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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2268/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18615/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1224/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, notificato il 10.11.2024, per omessa dichiarazione della Ta.Ri. e del tributo TEFA - documento n. 112401520546 – codice utente n. 0012123552 – codice contratto n. 0003629985 - riferito agli anni fiscali 2018-2022, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
, scala G, piano 4, interno 6, di mq 147 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 4.085,00.
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
1) per errore di fatto sui presupposti poiché l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria, di proprietà di
Nominativo_1, sarebbe stato locato con contratto della durata quinquennale a Nominativo_2 a decorrere dal 18.12.2018 e che solo dal 15.1.2024 l'attuale ricorrente sarebbe subentrato quale conduttore;
2) per omessa motivazione perché nell'avviso impugnato non sarebbero stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione dell'imposta e l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i dati estratti dalla banca dati agenzia del territorio, dai dati catastali e dalla banca dati della camera di commercio;
3) per violazione del principio di doppia imposizione in quanto soggetto passivo dell'obbligazione è Nominativo_2
, conduttore dell'immobile, che avrebbe ricevuto l'avviso di accertamento per il periodo in questione e avrebbe formalizzato richiesta di rateizzazione;
4) per violazione del principio di unicità del soggetto passivo perché l'amministrazione non avrebbe correttamente individuato l'obbligato, né fornito le motivazioni a base della richiesta della pretesa tributaria;
5) per omessa motivazione in relazione al tributo TEFA che è una percentuale applicata alla Ta.Ri per finanziare le funzioni ambientali delle province e che richiede una chiara motivazione e distinzione delle componenti tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge n.212/2000.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha evidenziato che, una volta ricevuta la notifica dell'avviso impugnato, il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione accolta dall'ente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con memorie depositate il 19.12.2025, il ricorrente ha ribadito le censure articolate ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. Deve essere respinto il primo motivo con il quale parte ricorrente deduce di non essere legittimato passivo in quanto l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria, di proprietà di Nominativo_1, sarebbe stato locato con contratto della durata quinquennale a Nominativo_2 a decorrere dal 18.12.2018 e che solo dal 15.1.2024 l'attuale ricorrente sarebbe subentrato quale conduttore.
6.1. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti del ricorrente perché a seguito di verifiche è risultato essere il conduttore dell'immobile in questione, come si evince dal fatto che per il periodo oggetto di accertamento risultano attive le utenze dei servizi di rete a lui intestate, come rilevato dalle banche dati in uso all'Ente emittente.
6.2. Né il contratto con il sig. Nominativo_2 è idoneo a inficiare il valore probatorio degli accertamenti svolti dall'ente resistente, atteso che è privo di data certa, né si evince la prova della sua registrazione.
7. Vanno disattese anche le censure con le quali parte ricorrente deduce il difetto di motivazione perché nell'avviso di accertamento impugnato sono indicati i presupposti di fatto e di diritto che hanno dato origine alla sua emissione, avendo l'amministrazione resistente accertato a carico del ricorrente “l'omessa dichiarazione ai fini della Tassa rifiuti e Tefa con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste, come da prospetto Contabile”, con specificazione dei dati catastali dell'immobile sito in Roma, delle annualità accertate, nonché dei mq e del numero degli occupanti.
8. E', infine, infondato anche il motivo afferente alla dedotta doppia imposizione in considerazione della notifica di analogo avviso a Nominativo_2.
E, infatti, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il sistema dichiarativo incontra una disciplina comune per IMU TASI e TARI indicata secondo cui “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”.
9. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda fattuale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18615/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401534725 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1224/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento, notificato il 10.11.2024, per omessa dichiarazione della Ta.Ri. e del tributo TEFA - documento n. 112401520546 – codice utente n. 0012123552 – codice contratto n. 0003629985 - riferito agli anni fiscali 2018-2022, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
, scala G, piano 4, interno 6, di mq 147 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 4.085,00.
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
1) per errore di fatto sui presupposti poiché l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria, di proprietà di
Nominativo_1, sarebbe stato locato con contratto della durata quinquennale a Nominativo_2 a decorrere dal 18.12.2018 e che solo dal 15.1.2024 l'attuale ricorrente sarebbe subentrato quale conduttore;
2) per omessa motivazione perché nell'avviso impugnato non sarebbero stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione dell'imposta e l'amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i dati estratti dalla banca dati agenzia del territorio, dai dati catastali e dalla banca dati della camera di commercio;
3) per violazione del principio di doppia imposizione in quanto soggetto passivo dell'obbligazione è Nominativo_2
, conduttore dell'immobile, che avrebbe ricevuto l'avviso di accertamento per il periodo in questione e avrebbe formalizzato richiesta di rateizzazione;
4) per violazione del principio di unicità del soggetto passivo perché l'amministrazione non avrebbe correttamente individuato l'obbligato, né fornito le motivazioni a base della richiesta della pretesa tributaria;
5) per omessa motivazione in relazione al tributo TEFA che è una percentuale applicata alla Ta.Ri per finanziare le funzioni ambientali delle province e che richiede una chiara motivazione e distinzione delle componenti tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge n.212/2000.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha evidenziato che, una volta ricevuta la notifica dell'avviso impugnato, il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione accolta dall'ente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con memorie depositate il 19.12.2025, il ricorrente ha ribadito le censure articolate ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e va respinto.
6. Deve essere respinto il primo motivo con il quale parte ricorrente deduce di non essere legittimato passivo in quanto l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria, di proprietà di Nominativo_1, sarebbe stato locato con contratto della durata quinquennale a Nominativo_2 a decorrere dal 18.12.2018 e che solo dal 15.1.2024 l'attuale ricorrente sarebbe subentrato quale conduttore.
6.1. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti del ricorrente perché a seguito di verifiche è risultato essere il conduttore dell'immobile in questione, come si evince dal fatto che per il periodo oggetto di accertamento risultano attive le utenze dei servizi di rete a lui intestate, come rilevato dalle banche dati in uso all'Ente emittente.
6.2. Né il contratto con il sig. Nominativo_2 è idoneo a inficiare il valore probatorio degli accertamenti svolti dall'ente resistente, atteso che è privo di data certa, né si evince la prova della sua registrazione.
7. Vanno disattese anche le censure con le quali parte ricorrente deduce il difetto di motivazione perché nell'avviso di accertamento impugnato sono indicati i presupposti di fatto e di diritto che hanno dato origine alla sua emissione, avendo l'amministrazione resistente accertato a carico del ricorrente “l'omessa dichiarazione ai fini della Tassa rifiuti e Tefa con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste, come da prospetto Contabile”, con specificazione dei dati catastali dell'immobile sito in Roma, delle annualità accertate, nonché dei mq e del numero degli occupanti.
8. E', infine, infondato anche il motivo afferente alla dedotta doppia imposizione in considerazione della notifica di analogo avviso a Nominativo_2.
E, infatti, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il sistema dichiarativo incontra una disciplina comune per IMU TASI e TARI indicata secondo cui “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”.
9. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda fattuale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.