Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
In materia alimentare l'omesso avviso all'imputato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2002, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Pierluigi ONORATO Componente
dott. Alfredo TERESI "
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Franco AMEDEO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NE IL nato il [...];
avverso sentenza del 25/10/2000 Tribunale di Francavilla Fontana. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere VANGELISTA Vittorio.
Udito il P.M. nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso: rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Palmisano Roberto.
Svolgimento del processo
NE IL proponeva gravame, avanti alla Corte di Appello di Lecce, avverso la sentenza n. 477/2000, con la quale il Tribunale di Brindisi - sez. dist. di Francavilla Fontana - l'aveva condannato alla pena di L. 600.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 5, lett. h), L. 30/4/1962, n. 283, avendo detenuto per la vendita,
quale titolare di una rivendita di prodotti ortofrutticoli, pere con residui di ditiocarbammati ne' misura superiore al limite fissato dal D.M. 18.7.1990. L'atto veniva trasmesso a questa Corte per competenza.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio generale del contraddittorio, nonché degli artt. 223, disp.att. c.p.p. e 1, L. 283/1962, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di accertamento e dei risultati delle analisi compiuti da personale del Dipartimento di prevenzione di Brindisi, non essendogli stato inviato, nella fase antecedente al giudizio, l'avviso delle operazioni di analisi, impedendogli così di presenziarvi, eventualmente anche con l'assistenza di un consulente tecnico.
Non gli era stato successivamente, poi, comunicato nemmeno il risultato delle analisi, non essendo, così, stato messo in condizione di poter presentare istanza di revisione. Motivi della decisione
Va osservato, in linea di principio, che l'omesso avviso all'imputato - anche sotto forma orale - della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni, per cui non sia prevista la revisione, configura una nullità a regime intermedio, la quale, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., non può essere rilevata, ne' dedotta, una volta che la sentenza sia stata deliberata.
Di deve, al riguardo, considerare, infatti, che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 5207/2000). Nella fattispecie, risulta che la detta nullità è stata tempestivamente eccepita con la memoria allegata agli atti e ribadita espressamente in dibattimento, come fanno fede i relativi verbali d'udienza: ne consegue che i risultati delle analisi in argomento sono da considerare inutilizzabili e non possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento (Cfr. Cass. 3^ , n. 10209/97). Non resta, pertanto, che annullare l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 23 GENNAIO 2003.