Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito NI - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
in Camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 6192 R.G. 2000 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE - Ufficio Imposte Dirette di Teano -, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AR NI;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 27 gennaio 1999, depositata col n. 17/42/99 il 24 febbraio 1999.
Udito, in Camera di consiglio, il relatore Cons. Dott. Papa;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
PREMESSO IN FATTO
che:
NI CI, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrasse dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso del contribuente fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis. del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973;
la parte intimata non svolge difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette - sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.:
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (v., per tutte, Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001);
non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato - con sentenza ai sensi dell'art. 375 c.p.c. -, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004