Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
Non integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., la manomissione del contatore di energia elettrica posto che quest'ultimo, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività.
Commentario • 1
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19371 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
19 37 1/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 722 -- Presidente- Sent. n. sez. Dott. Giuliana FERRUA e.e. - Consigliere 17/4/2013 Dott. Stefano PALLA - R.G.N. 45649/2012 - Consigliere - Dott. Gerardo SABEONE Dott. Antonio SETTEMBRE Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. CA PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento nei confronti di: AS CA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 7/7/2012 del G.i.p. del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CA Pistorelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e per la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 luglio 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Catania, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, assolveva ex art. 129 c.p.p. AS CA dal reato di furto aggravato di energia elettrica per insussistenza del fatto, in ragione dell'inesistenza della prova dell'effettiva sottrazione dell'energia e ritenendo che l'accertata manomissione del contatore da parte dell'imputato potesse al più essere riqualificata come danneggiamento, reato non procedibile per difetto di querela.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Corte d'appello di Catania che deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, rilevando come il mancato accertamento dell'evento del reato non impediva la riqualificazione del fatto in tentato furto aggravato, dovendosi ritenere la provata manomissione del contatore atto idoneo e inequivocabilmente diretto alla sottrazione dell'energia, e comunque la punibilità per il reato di danneggiamento, pure ipotizzato dal giudicante, da ritenersi procedibile d'ufficio essendo il contatore cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità e dunque il reato aggravato ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 3 e 625 n. 7 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti di seguito evidenziati. In particolare risulta fondato il primo profilo eccepito dal ricorrente, atteso che la sentenza impugnata dimostra di non aver verificato la sussumibilità del fatto come accertato nel paradigma del tentativo di furto, pur astrattamente configurabile nella condotta di manomissione del contatore. Infatti, fermo il dovere del giudice di attribuire ai fatti portati alla sua attenzione la corretta qualificazione giuridica, l'esclusione del diverso titolo del reato contestato doveva costituire oggetto di autonoma e specifica motivazione invece omessa. Non è invece fondata la seconda lamentela avanzata dal ricorrente, relativa alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che la sottrazione da parte dell'utente di energia elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non può ritenersi aggravata ai sensi dell'art 625 n. 7 c.p., poichè l'attività dell'agente, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali e a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtù della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne il prezzo (Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967 - dep. 22/06/1967, Russo, Rv. 104749). Conseguentemente deve ritenersi che nemmeno il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di energia, nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, possa essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente pubblico ministero per il più a procedersi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Catania per il prosieguo. Così deciso il 17/4/2013 insereIl Consigliere estensore Il Presidente tuon Pistorelli Giuliana Ferrua иг Depositata in Cancelleria Roma, 11 - 6 MAG 2013