CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2023, n. 27621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27621 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IC CC che ha chiesto raccoglimento del ricorso e la rideternninazione della pena ai sensi dell'art 619 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27621 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ON EN ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui alll'art. 6 legge 1989, in relazione a plurime violazioni della medesima ordinanza emessa dal Questore di Latina il 13/02/2014, condannandolo alla pena complessiva di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 13.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale ha dichiarato l'assoluzione dell'imputato limitatamente alli episodio del 21 febbraio 2016 e, riconosciuta la continuazione con altri reati della stessa specie giudicati dal Tribunale di Napoli in data 02/05/2019, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 25 000 di multa. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena previsti per i reati in continuazione ai sensi dell'art. 81 capoverso cod. pen. La Corte territoriale, infatti, ha assolto il ricorrente per il reato a lui ascritto limitatamente a tale suddetto episodio del 21 febbraio 2016 ed accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il giudice territoriale ha effettuato un erroneo computo degli aumenti per i reati in continuazione, applicando un aumento complessivo di ulteriori mesi cinque di reclusione ed euro 4000 dì multa, in modo peggiorativo e diverso rispetto a quanto motivato dal giudice di primo grado, in quanto ha applicato a cinque anziché a quattro reati satellite, un aumento di mesi uno ed euro 800,00 per ciascuna violazione. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena ai sensi dell'ad 619 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Al ricorrente sono contestate plurime violazioni delle prescrizioni indicate nel provvedimento del Questore di Latina emesso il 13/02/2014, che prevedevano l'obbligo di presentazione presso il commissariato di polizia di Pozzuoli per la durata di duè anni. Le contestazioni riguardano I fatti avvenuti in data 11/11/2015, 02/12/2015, 17/01/2016, 24/01/2016, 21/02/2016, 01/03/2016, per un totale di sei violazioni, tutte avvinte dal vincolo della continuazione. Si osserva che il Tribunale aveva assolto l'imputato limitatamente all'episodio del 01/03/2016. Aveva conseguentemente applicato l'aumento per la continuazione considerando cinque violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento questorile. La Corte territoriale ha assolto l'imputato anche in relazione all'episodio del 21/02/2016, che non sussisteva in quanto a quella data era cessata l'efficacia del divieto di accesso agli impianti sportivi. Pertanto, 1 Così deciso all'udienza del 26/04/2023 Il Consigliere estensore i reati in continuazione interna erano quattro, e non cinque. Erroneamente, la Corte territoriale ha applicato l'aumento, sulla pena di un anno e mesi sei, derivante dalla sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli il 02/051:2019, irrevocabile il 28/19/2022, che è stata assunta come pena base ex art. 81 capoverso cod. pen., in ordine a cinque episodi e non a quattro episodi, per un totale di mesi cinque di reclusione e euro 800,00 di multa. Il giudice a quo avrebbe invece dovuto applicare l'aumento ex art. 81 capoverso relativamente a quattro reati satelliti residuati. Posto che, per ognuno dei reati satelliti il giudice a quo ha calcolato l'aumento di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 1200,00 di multa, l'aumento complessivo avrebbe dovuto essere quantificato in mesi sei di reclusione. Sul detto aumento avrebbe dovuto essere applicata la diminuente del rito, onde l'aumento finale avrebbe dovuto ammontare a mesi quattro di reclusione e euro 3200,00 di multa. Il detto aumento applicato sulla pena base di anni uno e mesi sei porta ad un pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione. La pena piò pertanto essere rideterminata in questi termini anche in sede di legittimità ex art. 620, lettera I, cod. proc. pen., in quanto il relativo computo non comporta alcun profilo di discrezionalità, basandosi esclusivamente sulla corretta applicazione dei parametri stabiliti dal giudice d merito, onde non occorre procedere ad annullamento con rinvio. 2. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata in anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 3.200 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che tidetermina in mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa in aumento sulla sentenza del Tribunale di Napoli in data 2 maggio 2019, irrevocabile il 20 ottobre 2022, e così complessivamente in anni uno e mesi dieci di reclusione e 24.200 euro di multa.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IC CC che ha chiesto raccoglimento del ricorso e la rideternninazione della pena ai sensi dell'art 619 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 27621 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ON EN ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, che aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui alll'art. 6 legge 1989, in relazione a plurime violazioni della medesima ordinanza emessa dal Questore di Latina il 13/02/2014, condannandolo alla pena complessiva di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 13.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale ha dichiarato l'assoluzione dell'imputato limitatamente alli episodio del 21 febbraio 2016 e, riconosciuta la continuazione con altri reati della stessa specie giudicati dal Tribunale di Napoli in data 02/05/2019, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro 25 000 di multa. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena previsti per i reati in continuazione ai sensi dell'art. 81 capoverso cod. pen. La Corte territoriale, infatti, ha assolto il ricorrente per il reato a lui ascritto limitatamente a tale suddetto episodio del 21 febbraio 2016 ed accolto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il giudice territoriale ha effettuato un erroneo computo degli aumenti per i reati in continuazione, applicando un aumento complessivo di ulteriori mesi cinque di reclusione ed euro 4000 dì multa, in modo peggiorativo e diverso rispetto a quanto motivato dal giudice di primo grado, in quanto ha applicato a cinque anziché a quattro reati satellite, un aumento di mesi uno ed euro 800,00 per ciascuna violazione. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena ai sensi dell'ad 619 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Al ricorrente sono contestate plurime violazioni delle prescrizioni indicate nel provvedimento del Questore di Latina emesso il 13/02/2014, che prevedevano l'obbligo di presentazione presso il commissariato di polizia di Pozzuoli per la durata di duè anni. Le contestazioni riguardano I fatti avvenuti in data 11/11/2015, 02/12/2015, 17/01/2016, 24/01/2016, 21/02/2016, 01/03/2016, per un totale di sei violazioni, tutte avvinte dal vincolo della continuazione. Si osserva che il Tribunale aveva assolto l'imputato limitatamente all'episodio del 01/03/2016. Aveva conseguentemente applicato l'aumento per la continuazione considerando cinque violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento questorile. La Corte territoriale ha assolto l'imputato anche in relazione all'episodio del 21/02/2016, che non sussisteva in quanto a quella data era cessata l'efficacia del divieto di accesso agli impianti sportivi. Pertanto, 1 Così deciso all'udienza del 26/04/2023 Il Consigliere estensore i reati in continuazione interna erano quattro, e non cinque. Erroneamente, la Corte territoriale ha applicato l'aumento, sulla pena di un anno e mesi sei, derivante dalla sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli il 02/051:2019, irrevocabile il 28/19/2022, che è stata assunta come pena base ex art. 81 capoverso cod. pen., in ordine a cinque episodi e non a quattro episodi, per un totale di mesi cinque di reclusione e euro 800,00 di multa. Il giudice a quo avrebbe invece dovuto applicare l'aumento ex art. 81 capoverso relativamente a quattro reati satelliti residuati. Posto che, per ognuno dei reati satelliti il giudice a quo ha calcolato l'aumento di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 1200,00 di multa, l'aumento complessivo avrebbe dovuto essere quantificato in mesi sei di reclusione. Sul detto aumento avrebbe dovuto essere applicata la diminuente del rito, onde l'aumento finale avrebbe dovuto ammontare a mesi quattro di reclusione e euro 3200,00 di multa. Il detto aumento applicato sulla pena base di anni uno e mesi sei porta ad un pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione. La pena piò pertanto essere rideterminata in questi termini anche in sede di legittimità ex art. 620, lettera I, cod. proc. pen., in quanto il relativo computo non comporta alcun profilo di discrezionalità, basandosi esclusivamente sulla corretta applicazione dei parametri stabiliti dal giudice d merito, onde non occorre procedere ad annullamento con rinvio. 2. La sentenza va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata in anni uno e mesi dieci di reclusione e euro 3.200 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, che tidetermina in mesi quattro di reclusione ed euro 3.200 di multa in aumento sulla sentenza del Tribunale di Napoli in data 2 maggio 2019, irrevocabile il 20 ottobre 2022, e così complessivamente in anni uno e mesi dieci di reclusione e 24.200 euro di multa.