Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il Pretore ponga direttamente le domande al teste, sostituendosi al P.M., non è prevista la sanzione della nullità. Il comportamento del giudicante il quale si arroghi poteri inquisitori, anziché di lasciare alle parti di condurre l'assunzione della prova, è certamente censurabile, ma non integra i requisiti della nullità della sentenza ove non si risolva in una violazione del diritto di difesa, ad esempio impedendo al difensore di porre domande.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 8597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8597 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 14.5.1999
DR. PIETRO GIAMMANCO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE N.1756
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE REGITSRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.8023/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI RO n. a Pisa il 27.1.31 res. a Vecchiano via Fonda 11 contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze 7.12.98 la quale, confermando la sentenza del PR di Pisa 10.2.98, lo condannava alla pena di mesi tre di arresto e lit. 30 milioni di ammenda, per il reato sottospecificato.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Vladimiro De Nunzio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RE GG veniva citato a giudizio dinanzi al PR di Pisa per rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. (b) della Legge n. 47.85, per avere intrapreso, proseguito e realizzato in assenza di concessione edilizia un fabbricato di m. 10,80 x 4,50 x 3,30 h.
2. Condannato dal PR, il prevenuto proponeva appello e deduceva la nullità del dibatti mento, per avere il PR condotto personalmente l'interrogatorio dei testimoni non rispettando gli artt. 499 e 507 CPP. Nel merito, eccepiva lacune e contraddizioni nella valutazione delle fonti di prova, segnatamente in punto di epoca di ultimazione del manufatto. Si doleva infine dell'entità della pena.
3. La Corte di Appello respingeva l'impugnazione, osservando che la violazione processuale lamentata non emergeva dal verbale di udienza e comunque non era sanzionata da nullità; che l'epoca di costruzione del manufatto risultava recente rispetto al sopraluogo del 2.12.94;
che sicuramente i lavori erano in corso nel maggio - giugno 1994, quando il vicino dell'imputato, CH, si era preoccupato vedendo che la costruzione superava in altezza la siepe;
che la pena era stata contenuta nel minimo edittale e l'imputato non meritava le attenuanti generiche anche in relazione al suo comportamento, avendo egli tentato di eludere la demolizione.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo tre motivi ed un motivo aggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, ("rectius" lett. c), degli artt. 499 e 507 CPP, per avere il PR condotto l'interrogatorio dei testimoni, sostituendosi all'accusa.
6. Il motivo è infondato. Come già chiarito dalla Corte di Appello, nel caso in cui il PR ponga direttamente le domande, sostituendosi al PM, non è prevista la sanzione della nullità. Ma nel caso in esame deve ancora rilevarsi come il PR non si sia sostituito alla difesa (elemento questo essenziale, perché anche un comportamento in sè non sanzionato potrebbe risolversi in una violazione del diritto di difesa) e come tutti - PM e difensore - abbiano avuto la possibilità di rivolgere domande ai testi. Il comportamento del giudicante il quale si arroghi poteri inquisitori, anziché lasciare alle parti di condurre l'assunzione della prova, è certamente censurabile, ma non integra i requisiti della nullità della sentenza ove non si risolva in una violazione del diritto di difesa, ad esempio impedendo al difensore di fare domande.
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, dell'art. 31 della Legge n. 47.85, nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP. Manca, ovvero è contraddittoria, la motivazione della sentenza nel punto in cui ha ritenuto di considerare non ultimato il manufatto ai fini del condono, argomentando sulla base di una copertura a terrazza munita di telo di naylon.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello doveva accertare la data di ultimazione dei lavori, ai fini della possibilità di usufruire del condono edilizio e della prescrizione. A tal fine, ha sottoposto a valutazione critica le fonti di prova ed ha accertato che i lavori erano recenti rispetto alla data del sopraluogo 2.12.94;
ha inoltre evidenziato la presenza di un telo di naylon sopra la copertura a terrazza al fine di impedire la caduta della pioggia all'interno del manufatto, a dimostrazione che la copertura non era ultimata;
ne ha correttamente dedotto che la copertura non era ultimata e pertanto l'immobile non poteva fruire del condono, non essendo ultimato entro il 31.12.93. Così posto, il motivo si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Il che non ricorre nella specie.
9. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 CPP, lett. (e) e (d) per mancata assunzione di una prova decisiva e mancata motivazione sul punto. La Corte di Appello avrebbe dovuto disporre un sopraluogo.
10. Il motivo è infondato. La rinnovazione del dibattimento, che non costituisce un mezzo per rimediare a lacune o decadenze in cui sia incorsa la difesa, costituisce facoltà del giudice di appello, il quale la esercita quando la prova da assumere sia indispensabile per emettere una decisione. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto, e ne ha dato ampia motivazione, che il materiale probatorio fosse sufficiente all'emissione di una decisione e non aveva alcun obbligo di disporre la riapertura dell'istruzione dibattimentale. 11. Col motivo aggiunto, il ricorrente deduce la prescrizione del reato. Infatti la data di commissione dell'illecito va riferita al 14.11.94 e non al 16.11.94, perché il 16.11.94 corrisponde alla data del sopraluogo da parte dei tecnici comunali, a lavori fermi, mentre l'accertamento effettuato dal teste MU avveniva due giorni prima. 12. Il motivo è infondato e comunque inammissibile. Esso introduce un "thema decidendum" completamente nuovo rispetto ai motivi del ricorso principale. Comunque, facendosi carico di ufficio del problema della prescrizione, rileva questa Corte come l'accertamento della data del commesso reato costituisca questione in fatto, non censurabile dinanzi alla Corte medesima se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Ora, tenuto conto delle date dei diversi sopraluoghi (14.11.94, 16.11.94, 2.12.94) avere la Corte di Appello stabilito che la data di cessazione della permanenza è il 16.11.94 costituisce apprezzamento insindacabile in questa sede, tanto più che la difesa vorrebbe far retroagire la cessazione della permanenza ad una data anteriore di due giorni - 14.11.94 - sulla base di una rilettura della deposizione Casini di per sè inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale non costituisce il terzo grado del giudizio di merito.
13. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999