Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale. (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sei di reclusione, espressamente riferendosi alla pena edittale minima vigente all'epoca della ratifica dell'accordo).
Commentari • 2
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2014, n. 26346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26346 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 22/05/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1467
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 41001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA EL nato il [...];
2) TA KA nato il [...];
avverso la sentenza del 24.5.2013 del GIP del Tribunale di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi o, in subordine, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con trasmissione atti al Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.5.2013 il GIP del Tribunale di Torino applicava a NA EL, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni 3 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa e a TA KA, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 2166 del 9.10.2012 del GIP del Tribunale di Torino, la pena finale (concordata) di anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis loro ascritto.
2. Ricorre per cassazione NA EL, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2 e art. 129 c.p.p. e la carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento. Propone, a sua volta, ricorso per cassazione TA KA, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla valutazione di congruità della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/2014, depositata il 25.2.2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, perché adottati in assenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione.
Ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope originariamente previste dalle tabelle 2 e 4 erano state parificate a quelle di cui alle tabelle l e 3.
Sicché, per le prime, la pena da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.568,00 era stata elevata a quella da 6 a 20 anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00 Euro di multa.
2. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che avevano modificato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nei termini sopra ricordati, torna ad applicarsi la disciplina di cui al D.P.R. cit. nella formulazione precedente, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo.
Nella fattispecie in esame, essendo contestata la cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, risulta evidente che, nel concordare la pena tra le parti ex art. 444 c.p.p., si è indicata come pena base detentiva quella minima prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (anni 6 di reclusione).
Tale pena corrisponde, però, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, a quella massima prevista dalla normativa originaria, di cui non si è verificato l'effetto abrogativo.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, anche nei confronti di El IS ED e DL OL (non ricorrenti), per l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Le parti rivaluteranno, eventualmente, i termini dell'accordo e l'interesse ad un nuovo patteggiamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NA EL e TA KA e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche nei confronti dei non ricorrenti El IS ED e DL OL, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014