Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9392 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
MINORI M 0 9 392 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO SSALIA LA CORTE SUPRE Oggetto DICHIARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE GIUDIZIALE DI PATERNITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 26590/01 - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere -- Cron.25246 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep.1896 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Ud. 10/05/2002 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 28 GIU. 2002 il IL CANCELLIERE NO IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TIBULLO, 10, presso l'avvocato STEFANO D'URSO, Richiesta copia studio rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA POLITO dal Sig. per diritty €155 BIONDI, giusta procura a margine del ricorso;
2.8 GIU. 2002 IL CANCELLIERE
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE IO RITA, quale esercente la potestà sulla figlia Alchiesta copia studio сорта dal Sig. minore IO VA, elettivamente domiciliata in 28G FU. 2002 56 m ROMA PIAZZALE CLODIO, presso l'avvocato BENITO BONELLI, IL CANCELLIERE che la rappresenta e difende, giusta procura a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 del controricorso;
Richiesta copia studio controricorrente dal Sig.AN 1101 - per diritti € 610. 2002 il IL CANCE
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI, depositato il 12/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, 1'Avvocato BONELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 EC RI, con ricorso al Tribunale per i mi- norenni di Napoli depositato il 28 aprile 2000, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore EC LE, chiedeva che fosse dichiarata ammissibile l'azione di dichiarazione della paternità della minore nei confronti di ZA IG. Istituito il contraddittorio, il ZA conte- stava il contenuto del ricorso, negando di avere mai conosciuto EC RI. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espleta- 2 ta, con provvedimento depositato il 13 dicembre 2000, dichiarava ammissibile l'azione. Il ZA proponeva reclamo, ma la EC costituitasi - ne eccepiva la inammissibilità, per es- sere stato proposto oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 739 c.p.c. La Corte di appello di Napoli, con decreto depo- sitato il 12 luglio 2001, dichiarava il reclamo inam- missibile, essendo stato il decreto del Tribunale noti- ficato al ZA il 10 gennaio 2001 ed il reclamo de- positato il 9 febbraio 2001, oltre iltermine di dieci giorni stabilito dall'art. 739 c.p.c Avverso tale provvedimento, notificato il 7 no- vembre 2001, il ZA ha proposto ricorso per cassa- zione con atto notificato il medesimo 7 novembre 2001 alla EC, formulando quattro motivi di impugnazio- ne. EC RI resiste con controricorso notificato il 13 dicembre 2001. Motivi della decisione 1 Con i quattro motivi si denunciano la nullità del decreto della Corte di appello per violazione di legge, falsa applicazione di norme di diritto, vizi motivazio- nali e violazione del diritto all'equo procedimento. Ad illustrazione di tali motivi si deduce che er- roneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che il 3 reclamo andava proposto nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento del Tribunale, previ- sto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione dall'art. 739 c.p.c., e non nel maggior termine di trenta giorni concesso per quelli di natura contenzio- sa. Si lamenta altresì il mancato esame dell'istanza di remissione in termini formulata alla Corte di appel- lo. Si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 739 c.p.c, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del termine di trenta giorni ai provve- dimenti contenziosi, stante anche la brevità del termi- ne di dieci giorni ai fini della effettività del dirit- to di difesa. 2 Il ricorso é infondato. La domanda ex art. 274 cod. civ., diretta a ot- tenere il decreto di ammissione all'esperimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paterni- tà, é decisa in camera di consiglio con decreto motiva- to (art. 374, comma 2, cod.civ.) reclamabile come CO- stantemente affermato da questa Corte ai sensi dell'art. 379 c.p.c., nel termine, ivi stabilito, di dieci giorni dalla notifica del provvedimento ad istan- za delle parti interessate (Cass. 28 gennaio 1994, n. implicitamente, Cass. 869; 26 luglio 1989, n. 3505 e, 4 sez. un. 29 aprile 1997, n. 3670). nonostante il carattere contenzioso del Infatti, stante l'adozione legislativa del rito procedimento, camerale, in mancanza di diversa statuizione legislati- secondo quanto prescrive in va l'atto che lo conclude, 739, assume la forma del decreto. Da generale l'art. ciò consegue l'applicabilità del termine di dieci gior- ni per il reclamo avverso i decreti camerali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 739, te- nuto conto che tale termine non trova applicazione uni- camente quando, pur trattandosi di procedimento camera- le, il provvedimento conclusivo assume per legge la forma di sentenza (Cass. 28 gennaio 1994, n. 869; Cass. sez. un. 19 giugno 1996, n. 5629). La questione di legittimità costituzionale pro- spettata dal ricorrente é manifestamente infondata, non ravvisandosi nel termine stabilito per il reclamo alcu- na lesione del diritto di difesa, tenuto conto della natura del procedimento e della discrezionalità legi- slativa nel contemperare le esigenze di celerità della procedura di riconoscimento giudiziale di paternità già appesantita dalla doppia fase prevista dalla legge con quelle del sollecito accertamento della paterni- tà. Quanto alla istanza di remissione in termini che 5 la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare, il provvedimento impugnato risulta averla implicitamente P rigettata, mentre il ricorrente non prospetta in questa sede alcuno specifico profilo in base al quale tale im- plicito rigetto sarebbe lesivo di norme di legge, non indicando in base a quale norma potesse essere conces- so. HO Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna V 7 del ricorrente ZA IG, nei confronti della parte O 2 0 N 0 resistente, alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di euro quattromila quanto OT129,11 109T agli onorari, e di euro cento per spese vive. 456T 20.66
P. Q. M.
TOT. 149,77 La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida quanto agli onorari nella misura di euro quattromila, e di eu- ro cento per spese vive. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Giovanni Olla from h за сизовите 27 GIU 2002 DEPOSITATA IN CANCELLER IL CANCELLIERE of AR Di ZZ Oggi, IL CANCELLIERE AR Di ZZ Di