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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11311 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI EL nato a [...] il [...] LA EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori avv.to Amoroso per ZZ che insiste nei motivi ed avv.to Vissia Conti per Tanoni che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 2 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lanciano del 29 settembre 2021, confermava la condanna alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed C 3000 di multa inflitta a NÍ EL e riduceva la pena inflitta a ZZ IX ad anni 10 di reclusione ed C 4000,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali agli stessi contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
la Tanoni, tramite il proprio difensore avv.to Vissia Conti, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputata nella consumazione dei fatti di reato pur in presenza di prova Penale Sent. Sez. 2 Num. 11311 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2023 insufficiente;
difatti, l'impugnata pronuncia, aveva sottolineato a fondamento della colpevolezza un comportamento meramente omissivo della ricorrente, costituito dalla mancata chiusura della porta della gioielleria, che non poteva ritenersi idoneo ad integrare un'ipotesi punibile ex art. 110 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla irrogazione della pena in misura eccessiva;
- violazione di legge ex art. 114 cod.pen. per non avere il giudice di appello concesso l'attenuante della minima partecipazione. 1.3 il ZZ, con ricorso del proprio difensore avv.to Amoroso, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova indiziaria ex art. 192 cod.proc.pen. ed attribuzione della responsabilità al ricorrente in violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo elementi specifici per affermare che ZZ fosse uno degli esecutori materiali del fatto potendo soltanto dimostrarsi l'avvenuta ricezione dei gioielli che avrebbe integrato altra ipotesi di reato;
difetto di motivazione quanto al rigetto della richiesta di perizia antropometrica posto che la motivazione della corte di appello era esposta in senso alternativo circa il ruolo svolto dall'imputato prospettando in senso però illogico la possibilità di un concorso morale privo di contributo causale o comunque rientrante nei parametri dell'art. 114 cod.pen; si rappresentava al proposito che la perizia antropometrica era stata richiesta in relazione al preciso ruolo attribuito al ZZ in imputazione mentre la motivazione aveva dato atto della differente altezza dei due rapinatori prospettando in senso illogico l'uso di calzature particolari;
- violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa motivazione in punto riconoscimento della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Entrambi i ricorsi appaiono proposti per motivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in fase di appello e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo avanzato nel ricorso Tanoni, i giudici di merito con valutazione conforme, lungi dall'avere attribuito alla predetta imputata la responsabilità ex art. 110 cod.pen. nella grave rapina sulla base di condotte meramente omissive, hanno affermato il pieno concorso commissivo nel fatto ricavato dalla particolare azione compiuta dalla donna che era colei che permetteva l'ingresso dei due correi all'interno della gioielleria tramite un'operazione particolare compiuta sulla porta di ingresso. E la valutazione del certo collegamento tra la ricorrente ed i correi appare anche ancorata a precise circostanze di fatto che permettevano di escludere qualsiasi ipotesi alternativa, costituite dai ripetuti contatti intrattenuti con uno dei riconosciuti autori materiali del fatto delittuoso così che la doglianza avanzata propone soltanto mere ipotesi alternative già smentite dai giudici di merito con doppia valutazione conforme. Quanto agli altri motivi, la corte di appello ha già adeguatamente evidenziato la certa rilevanza .0 2 della cond.otta svolta dalla imputata nella commissione del fatto, il cui ruolo non appariva secondario, escludendo l'attenuante della minima partecipazione nonché giustificato adeguatamente l'esercizio del proprio potere discrezionale nella irrogazione della pena senza che incorrere in alcuno dei vizi lamentati. 2.2 Anche il ricorso ZZ appare reiterativo di aspetti e doglianze già dedotte nelle fasi di merito ed adeguatamente respinte dalla corte di appello con motivazione priva di illogicità manifesta;
la responsabilità del ricorrente per il concorso nel grave fatto di reato, è stata fondata: - sul rinvenimento dello stesso nel possesso di parte considerevole della refurtiva, - sull'accertata sussistenza di ripetuti contatti con la coimputata che aveva permesso l'accesso degli altri autori materiali all'interno dell'esercizio commerciale (la Tanoni), - sulla ricostruzione del tragitto verso il luogo di consumazione compiuto proprio il giorno di verificazione della rapina ricavato dalla lettura dei dati di aggancio delle celle telefoniche site sul lungo tragitto. Tale complessiva valutazione, in quanto ancorata a precise circostanze interpretate in senso conforme dai giudici di merito in assenza di illogicità manifeste, appare certamente non sindacabile nella presente sede di legittimità. Né alcun vizio appare sussistere in relazione al rigetto della richiesta di perizia antropometrica, avendo il giudice di appello ritenuto gli elementi già acquisiti idonei a sostenere un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio così che l'ulteriore approfondimento richiesto appariva superfluo. Quanto al secondo motivo, gli specifici argomenti svolti a pagina 8 della impugnata sentenza, hanno poi motivato il riconoscimento della recidiva in ragione della pericolosità manifestata con la consumazione del grave fatto illecito e con valutazione anch'essa priva di qualsiasi vizio. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 febbraio 2023 IL CONSIGtJRE EST. R9z,ko par„ -c19\ ( 11, •
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori avv.to Amoroso per ZZ che insiste nei motivi ed avv.to Vissia Conti per Tanoni che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 2 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lanciano del 29 settembre 2021, confermava la condanna alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed C 3000 di multa inflitta a NÍ EL e riduceva la pena inflitta a ZZ IX ad anni 10 di reclusione ed C 4000,00 di multa in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali agli stessi contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
la Tanoni, tramite il proprio difensore avv.to Vissia Conti, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputata nella consumazione dei fatti di reato pur in presenza di prova Penale Sent. Sez. 2 Num. 11311 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2023 insufficiente;
difatti, l'impugnata pronuncia, aveva sottolineato a fondamento della colpevolezza un comportamento meramente omissivo della ricorrente, costituito dalla mancata chiusura della porta della gioielleria, che non poteva ritenersi idoneo ad integrare un'ipotesi punibile ex art. 110 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla irrogazione della pena in misura eccessiva;
- violazione di legge ex art. 114 cod.pen. per non avere il giudice di appello concesso l'attenuante della minima partecipazione. 1.3 il ZZ, con ricorso del proprio difensore avv.to Amoroso, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in punto di valutazione della prova indiziaria ex art. 192 cod.proc.pen. ed attribuzione della responsabilità al ricorrente in violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo elementi specifici per affermare che ZZ fosse uno degli esecutori materiali del fatto potendo soltanto dimostrarsi l'avvenuta ricezione dei gioielli che avrebbe integrato altra ipotesi di reato;
difetto di motivazione quanto al rigetto della richiesta di perizia antropometrica posto che la motivazione della corte di appello era esposta in senso alternativo circa il ruolo svolto dall'imputato prospettando in senso però illogico la possibilità di un concorso morale privo di contributo causale o comunque rientrante nei parametri dell'art. 114 cod.pen; si rappresentava al proposito che la perizia antropometrica era stata richiesta in relazione al preciso ruolo attribuito al ZZ in imputazione mentre la motivazione aveva dato atto della differente altezza dei due rapinatori prospettando in senso illogico l'uso di calzature particolari;
- violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per omessa motivazione in punto riconoscimento della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Entrambi i ricorsi appaiono proposti per motivi manifestamente infondati oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in fase di appello e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo avanzato nel ricorso Tanoni, i giudici di merito con valutazione conforme, lungi dall'avere attribuito alla predetta imputata la responsabilità ex art. 110 cod.pen. nella grave rapina sulla base di condotte meramente omissive, hanno affermato il pieno concorso commissivo nel fatto ricavato dalla particolare azione compiuta dalla donna che era colei che permetteva l'ingresso dei due correi all'interno della gioielleria tramite un'operazione particolare compiuta sulla porta di ingresso. E la valutazione del certo collegamento tra la ricorrente ed i correi appare anche ancorata a precise circostanze di fatto che permettevano di escludere qualsiasi ipotesi alternativa, costituite dai ripetuti contatti intrattenuti con uno dei riconosciuti autori materiali del fatto delittuoso così che la doglianza avanzata propone soltanto mere ipotesi alternative già smentite dai giudici di merito con doppia valutazione conforme. Quanto agli altri motivi, la corte di appello ha già adeguatamente evidenziato la certa rilevanza .0 2 della cond.otta svolta dalla imputata nella commissione del fatto, il cui ruolo non appariva secondario, escludendo l'attenuante della minima partecipazione nonché giustificato adeguatamente l'esercizio del proprio potere discrezionale nella irrogazione della pena senza che incorrere in alcuno dei vizi lamentati. 2.2 Anche il ricorso ZZ appare reiterativo di aspetti e doglianze già dedotte nelle fasi di merito ed adeguatamente respinte dalla corte di appello con motivazione priva di illogicità manifesta;
la responsabilità del ricorrente per il concorso nel grave fatto di reato, è stata fondata: - sul rinvenimento dello stesso nel possesso di parte considerevole della refurtiva, - sull'accertata sussistenza di ripetuti contatti con la coimputata che aveva permesso l'accesso degli altri autori materiali all'interno dell'esercizio commerciale (la Tanoni), - sulla ricostruzione del tragitto verso il luogo di consumazione compiuto proprio il giorno di verificazione della rapina ricavato dalla lettura dei dati di aggancio delle celle telefoniche site sul lungo tragitto. Tale complessiva valutazione, in quanto ancorata a precise circostanze interpretate in senso conforme dai giudici di merito in assenza di illogicità manifeste, appare certamente non sindacabile nella presente sede di legittimità. Né alcun vizio appare sussistere in relazione al rigetto della richiesta di perizia antropometrica, avendo il giudice di appello ritenuto gli elementi già acquisiti idonei a sostenere un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio così che l'ulteriore approfondimento richiesto appariva superfluo. Quanto al secondo motivo, gli specifici argomenti svolti a pagina 8 della impugnata sentenza, hanno poi motivato il riconoscimento della recidiva in ragione della pericolosità manifestata con la consumazione del grave fatto illecito e con valutazione anch'essa priva di qualsiasi vizio. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 febbraio 2023 IL CONSIGtJRE EST. R9z,ko par„ -c19\ ( 11, •