Sentenza 17 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto momentonecoghments SEZIONE SECONDA CIVILE rella chiesto ih inter- 0 0 6 4 6 /0 rofotonic formale ore Composta dagli (convenuts senza restitue thegittimio- Dott. Vincenzo CALFAPI RA R.G.N. 3143/00 Dott. Antonio VELLA -Consigliere Cron. Rep. 250Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rel. Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Rosario DE JULIO ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente Me Jules Ramany SE NTENZA }ist. sul ricorso proposto da: ES ES, ON EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato FULVIO LUNARI, che li difende unitamente agli avvocati SERGIO GORI, MARIA ISABELLA TORRIANI, FEDERICO GORI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LABORATORIO TECNOCOLOR DI IA GI & AR LU & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE presso lo studio dell'avvocato STEFANO15, 2002 PICCOLO, difeso dall'avvocato STEFANO MAGNANI, giusta 838 delega in atti;
-1- -> controricorrente nonchè
contro
GA UC;
intimato avverso la sentenza n. 496/98 del Tribunale di PESARO, depositata il 24/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato LUNARI Fulvio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 21.09.1994 ES Con atto RA e CO SE convenivano avanti la Pretura di ES NO PA, titolare cell'omonimo studio fotografico, per ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito del servizio fotografico delle loro nozze, eseguite in maniera incompleta, non а regola d'arte, di qualità pessima e privo di parti essenziali. ammetteva lo Il PA, costituitosi, smarrimento e il deterioramento dei negativi, 1'impossibilità di sviluppo e stampa di alcune fotografie ma, sostenendo che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuire al laboratorio NO di BI GI e RI CI s.n.c. (incaricata dal PA di provvedere alla stampa delle foto), chiamava а sua volta in giudizio questa società. Quest'ultima non contestava di aver smarrito deteriorato i negativi delle fotografie, ammettendo viceversa di aver già offerto la somma di L.630.000 agli attori a titolo di risarcimento (pari all'acconto che costoro avevano corrisposto al fotografo PA), ma negava la propria 3 responsabilità e la risarcibilità dei danni morali. Con sentenza depositata il 15 aprile 1995 il ET di ES rigettava la domanda attorea evidenziando che "i danni non patrimoniali sono Marcibili solo nei casi determinati dalla legge" e che "i danni patrimoniali non sono stati provati, non essendo stato espletato alcun accertamento tecnico sulle fotografie e mancando comunque ogni paradigma contrattualmente prestabilito". Avverso tale sentenza, con atto notificato il 10 e 13.5.96 ES RA e CO SE proponevano appello, lamentando 1' omessa motivazione parte del giudice di primo grado su fatti chiaramente esposti nell'atto di citazione e non contestati dalla parti, quali l'esistenza e la richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale da loro subito (lo smarrimento o la distruzione da parte del fotografo PA о del laboratorio NO dei negativi delle foto delle nozze, 1'impossibilità di sviluppo e stampa di molte fotografie a causa di tale evento о di altri ignoti agli attori, la pessima qualità delle foto ricevute e pagate), nonché la violazione di norme il giudice negato il di diritto per avere tecnico per una presunta richiesto accertamento 4 quanto inesistente rinuncia operata dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Con sentenza in data 16-24.12.1998 il tribunale di ES respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione ES RA e CO SE con 3 motivi di gravame;
resiste con controricorso la s.n.c. Laboratorio NO. MOTIVI DELLA DECISIONE della 14 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione su punti decisivi controversia prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio (art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che gli appellanti non avrebbero depositato nel giudizio di appello gli album fotografici del matrimonio, ridepositati nel prodotti in primo grado ma non giudizio di impugnazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di decisive risultanze istruttorie (album fotografici) e violazione dell'art. 115 C... C., per non avere il tribunale ammessO la C.T.U. da loro richiesta per accertare la pessima esecuzione del servizio fotografico in occasione delle loro nozze, al fine di provare i danni 5 patrimoniali e non patrimoniali subiti, motivando che agli atti mancavano gli album fotografici, oggetto dell'eventuale consulenza. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 n.5 c.p.c.) per non avere il tribunale motivato sul mancato accoglimento del richiesto formale del convenuto PAinterrogatorio NO sulla circostanza dell'avvenuto smarrimento о deterioramento dei negativi delle fotografie scattate in occasione del loro matrimonio e sulla circostanza della possibilità di estrazione solamente di alcune delle fotografie scattate attraverso l'ingrandimento dei provini. I motivi per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono fondati e vanno accolti. Risulta dall'attestazione rilasciata dal cancelliere del tribunale di ES in data 17 luglio 1999 (documento n 4 del fascicolo dei ricorrenti) che nella causa di appello i due album fotografici erano stati regolarmente depositati dagli appellanti al momento della loro costituzione in giudizio. Va quindi accolto il primo motivo. Poiché il tribunale non ha dato ingresso alla 6 richiesta C.T.U. per il mom to rideposito degli album fotografici, va accolto il secondo motivo, essendo risultato regolare il deposito dei due album fotografici, come sopra si è detto. Anche il terzo motivo va accolto, perché dalla impugnata non si evince il motivo per sentenza Cabli non è stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto PA NO. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa та rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Ancona, che si atterrà alle considerazioni sopra illustrate da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma il 29.5.2002. V. Off Pres. se Cornigliorerel. IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Lanie Di Nuor Maria Di Nuzzo Oggi, 17 GEN 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 3 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il - Serie 4 al n. 13761 varsate € 143, 77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/6/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Flip Stafpinal