Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10874 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
E N 6 A 8 REPUBBLICA ITALIANA O I I 9 1 5 R Z / . A 4 A N / R T 6 - T 2 U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S B I . B R I . G . L P E R . L R T D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . 1 0874701 L Ogge to A B E D D A T I E S 1 A T TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARI N I 3 E N 1 sanzioni sospensione R S E . I E S A N T licenza esercizio E A Composta commerciale M R.G.N. 7302/98 Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.23494 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 27/04/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPARATO NN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato TRANI ENNIO, che lo difende unitamente all'avvocato D'ALESSANDRO ARISTIDE, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 18/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 10/02/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1036 udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Imparato NN, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, rigettando l'appello dell'Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso originario della contribuente. Questa ha impugnato l'ordinanza dell'11 aprile 1988, con la quale l'ex Intendenza di finanza di Napoli ha disposto la sospensione della licenza di esercizio commerciale di profumeria, da lei gestita, per la durata di 15 giorni, a causa della ritardata in- stallazione del registratore di cassa, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 1.2. In fatto, è pacifico, come riconosce la stessa ricorrente (p. 2 del ricorso) che il registratore di cassa fu ordinato in data 18 aprile 1983 e fu consegna- to, con ritardo, il 17 ottobre 1983, mentre i supporti cartacei furono consegnati diversi mesi dopo. La con- tribuente si è difesa invocando l'applicazione del di- 2 sposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 354 del 1985, in forza del quale le sanzioni previste dall'art. 2, commi 1,4 e 8 della legge n. 18/1983, “non si appli- cano ai soggetti che pur avendo fatto regolare e tempe- stiva richiesta, non hanno potuto disporre degli appa- recchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei rego- lari per cause imputabili alle ditte fornitrici", quan- do il ritardo non abbia superato la data del 31 maggio 1984. Sul punto, la Commissione Regionale ha ritenuto che, con la documentazione prodotta, la ricorrente non prova che il ritardo fosse ascrivibileha fornito la alla ditta fornitrice.
1.3. Avverso la decisione impugnata la ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 354/1985, in quanto i giudici di merito, accollandole l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della citata legge, avrebbero erronea- mente fatto ricadere su di lei una sorta di presunzione di colpa. Deduce, inoltre, che la legge 354/85 avrebbe di fatto giustificato qualsiasi tipo di ritardo e che, comunque, la decisione impugnata sarebbe carente sul piano della motivazione. Nessuna attività processuale ha svolto il Ministero intimato. 3 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, giova precisare che il ricor- SO pur essendo formalmente intestato contro l'Intendenza di finanza di Napoli, è stato ritualmente notificato al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, presso l'avvocatura Generale del- lo Stato in Roma.
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato.
2.3. La legge invocata dalla contribuente escludeva l'applicazione delle sanzioni per i ritardi (che siano contenuti entro il termine massimo del 31 maggio 1984) non in maniera indiscriminata, ma soltanto in presenza della prova che il ritardo stesso era imputabile alla the ditta fornitrice. Nella specie, è pacifico la installa- zione dell'apparecchio misuratore è avvenuta con ritar- forme do. Quello che non risulta provato è che il ritardo imputabile esclusivamente alla ditta fornitrice. Quest'ultima circostanza costituisce una esimente, pe- raltro introdotta ex post dal legislatore, che, come ogni eccezione, deve essere provata dalla parte che la invoca, secondo i consueti canoni probatori, fissati dall'art. 2697 C.C. La Imparato non ha fornito tale prova e, per questa ragione, è rimasta soccombente nei precedenti gradi.
2.4. La ricorrente lamenta ancora, sotto il profilo 4 del vizio di motivazione, che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato il materiale probato- rio fornito. Ma la censura appare del tutto generica in quanto non è corredata della specifica indicazione de- gli elementi probatori asseritamente ignorati, o mala- mente utilizzati, dal giudice a quo, che avrebbero po- tuto determinare una diversa decisione. Come è noto, "il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare ir. modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il prin- cipio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integra- tive" (Cass. N. 4754/1999, 5945/1999, 802/1999).
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per spese, attesa la inerzia della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 aprile 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Giovanni (dr. Anton:nid Merone) IL CANCELLIERE C1 5 Innode to IS