Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11989 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
E MINORI N T O I R Z A A R L н T E S D I UBBLICA ITALIANA I 4 1 E SUPREMA DI CASSAZIONE G S 8 E 1 N R E ° S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I D A E 5 T O L N Oggetto E L E G S O resporaalloMépori- G E B E SEZIONE PRIMA CIVILE L E 2 8 1 1 089/02 Composta dagli I✓ R.G.N. 1583/02 Dott. Antonio CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Cron. 23599 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Donato Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 11/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 6, presso l'avvocato MICHELE PETRELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MA LUCIANO;
- intimato -
avversO il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 25/10/01; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1350 udienza del 11/06/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN AR si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni di Roma chiedendo che fosse disposto l'affidamento del figlio minore TH MA ad essa soltanto con esclusione del padre TH MA dalla potestà genitoriale. Precisava che il minore era nato da una relazione con il MA, e prospettava comporta- menti a suo dire pregiudizievoli verso di lui da parte del padre. Il Tribunale dava un primo provvedimento disponendo che gli incontri tra il minore ed il padre avvenissero sempre in presenza della madre. Quindi disponeva con decreto l'affidamento alla sola madre e disciplinava lo svolgimento dei contatti con il padre. La AR proponeva reclamo alla Corte d'appello ribadendo le accuse al MA di condotta pregiudizievo- le verso il figlio e chiedendo, tra l'altro, che i pur necessari rapporti tra padre e figlio avvenissero sotto controllo. La Corte di merito dopo avere anche, sull'accordo delle predette parti, disposto una ripresa dei contatti 2 tra padre e figlio in corso di procedura, in parziale riforma del primo decreto emesso dal Tribunale dei mi- norenni, disponeva la ripresa della frequentazione in questione a settimane alterne e con specifiche modali- tà. Trasmetteva peraltro il proprio provvedimento al giudice tutelare per il controllo sulla sua attuazione. Avverso questo decreto ricorre per cassazione la AR con sei motivi. Il suo difensore, prima della udienza odierna ha fatto pervenire istanza di rinvio di trattazione della causa allegando un suo impegno pro- fessionale. Il collegio ha respinto l'istanza su con- forme richiesta del Procuratore Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Deve essere preliminarmente esaminata la ammissi- bilità del ricorso. Osserva la Corte che il decreto in esame ha pronun- ciato secondo le modalità di cui agli artt. 739 cpc e ss. e dando provvedimenti di cui all'art. 333 cc. E' orientamento costante della Cassazione che le statuizioni date attraverso tali provvedimenti, essendo incapaci di dare luogo a giudicato sostanziale, ed es- sendo funzionali alla sola tutela del minore e dunque sempre modificabili, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 cost. (vedi cass. nn. 4614 del 1998, 2934 del 1998, 3 SSUU n. 4222 del 1996, 4354 del 1993, ex multis). Il collegio condivide detto orientamento e non ri- tiene pertanto di seguire la più recente ma isolata cass. n. 1 del 2001 che, sia pure limitatamente ad una fattispecie di rilievo della convenzione dell'Aja sui minori e di conflitto tra giurisdizioni nazionali, sem- bra essersi discostata, peraltro apoditticamente, dall'indirizzo consolidato. 2) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inam- missibile. Non deve darsi pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. in Roma il 11 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Maria Berruti) (Antonio Saggio)Saggio) Meth Will ELLERIA AGU. 2002 C TI AN TA C IL CANCE 8 S EPO IL CANCELLIER Maria Di Nuzzo D Marie Oggi, Di A/20 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184 4