Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
È logicamente motivata la sentenza che abbia dedotto l'accettazione della remissione della querela dalla mancata comparizione in udienza dell'imputato che sia stato previamente avvisato del fatto che tale assenza sarebbe stata interpretata come accettazione tacita.
Commentario • 1
- 1. La remissione della querelahttps://www.studiocataldi.it/
La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l'autore non venga perseguito penalmente Natura giuridica e caratteri Legittimazione attiva Remissione processuale ed extraprocessuale L'accettazione della remissione di querela Le spese Esclusione ed estensione Fac-simile di remissione querela con pedissequa accettazione Natura giuridica e caratteri La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 70
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 23653/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI, nei confronti di:
1) MILANO DERVA N. IL 07/04/1978;
avverso la sentenza n. 14/2008 GIUDICE DI PACE di PORTO TORRES, del 23/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che conclude per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Aiello Maria Donatella, d'ufficio, che chiede il rigetto del P.G..
FATTO E DIRITTO
1.- Il Giudice di Pace di Porto Torres ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Milano Derva in relazione ai reati di cui all'art. 612 c.p., comma 1 e di tentate percosse perché estinta per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione tacita. 2.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari propone ricorso per cassazione, deducendo che perché potesse ritenersi accettata anche tacitamente la remissione di querela occorreva almeno che l'imputato fosse stato messo in condizione di ricusare la stessa remissione, cosa che nella specie non era avvenuta.
3.- Il ricorso è inammissibile.
Orbene, ai fini ai fini dell'efficacia della accettazione remissione della querela da parte della parte offesa è sufficiente che essa che essa non sia "espressamente o tacitamente ricusata", come testualmente prescrive l'art. 155 c.p.. Nella specie, il giudice ha logicamente dedotto l'accettazione della remissione dal fatto che la Milano era stata avvisata che in caso di assenza, questa sarebbe stata interpretata come accettazione tacita della remissione proposta dalla parte offesa, cioè dal fatto che l'imputata era stata messa in condizione di ricusare o accettare la stessa remissione.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010