Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Il provvedimento di proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) deve contenere una adeguata valutazione sulla permanenza dei dati indicativi del collegamento del detenuto con la criminalità organizzata ed eversiva. (La Corte nella specie ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto di proroga con il richiamo al ruolo di vertice ricoperto dalla persona detenuta nell'organizzazione eversiva B.R. - P.C.C., alla possibilità di una ripresa della lotta armata ad opera di tale sodalizio, ai dati di recente acquisizione indicativi del mantenimento di siffatto ruolo e dell'esistenza di contatti tra militanti dell'organizzazione eversiva detenuti e militanti in libertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/01/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 105
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046966/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE NA NA, N. IL 29/09/1959;
avverso ORDINANZA del 14/11/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gialanella Antonio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 14/11/2006 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inefficace il Decreto ministeriale 28/9/2006 - con il quale era stata disposta la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. nei confronti della detenuta CE IA DE limitatamente al disposto divieto di fruizione di più di un colloquio mensile con i familiari e conviventi ed ha invece confermato per il resto, rigettando il reclamo della detenuta sotto ogni altro profilo, l'efficacia del contestato Decreto ministeriale. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, valutati - tra l'altro - le condanne inflitte alla CE, il ruolo di vertice ricoperto dalla medesima nell'organizzazione eversiva B.R. - P.C.C., il verosimile mantenimento di siffatto ruolo pur in regime di detenzione, la possibilità di una ripresa della lotta armata, il porsi dell'ambito carcerario come punto di riferimento per i militanti in libertà e la provenienza dal carcere di documenti e scritti rinvenuti all'esterno, che non fosse cessata la capacità della CE di mantenere i contatti con organizzazioni eversive e che, pertanto, sussistessero i presupposti per la prosecuzione della sua sottoposizione al regime carcerario differenziato.
Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso la CE deducendo, attraverso i motivi esposti dal difensore, violazioni di legge e, segnatamente, denunziando la omessa o contradditoria verifica dell'attualità della pericolosità sociale della detenuta, a tal fine essendo irrilevanti i suoi precedenti penali e giudiziari, rilevando la non comprovata colleganza tra soggetti in detenzione e soggetti in libertà, sottolineando la valenza solo politica della documentazione prodotta all'interno del carcere e la perdita di ogni potere decisionale in capo ai soggetti in regime di detenzione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Rammentato, preliminarmente, che il sindacato a questa Corte consentito in subjecta materia, (e come ribadito da Cass. sent. n. 48 894/04) è solo quello afferente la commessa violazione di legge, in tale ampio vizio comprendendosi i casi in cui la pronunzia di merito abbia adottato una motivazione graficamente o logicamente inesistente (e quindi viziante, per omissione, l'atto processuale di appartenenza), devesi rilevare che il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, facendo piena applicazione della norma nella lettura ad essa data dalla sentenza della Corte Cost. n. 417/04 (condivisa dai pronunziati di questa Corte di legittimità), ha condotto il suo esame sulla linea del doveroso accertamento ex actis della permanenza dei dati indicativi del collegamento della CE con la criminalità organizzata ed eversiva ed ha evidenziato i dati sui quali fondare la valutazione di attualità.
A tale proposito il Tribunale ha congruamente richiamato, oltre ai gravi reati addebitati alla detenuta (pacificamente compresi fra quelli per i quali è prevista la possibile applicazione del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.), il ruolo apicale ricoperto dalla CE nel sodalizio eversivo di appartenenza, la possibile ripresa della lotta armata ad opera di tale sodalizio, i dati di recente acquisizione - riassunti nel provvedimento ministeriale ed anche direttamente acquisiti dal Tribunale di Sorveglianza e espressamente menzionati nel provvedimento impugnato - indicativi del mantenimento di siffatto ruolo e dell'esistenza di contatti tra militanti dell'organizzazione eversiva detenuti e militanti in libertà, la mantenuta capacità della CE di incidere, pur dal carcere, sulle dinamiche decisionali della associazione eversiva, la inidoneità - ove rettamente interpretata - della sentenza, alla quale in udienza aveva fatto riferimento la difesa, a contrastare gli accennati collegamenti tra militanti detenuti e militanti in libertà appartenenti all'organizzazione criminosa di riferimento della CE.
E poiché su tali elementi il Tribunale ha fondato la sua valutazione in ordine alla immutata capacità di IA DE CE di mantenere i suoi legami con il sodalizio di appartenenza e, quindi, sulla permanenza attuale delle ragioni che a suo tempo avevano determinato l'adozione della sospensione delle ordinarie regole trattamentali, deve escludersi che ci si trovi davanti ad una motivazione "apparente" e deve, piuttosto, sottolinearsi la conformità a diritto e la logica argomentativa delle valutazioni svolte in ordinanza, che, pertanto, resistono alle censure di cui al ricorso sostanzialmente attinenti al merito ed alla non condivisibilità delle valutazioni effettuate dal Tribunale, censure all'evidenza improponibili in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente CE IA DE al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008