Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione che disponga la revoca di condanna per "abolitio criminis" può applicare ad altra condanna la sospensione condizionale della pena che sia stata impedita, nel giudizio di cognizione, dalla sentenza revocata, quando la concessione del beneficio sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui egli stesso formula il giudizio prognostico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2008, n. 40334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40334 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/09/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2413
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013310/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NI CL N. IL 18/02/1951;
avverso ORDINANZA del 20/02/2008 TRIBUNALE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 20.2.2008, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di D'TO LA dal Pretore di Roma in data 15.11.1971, divenuta irrevocabile il 6.11.1972, e in data 7.10.1972, irrevocabile il 7.11.1972, per intervenuta depenalizzazione, mentre rigettava la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del Pretore di Pescara del 16.12.1996;
che il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente escluso che la riconosciuta abolitio criminis potesse giustificare la concessione in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena;
che il ricorso è fondato e, quindi, è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione può applicare, a norma dell'art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora disponga la revoca per abolitio criminis delle precedenti sentenze di condanna che abbiano impedito, nel giudizio di cognizione, l'applicazione del beneficio, e questa sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato dallo stesso giudice dell'esecuzione il giudizio prognostico (Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2005, Catanzaro);
che, pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Pescara perché pronunci in ordine a detto beneficio uniformandosi al principio di diritto enunciato nella predetta sentenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008