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Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2023, n. 46802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46802 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PJ Eraldo, n. AS (Rnn) 12/01/1999 avverso l'ordinanza n. 884/23 del Tribunale di Roma del 30/06/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del onsigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Antonino Gugliotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 46802 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha ripristinato la misura cautelare in carcere originariamente applicata nei confronti --C-on r ---f---órt— H i i di Eraldo PJ, indagato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (illegale detenzione di cocaina per gr. 639 ca.) nonché 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (illegale detenzione di pistola semiautomatica priva di matricola) tche il G.i.p. aveva in un secondo tempo sostituito con gli arresti domiciliari, ritenendo attenuate le esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un unico motivo di censura deduce difetto di motivazione riguardo ai criteri di scelta adottati dal Tribunale nella valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.). In particolare il ricorrente lamenta che nel novero degli elementi di valutazione apprezzati dal Tribunale è a suo avviso indebitamente entrato il rinvenimento della somma di oltre 15.800 euro in contanti, di cui 1.000 contenuti nel proprio porta documenti ed il resto in una cassaforte, in realtà appartenenti al padre PJ AU, anch'egli in origine tratto in arresto e poi rimesso in libertà con restituzione del denaro, provento di oltre trent'anni di lecita attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe, inoltre, illegittimamente omesso di considerare che egli ha sempre compiutamente osservato le stringenti prescrizioni accessorie connesse all'applicazione della misura domiciliare, connotandosi la decisione impugnata per la valorizzazione pressoché esclusiva dell'astratta gravità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. La difesa del ricorrente, nell'enunciare un preteso vizio di motivazione nel giudizio espresso dal Tribunale in tema di sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza esclusiva della misura custodiale in carcere, si è limitata a riproporre le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'appello del Pubblico Ministero, non evidenziando in realtà nessuna lacuna o discrasia di ordine logico Il consigliere st s e ,X)u. nell'ordinanza impugnata. La motivazione del provvedimento non risulta, del resto, né carente né affetta da manifesta illogicità sul tema della persistenza delle esigenze cautelari e della necessità della misura di massimo rigore, avendo il Tribunale congruamente argomentato in ordine alla relativa sussistenza, ad es. con l'indicato inserimento dell'indagato in contesti di criminalità organizzata di elevato spessore, correttamente desunto dal rinvenimento di un'agenda con cifre e nominativi, rivelatasi essere una sorta di libro di contabilità dei traffici illeciti >nonché di una pistola con matricola abrasa, indici dell'espletamento di un ruolo fiduciario per conto terzi nella detenzione dell'arma e della sostanza stupefacente. Il Tribunale ha conclusivamente escluso la sopravvenienza di elementi di novità rispetto al precedente provvedimento applicativo e la rilevanza di altri elementi di valutazione allegati (l'attività lavorativa quale deterrente verso la propensione a delinquere, la funzione preventiva della presenza di altri familiari). Il provvedimento impugnato enuncia, in definitiva, congruamente e non irragionevolmente le ragioni fattuali e giuridiche a supporto di un giudizio di concreta pericolosità sociale del ricorrente che, pertanto e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, non si incentra sulla sola gravità degli addebiti. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso, 19 ottobre 2023 Il Presidente
udita la relazione del onsigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Antonino Gugliotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 46802 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha ripristinato la misura cautelare in carcere originariamente applicata nei confronti --C-on r ---f---órt— H i i di Eraldo PJ, indagato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (illegale detenzione di cocaina per gr. 639 ca.) nonché 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (illegale detenzione di pistola semiautomatica priva di matricola) tche il G.i.p. aveva in un secondo tempo sostituito con gli arresti domiciliari, ritenendo attenuate le esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un unico motivo di censura deduce difetto di motivazione riguardo ai criteri di scelta adottati dal Tribunale nella valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.). In particolare il ricorrente lamenta che nel novero degli elementi di valutazione apprezzati dal Tribunale è a suo avviso indebitamente entrato il rinvenimento della somma di oltre 15.800 euro in contanti, di cui 1.000 contenuti nel proprio porta documenti ed il resto in una cassaforte, in realtà appartenenti al padre PJ AU, anch'egli in origine tratto in arresto e poi rimesso in libertà con restituzione del denaro, provento di oltre trent'anni di lecita attività lavorativa. Il Tribunale avrebbe, inoltre, illegittimamente omesso di considerare che egli ha sempre compiutamente osservato le stringenti prescrizioni accessorie connesse all'applicazione della misura domiciliare, connotandosi la decisione impugnata per la valorizzazione pressoché esclusiva dell'astratta gravità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. La difesa del ricorrente, nell'enunciare un preteso vizio di motivazione nel giudizio espresso dal Tribunale in tema di sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza esclusiva della misura custodiale in carcere, si è limitata a riproporre le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto dell'appello del Pubblico Ministero, non evidenziando in realtà nessuna lacuna o discrasia di ordine logico Il consigliere st s e ,X)u. nell'ordinanza impugnata. La motivazione del provvedimento non risulta, del resto, né carente né affetta da manifesta illogicità sul tema della persistenza delle esigenze cautelari e della necessità della misura di massimo rigore, avendo il Tribunale congruamente argomentato in ordine alla relativa sussistenza, ad es. con l'indicato inserimento dell'indagato in contesti di criminalità organizzata di elevato spessore, correttamente desunto dal rinvenimento di un'agenda con cifre e nominativi, rivelatasi essere una sorta di libro di contabilità dei traffici illeciti >nonché di una pistola con matricola abrasa, indici dell'espletamento di un ruolo fiduciario per conto terzi nella detenzione dell'arma e della sostanza stupefacente. Il Tribunale ha conclusivamente escluso la sopravvenienza di elementi di novità rispetto al precedente provvedimento applicativo e la rilevanza di altri elementi di valutazione allegati (l'attività lavorativa quale deterrente verso la propensione a delinquere, la funzione preventiva della presenza di altri familiari). Il provvedimento impugnato enuncia, in definitiva, congruamente e non irragionevolmente le ragioni fattuali e giuridiche a supporto di un giudizio di concreta pericolosità sociale del ricorrente che, pertanto e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, non si incentra sulla sola gravità degli addebiti. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso, 19 ottobre 2023 Il Presidente