Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
1 1 6 / 0 1 /S.U. REPUBBLICA ITALIANA R.G.n° 99/12218 Cron. 8642 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1346 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Ud:28.09.00 composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati -- Primo Presidente Aggiunto - Dott. Aldo VESSIA c Vincenzo CARBONE "Presidente di sezione . Antonino ELEFANTE - consigliere - . Francesco SABATINI -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico ALTIERI -> Richiesta copia studio ET GI dal Sig. 524on ->> 3000 66 Mario Rosario MORELLI per diritti L. -> 26.03.01 6 Giulio GRAZIADEI il -> IL CANCELLIERE C PP SALME' rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COMUNE DI VALLATA, in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari 3, presso Maria Teresa Acone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Antonio Cardellicchio e Modestino Acone, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 00
contro
CANCELLERIA R TAMGA. 3.000 13 LUG. 2001 cons. PP MÈ 1 947 BUFALO VITO, BUFALO ETTORE PIETRO, elettivamente domiciliati in Roma, via Appia Nuova 470, presso l'avv. Roberto Sacco, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Tanga e Tommaso Romano, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrenti nonché MINISTERO DELLE FINANZE intimato avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 7 maggio 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. PP MÈ alla pubblica udienza del 28 settembre;
2000' sentito l'avv. Acone per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del primo motivo e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, con remissione degli atti al primo presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice. Svolgimento del processo Con ricorso al tribunale di Ariano Irpino del 10 maggio 1995 IT ed ET RO LO hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione in data 27 marzo 1995, emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, con la quale l'ufficio del registro aveva loro intimato di restituire la somma di £. 22.000.000, in precedenza riscossa a titolo di contributo provvisorio in conto capitale per la ricostruzione di un immobile di loro proprietà, concesso con decreto del 22 maggio 1990 dal sindaco del comune di Vallata, ai sensi della legge n. 219 del 1981. Tale decreto era stato annullato con provvedimento sindacale dell'11 cons. Giusepp 2 novembre 1991, tempestivamente impugnato davanti al giudice amministrativo, in quanto basato su criteri di priorità non conformi alla legge, che prevedeva l'erogazione dei contributi secondo l'ordine di presentazione delle domande. Tuttavia, con delibera del 20 aprile 1993, la giunta municipale, ritenuto che nella specie ricorrevano i requisiti di priorità previsti dall'art. 3, 2' comma, lettera c) della legge n. 32 del 1992, nel frattempo entrata in vigore, ha "reintegrato" il precedente provvedimento di concessione, disponendo la trasmissione del provvedimento all'intendenza di finanza perché prendesse atto della cessazione della materia del contendere. Tutto ciò premesso gli opponenti hanno chiesto che fosse dichiarata a) la nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione;
b) la carenza di potere dell'amministrazione finanziaria, sia per la non applicabilità della procedura di riscossione coattiva e sia per il difetto di titolarità del credito, che sarebbe spettato al comune e non allo Stato;
c) l'insussistenza del credito, a seguito della "reintegra" del primo provvedimento concessorio. L'amministrazione finanziaria ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto introduttivo, per insufficienza del termine per la comparizione, e ha eccepito l'incompetenza funzionale del tribunale. Il comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione. Con sentenza del 1° ottobre 1996 il tribunale di Ariano Irpino, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione. La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Napoli, la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione osservando che: a) l'opposizione all'ingiunzione ex art. 2 del r.d. n. 639 del cons. PP MÈ 3 1910 è espressamente attribuita dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, in quanto volta ad accertare la legittimità delle procedura di riscossione e la fondatezza della pretesa creditoria, senza che ciò implichi un sindacato diretto sugli atti amministrativi sottostanti;
b) la domanda degli opponenti, comunque, non aveva ad oggetto la valutazione della legittimità del decreto di annullamento del provvedimento di concessione del contributo, emesso in esercizio dei potere di autotutela, ma era volta alla tutela del diritto soggettivo alla concessione dei contributo, oggetto di attività vincolata e non discrezionale della p.a.; c) peraltro il diritto alla concessione dei contributo era già stato espressamente riconosciuto e, quindi, qualsiasi atto autoritativo successivamente emesso in contrasto con le precedenti determinazioni, non avrebbe potuto escludere la giurisdizione dell'a.g.o. Nel merito la corte territoriale ha affermato che alla data dell'ingiunzione i privati avevano titolo per l'ammissione al contributo nella misura inizialmente concessa e con la priorità di cui all'art. 3 lettera e) della legge n. 32 del 1992, e che, pertanto, era irrilevante il provvedimento di revoca dell'annullamento della precedente concessione del contributo, da ritenere inesistente perché emessa dalla giunta invece che dal sindaco, come organo statale. Avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. IT ed ET RO LO hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, illustrato con memoria. Con il primo motivo il comune ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o, deducendo la violazione degli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge n. 219 cons. PP Salme 4 del 1981 e della successiva legge n. 32 dei 1992, degli articoli 1 e 37 c.p.c. e degli articoli 4 e 6 della legge n. 2248 dei 1865, allegato E. Il comune rileva che, anche se è vero che, in relazione alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 219 del 1981, il privato può vantare una posizione soggettiva di diritto soggettivo, la valutazione della richiesta di restituzione del contributo già erogato implica necessariamente un sindacato sull'atto amministrativo, riservato al giudice amministrativo, tanto è vero che la corte territoriale è stata costretta ad esaminare la questione della competenza alla emanazione dei provvedimenti di cui si tratta. La situazione in esame sarebbe invece diversa da quella in cui la revoca della concessione è basata sul rilievo dell'inadempimento del privato agli obblighi nascenti dalla concessione (come ad esempio la situazione di chi, pur avendo avuto il contributo, non esegua l'opera per la quale il contributo stesso è stato concesso). Con il secondo motivo il comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'oggetto del giudizio è un atto d'ingiunzione del Ministero delle finanze. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l'opposizione doveva essere respinta perché la sopravvenuta legge n. 39 del 1992 aveva creato un titolo per la concessione del contributo del tutto diverso da quello precedente (basato sulla legge n. 219 del 1981). Inoltre, erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto provata la sussistenza dei fondi necessari per il soddisfacimento delle domande dei soggetti previsti dalla lettera c) dell'art. 3 della legge n. 32 del 1992, cons. Giusee Salme 5 categoria nella quale rientravano i signori LO, sulla base di un semplice parere di una commissione tecnica e della comunicazione di un tecnico. Motivi della decisione Il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 333 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si ripropone la questione di giurisdizione dell'a.g.o., è infondato. Come riconosce lo stesso comune ricorrente, l'attività dell'amministrazione, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dei contributi previsti dalla legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è rigorosamente vincolata ai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali, pertanto, hanno consistenza di diritti soggettivi e, come tali, sono tutelabili davanti al giudice ordinario (Cass. n. 861 del 1999; 8585 del 1997, 4188 del 1996, 2224 del 1994 e altre). E' del pari pacifico che, mentre rispetto al potere dell'amministrazione di annullare, in via di autotutela, i provvedimenti attributivi dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico è ravvisabile una posizione di interesse legittimo, la posizione del beneficiario integra, invece, una situazione di diritto soggettivo rispetto ai provvedimenti - definiti di volta in volta di revoca, decadenza o risoluzione - adottati in relazione all'inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni a cui era stata cons. PP MÈ 6 subordinata l'attribuzione (Cass. 758, 288 e 57 del 1999; 11212 del 1998, 10373 del 1997, 8585 del 1997). Analoga consistenza di diritto soggettivo, l'orientamento ora richiamato, riconosce anche alla situazione giuridica soggettiva del privato rispetto alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del contributo e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi. Ora, nella specie, l'amministrazione ha azionato la pretesa alla restituzione del contributo già erogato, non a seguito di annullamento 0 revoca del provvedimento concessorio, ma sulla base del rilievo che non sussistevano i presupposti per accedere, sulla base dell'ordine di priorità previsto dalla legge applicabile, ai fondi stanziati ai fini della concreta erogazione del contributo. Ma, come già osservato, in fase di concreta erogazione del contributo la posizione del privato ha consistenza di diritto soggettivo, sia quando questi faccia valere la sua pretesa all'effettiva erogazione, sia quando si opponga alla pretesa dell'amministrazione alla restituzione di quanto già erogato, sulla base dell'assunto che non sussistevano le condizioni previste dalla legge per procedere alla erogazione. Pertanto, la controversia di cui si tratta appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. cons. PP Salme 7 Le altre questioni sollevate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale condizionato, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., rientrano nelle attribuzione della sezione semplice.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti al primo presidente per l'assegnazione alla sezione semplice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 28 settembre 2000. L'e ensomore Il presidente Ildren's Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria сей 21 MAR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roma, li MA 2 40000 UFFICIO DELLE ENTRA 4 280000 Serie Registrato in dată 290.000 versato £. DUECENTONOVANTAMILA al n.28326. p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DILIPPOY Il Responsabile Servizio Ani Giudiziari (lire (Dr. M. RACCHINI 8 cons. PP MÈ