Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 0446 3 / 01 URE 1500 CANCELLERIA Im nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati: R. G.m.13163/1998 dr. Marino Donato Santojanni Presidente 3164 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Crom. dr. Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere Rep. Consigliere dr. Maura La Terza Ud. 06.10.2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dr. Giovanni Amoroso Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta Ha promunciato la seguente SOLE 24 ORE dal Sig. 3200 SENTENZA per diritti L. 2 FEB 2nd w il sul ricorso proposto da: IL CANCELL RU EZ, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mar i telli per procura a margine del ricorso, e domicilia- CANCELLERIA to presso la Cancelleria della Corte di cassazione ' ricorrente;
CONTRO
CG40819 TIPOLITOGRAFIA LIGURE di RI NI & C. s.a.S., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in persona del socio accomandatario e legale rappre- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sentante signor NI RI, elettivamente domici- dal Sig. D'AMATL 3000 liata in Roma alla via Taro n. 37 nello studio dell'avvper diritti L.
1-5 FEB. 2001... Luciana Colantomi, che la rappresenta e difen, uni- IL CANCELLIERE tamente agli avvocati Erino Lombardi e Giuseppe Nobbio, - 1 - 4001 im virtù di procura a margine del controricorso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente;
Rilasciata copia legale per l'annullamento della sentenza del Tribunale di al Sig COLANTONÍ per diritti L. ✓ San Remo in data 20 - 25 giugno 1997, n. 149/97, il 20-2-of IL CANCELLIEREn. 1314/95 R.gem.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000; udito l'avv. Luciana Colantoni per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore il rigetto del ricorso. рушили Generale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per - 2·- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 1989 il signor EZ Ru adiva il Pretore di Ventimiglia, in funzione di giudice del lavoro e, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Tipolitografia Ligure di Petrillo Beni- to e C. S.a.S. con sede in Ventimiglia dal 10 luglio 1985 al 22 gennaio 1987 e di avere percepito una retri- buzione infferiore a quella dovuta a termini di c.c.n.l. di categoria, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 9.616.974 con gli accessori dii legge. Sosteneva il ricorrente di avere svolto mansioni varie, inquadrabili nella qualifica Bl del contratto collettivo (ricevendo un trattamento assimilabile alla inferiore categoria C1), di nom essere stato retribuito per tutto lo straordinario effettuato, di essere creditore di una parte del TFR, delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento inferiore, e di altre voci. Si costituiva la convenuta e contestava il ricorso, chie- dendome il rigetto. All'esito dell'istruttoria i̇l Pretore rigettava il ri- corso,affermando che il Ru aveva svolto mansioni mon ri- conducibili alla categoria BI richiesta, la quale a ter- mini di c.c.n.l. presupponeva una dimensione creativa ed un'autonomia che il Ru non aveva im concreto, poichè mon partecipava all'ideazione dei bozzetti, ma svolgeva man- - 3 - sioni preminentemente tecnico-esecutive. Con ricorso depositato im data 25 novembre 1995 il Ru pro- poneva appello, sostenendo e ribadendo di avere svolto .. emansioni superiori rapportabili alla categoria Bl dolendosi della mancata presa im considerazione da parte del primo giudice di una serie di altre domande tutte concernenti la retribuzione, ed autonome rispetto alla prima (mensilità arretrate, TFR ed altro). Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gra- vame. Com sentenza in data 20 25 giugno 1997 il Tribunale di Sam Remo rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che dall'istruttoria svolta mel giudizio di primo grado mom risultava che l'appellante avesse svolto mansioni inquadrabili nella categoria Bl del c.c.n.l., ma in quella indicata come B2, come am- metteva anche la società convenuta;
che im realtà il Ru ena stato assunto come fotolitografo, qualifica che an- dava inquadrata tra i profili della categoria B2 del con- tratto di categoria. Quanto alle altre domande Osservava il Tribunale -, est-> se erano infondate, risultando dalla consulenza tecnica disposta da esso Tribunale che il Ru aveva percepito (al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a suo ca- rico), la somma totale di lire 37.756.736, in essa compre- 4 - sa la somma di lire 1.755.300 imputata dalla società convenuta a compensazione di un credito di pari im- porto per canoni locatizi e spese di utenze;
che inol- tre a parere del consulente per lo stesso periodo e per gli stessi titoli il Ru avrebbe avuto diritto a compensi inferiori anche com riferimento all'eventua- le inquadramento nella categoria EI;
che, poichè la ricostruzione aveva avuto riguardo a tutte le voci in- dicate dall'appellante (straordinario, TFR, indennità, etc), si doveva concludere che l'appello era infondato anche con riferimento alle altre domande. Aggiungeva il Tribunale che, quanto alla compensazione, il Ru aveva avuto contezza di essa tra il suo credito di lavoro ed il suo de bito locatizio e vi aveva con- sentito. Quanto alla questione del superminimo, invocato dall'ap- pellante, il Tribunale osservava che l'eccedenza della retribuzione di cui aveva goduto il Ru- poichè non: ri- sultava una specifica e diversa pattuizione ovvero altro autonomo titolo tra le parti - andava assorbita nei mi- glionamenti futuri. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 25 giugno 1998, il Ru ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimata ha resistito com controricorso. - 5- Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente deduce che, circa la mag- giore qualifica rivendicata dal medesimo, il Tribunale ha erroneamente escluso l'unica prova documentale esi- stente, e cioè l'annuncio economico fatto pubblicare dalla resistente sul quotidiano La Stampa, per ricerca di personale, che illustrava le caratteristiche e le розных qualifiche richieste all'aspirante dipendente. Aggiunge il ricorrente che le domande dallo stesso swol- te im ricorso erano quelle di pagamento dell'indennità di fine rapporto, del periodo di mutua inerente il mese di gennaio, delle differenze per lavoro straordinario prestato, del rateo 13*, ferie, TPR, oltre alla maggiore Qualifica di cui si è detto 3B che al massimo il supermini- onte della maggiore quali-mo poteva essere assorbito, affronte fica rivendicata anche se tale eccezione non era stata proposta;
ma che il superminimo non poteva essere impu- tato, nè assorbire, in sè, quote di 13^, ferie o TFR, e le altre domande proposte im ricorso , come ritenuto dal Tribunale sulla base della consulenza tecnica. Deduce inoltre il ricorrente che la sentenza impugnata altresì illegittima per l'avvenuta compensazione tra i 6 crediti di lavoro del ricorrente e le somme vantate a credito per canoni di locazione da parte della re- sistente, perchè, trattandosi di domanda riconvenzio- nale, era onere della controparte richiedere la fissa- zione di una nuova udienza, con notifica della domanda stessa al ricorrente. Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Va innanzi tutto rigettata la questione della retribu- zione spettante al Ru im base alla sua qualifica profes- sionale, im qunato il Tribunale ha congruamente moti- vato al riguardo, e nom è consentita al ricorrente ":una diversa interpretazione dei fatti di causa a fron- te della interpretazione congrua e logica del Tribunale. Il Tribunale ha rilevato che il Ru era stato assunto come "fotolitografo", qualifica che andava inquadrata tra i profili della categoria B2 del contratto di ca- tegoria e le mansioni svolte (operazioni che si basava- no su precise direttive che gli venivano impartite, mancanza della responsabilità direttiva di un reparto) andavano inquadrate mella categoria B2, di natura tecnica ed esecutiva. Secondo quanto poi accertato dal c.t.u. per lo stesso periodo e per gli stessi titoli il Ru avrebbe avuto di- ritto ad una retribuzione inferiore anche con riferimento - 7 - all'eventuale inquadramento nella categoria Bl, a ter- mini del c.c.n.l. Va invece accolto il ricorso relativamente alle altre spettanze del Ru (quote di 13^, ferie, TFR, etc.), poichè esse nom potevano essere incluse mel supermi- mimo, ed andavamo pagate in aggiunta a questo, in quanto esse nom potevano essere incluse nella retribuziome spettante contrattualmente al lavoratore superiore a quella del c.c.n.l. Per quanto concerne poi la questione della compensa- zione, trattasi di eccezione riconvenzionale, che po- teva essere proposta dalla società com la comparsa di costituzione. Con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, com rinvio alla Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragiome cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Maring Donato Santojanni) · 8 ·-М оліно вибороми Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) fonato Full Hillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R I Z O N E O C 3 0 I A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D D 8 - I I A 1 S N T 1 G N S E O O E S P A G I D M G A I E E O , A L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E - 9 -