Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 6073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6073 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
ALIAREPUBBLICA ITALIA6 0 7 36 0 7 3 / 0 01 IN NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13748/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Francesco SABATINI 13222 Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere - - Rep. 2212 -Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 20/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: дей ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato CAV GARDIN LUIGI, difeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PELLEGRINO PAOLO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig₁-SOLE-24-ORE---- per diritti L. 3093 contro il IL CANCELLIERE D'ITALIA" SPA, in persona ASSITALIA "LE ASSICURAZIONI del procuratore speciale pro-tempore, elettivamente LERIA domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12,2000 presso 1859 1'Avvocato IANNOTTA GREGORIO, che la difende giusta 1 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO CODE delega in atti;
Richieste.com controricorrente dal Sig avverso la sentenza n. 482/97 della Corte d'Appello di per IL CANCELLIERE LECCE, sezione I, emessa il 4/7/1997, depositata il 21/07/97; RG.442/1991. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE relazione della causa svolta nella pubblicaudita la Rilasciata copia legale al Sig. LANNOTTA udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo per diritti 12000 +3 114.6 GIU 2001 SALLUZZO;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27.4/27.9.1990 il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta dalla Assicurazioni d'Italia avverso il decreto ingiuntivo II.
3.1987 con il quale le era stato intimato - quale fidejussore dell'impresa De Matteis Massimo il pagamento in favo- - re dell'I.A.C.P. di Lecce della somma di L. 57.351.793, LIRE 1500 CANCELLERIA oltre interessi, IVA e spese della procedura. Muovendo dal rilievo che il provvedimento monitorio aveva causa in un contratto di appalto intervenuto tra 0408353 l'IACP e l'impresa De Matteis alla quale erano stati 0408354 444 affidati i lavori per la costruzione di alloggi in Tri- D408358. case e nella polizza fideiussoria da questa stipulata a 0408359 0408357 garanzia della restituzione delle anticipazioni corri- 0408355 0408360 2 0408356 spostele;
e che l'Istituto aveva deciso, stante l'avvenuto abbandono dei lavori da parte della ditta Rilasciata copia legale appaltatrice ed in ragione della concessa garanzia in COD GARDIN per diritti 1/2,000+3} ordine alle anticipazioni accordate fino alla concor- 11 11.6.01 renza di L. 103.615.228, di procedere alla "esecuzione IL CANCELLIERE incamerare le fideiussioni e richiedered'ufficio", LIRE 2000 CANCELLERIA l'ingiunzione di pagamento;
il primo giudice aveva di- satteso l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 C.C. sollevata dalla Assicurazioni d'Italia AG488493 in base alla considerazione che le parti avevano espressamente convenuto che l'obbligazione fideiussoria si sarebbe estinta solo con l'estinzione dell'obbligazione garantita;
e concesso, in accoglimen- to di richiesta dell'istante, la rivalutazione della sorte capitale ove superiore al tasso degli interessi legali. Avverso tale decisione proponeva gravame la Assicu- LIRE 5000 CANCELLERIA razioni d'Italia al quale resisteva l'I.A.C.P. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 4/12.7.1997, accogliendo l'impugnazione revocava il de- AQ653302 creto, rigettava la domanda dell'IACP e lo condannava LIRE 5000 al rimborso delle spese del doppio grado. CANCELLERIA Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'IACP affidandone l'accoglimento a due motivi. N271845 Resiste con controricorso l'Assitalia s.p.a. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia l'Istituto ricorrente con il primo mezzo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1944 e 1957 c.c. omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto decisivo della con- troversia (in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod, proc. civ.). Il Giudice d'Appello, assume, applicando erronea- mente le norme che presiedono all'interpretazione dei contratti e quelle disciplinanti la garanzia fideiusso- ria, sarebbe pervenuto all'inaccettabile conclusione che la previsione contenuta nella polizza fideiussoria in esame atterrebbe alla 'durata della fideiussione" e che essa coinciderebbe con la "liberazione dell'appaltatore". A tale liberazione, coincidente nella specie con il a direcompletamento dell'opera, conseguirebbe, sempre della Corte di merito, l'operatività del disposto dell'art. 1957 C.C. e, per l'effetto, non avendo esso creditore offerto la prova riguardo al momento dell'avvenuta liberazione (compimento della esecuzione d'ufficio dei lavori) nè quella della tempestiva propo- sizione (nel termine di cui all'art. 1957 c.c.) delle proprie istanze giudiziarie nei confronti del debitore principale volte al recupero del proprio credito, an- 4 drebbe riconosciuta la fondatezza della sollevata ecce- zione di decadenza ex art. 1957 dello IACP creditore. Tale conclusione, sostiene, muoverebbe da un'interpretazione incompleta e riduttiva delle clauso- le contrattuali (inserite sub. art. I e 5 delle condi- zioni generali di polizza) ed anzicchè indirizzata ad approfondire la comune intenzione delle parti si sareb- be erroneamente occupata della determinazione de dies a quo di decorrenza del periodo di decadenza ex art. 1957 C.C. Ma in tal modo, oltre a non considerare che la du- rata della garanzia era contrattualmente correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla li- berazione della ditta obbligata, non avrebbe tenuto conto della rinuncia al beneficium excussionis - con- fermativa del carattere solidale della garanzia fide- -iussoria e della previsione negoziale del pagamento "a semplice richiesta" (art. 5 condizioni di polizza); in forza dei quali sarebbe dovuta pervenire alla ben differente conclusione di una sostanziale deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. La censura è fondata. Per pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. 19.7.1996 n. 6520, 24.3.1994 n. 2827, 87/5373 e 83/5523) "con riguardo a fideiussione, la cui durata 5 sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione prin- cipale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, co- me nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione di efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obbli- ghi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conse- guente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art, 1957 cod. civ. concernente la di- versa ipotesi della semplice riduzione del detto termi- ne". A tali principi non si è sicuramente adeguata la Corte territoriale che, con motivazione insufficiente e contraddittoria su tale punto decisivo della controver- sia, anzicchè procedere all'esame, al lume dei normali canoni ermeneutici, delle comuni intenzioni delle parti desumibili da tutto il complesso delle clausole con- trattuali, si è attestata sua una più riduttiva ed in- comprensibile indagine afferente alla durata della fi- deiussione ed alla liberazione dell'appaltatore. Il motivo va pertanto accolto e l'impugnata senten- cassata con rinvio ad altra sezione della Corte za d'Appello di Lecce che procederà al riesame della con- troversia adeguandosi agli esposti principi e statuirà 6 anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo con il quale viene dedotta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 co.2° C.C. e 210 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)" denunciandosi erronea applicazione delle norme che disciplinano la ripartizione dell'onere della pro- va, per l'effetto, va dichiarato assorbito. Infine, e solo per un'esigenza di completezza dato che tale aspetto non refluisce nemmeno sulla statuizio- ne relativa alle spese del giudizio, va rilevato che il controricorso della società assicuratrice è inammissi- bile per essere stata la procura al difensore rilascia- ta in calce alla copia notificata del ricorso per cas- sazione. Per giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte (v.Cass. 12.4.2000 n. 4679, Cass. 17.12.1999 n. 14220 Cass.
1.12.1998 n. 12187 e Cass.27.1.1998 n.788), in- fatti, "il controricorso è inammissibile qualora la procura speciale al difensore del resistente risulti rilasciata in calce alla copia del ricorso e solo ri- chiamata nell'epigrafe del controricorso, anzichè esse- re apposta in calce o a margine del controricorso mede- simo, in quanto difetta la prova certa che la procura sia stata rilasciata in data anteriore o coeva alla no- tifica dell'atto". 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20.II.2000. Il Consiglire est. Il Presidente Saran Fiducia mo IL CANCELLIERE C1 Giovanni TT W Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì 26 APR. 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni TT E T A E D O I N R O C 28 MAG. 2001MA UFFICIO DELLE ENTRATE 2 DELLE Serie 4 Registrato in data 290.000 versate S. al n.25199 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Sarvizi (D.ssa Maria Grazia D UPPO) Responsabile Scrypto ti Giudizia 2 (DAM BACCICHINI) 8