Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19371
CASS
Sentenza 17 aprile 2013

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Massime1

Non integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., la manomissione del contatore di energia elettrica posto che quest'ultimo, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività.

Commentario1

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19371
Data del deposito : 17 aprile 2013

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