Sentenza 10 febbraio 2023
Massime • 1
Il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. delle sentenze emesse negli Stati dell'Unione europea, promosso al fine di applicare le pene accessorie di cui all'art. 12, n. 2), cod. pen., risolvendosi nella imposizione al condannato di un'ulteriore sanzione per lo stesso fatto per il quale egli è stato già giudicato all'estero, trova limite nel divieto del "ne bis in idem" eurounitario, giacché le garanzie convenzionali di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 54 della Convenzione di Schengen mirano a tutelare l'individuo, non solo dalla inflizione di una seconda pena ma, ancor prima, dal pregiudizio di dover subire un secondo processo per lo stesso fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito presuppone che tra i due procedimenti punitivi esista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, indimostrata nel caso in scrutinio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2023, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria difensiva con cui l'avv. Claudio Guzzo, per il resistente AT, dichiara di non opporsi all'accoglimento del ricorso della parte pubblica Penale Sent. Sez. 6 Num. 5876 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta della Procura Generale della Repubblica distrettuale volta a conseguire il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Nancy (Francia) in data 15 settembre 2003 nei confronti di SA AT, ai fini dell'applicazione della recidiva, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della pronuncia. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'art. 3, comma 1, d. Igs. n. 73 del 12 maggio 2016 prevede già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d. Igs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 127, 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3, sostiene il ricorrente, non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso deponendo l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), possedendo portata meramente integrativa degli istituti dell'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente ai concomitanti decreti legislativi emanati il 12 maggio 2016 recanti i n. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene, infatti, a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.; inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. La richiesta di riconoscimento nel caso in esame risulta, pertanto, pienamente ammissibile per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa). 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Procura Generale distrettuale di Catania ha chiesto con formale domanda di assistenza giudiziaria rivolta alle autorità francesi la trasmissione della sentenza emessa il 15 settembre 2003 dal Tribunale di Nancy nei confronti di SA AT per il reato di importazione e trasporto di sostanze stupefacenti ed all'esito ha attivato la procedura prevista dall'art. 730 cod. proc. pen. ai fini del riconoscimento della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici prevista dalla legislazione italiana (art. 29, primo comma, cod. pen.). La Corte territoriale ha, invece, dichiarato inammissibile la richiesta, richiamando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, d. Igs. n. 73 del 2016, in ordine alla possibilità di valutare o meglio di considerare la sentenza emessa nell'ordinamento di uno degli Stati membri dell'Unione europea ai medesimi effetti senza procedere a formale riconoscimento. 4. La decisione della Corte territoriale è corretta riguardo alla valutazione della sentenza straniera ai fini della recidiva, mentre il tema dell'applicazione delle pene accessorie merita alcune considerazioni riguardo alla procedura attivabile, che non per questo, tuttavia, rende fondata la richiesta della Procura Generale, per le ulteriori considerazioni di seguito esposte. 4.1 Con riferimento ai rapporti tra l'istituto del riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. e il meccanismo di nuovo conio del mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea delle decisioni di condanna, questa Corte ha già affermato che, agli effetti della recidiva (art. 12 n. 1, cod. pen.), le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea hanno rilevanza, nel concorso dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, senza necessità del previo giudizio di riconoscimento di cui all'art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Rv. 283614). È appena il caso di aggiungere che la cd. presa in considerazione prevista dalla decisione quadro e dal relativo decreto legislativo attuativo non implica automatico riconoscimento, avendo i suddetti strumenti normativi unicamente stabilito il principio di "equivalenza" tra la precedente condanna emessa da uno Stato dell'Unione europea con quella emessa in ambito nazionale, rispetto agli effetti che il decreto legislativo ha poi specificatamente indicato ("per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere"). Fondamentale è in ogni caso la precisazione che il meccanismo così delineato presuppone l'alterità dei fatti contenuti nella sentenza straniera rispetto a quelli oggetto di verifica giudiziale nell'ordinamento interno (v. oltre). 4.2. Con riferimento, invece, al riconoscimento della sentenza straniera al fine di applicare al condannato le pene accessorie previste dal nostro ordinamento (art. 12, n. 2, cod. pen.), va evidenziato che la richiesta, come si legge nel ricorso, aveva la finalità di applicare al AT la pena accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in relazione alla condanna riportata in Francia a pena detentiva di pari durata. È evidente, pertanto, in questo caso che, ferma l'ammissibilità dell'attivazione della procedura di cui all'art. 730 cod. proc. pen., mediante il riconoscimento si intendeva conseguire l'applicazione di una ulteriore e diversa pena per "gli stessi fatti" per il quale il predetto è stato già giudicato e condannato in Francia. La questione appena descritta esula, dunque, dall'ambito di operatività della decisione quadro in esame e del relativo decreto legislativo di attuazione, che si riferiscono entrambi alla presa in considerazione di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona "per fatti diversi" da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria nazionale. Una volta ammessa l'astratta praticabilità della procedura di cui all'art. 730 cod. proc. pen. per il riconoscimento delle sentenze emesse in uno degli Stati dell'Unione europea ai fini e per gli effetti dell'art. 12, n. 2, cod. pen., il ricorso non si confronta, tuttavia, con il divieto del ne bis in idem operante nello spazio giudiziario eurounitario, che con l'emanazione della decisione quadro 2008/675/GAI e dello strumento attuativo in ambito nazionale (d. Igs. n. 73 del 216 cit.) sembra aver limitato a monte la facoltà di riconoscimento, secondo la modalità della presa in considerazione, esclusivamente alle decisioni emesse per "fatti diversi". Il riconoscimento agli effetti dell'art. 12, n. 2 cod. pen. della sentenza straniera in questione, imponendo al condannato una ulteriore pena "per lo stesso fatto" per il quale è stato già giudicato in Francia, verrebbe, infatti, a porsi in contrasto con le garanzie convenzionali (art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 54 Convenzione di Schengen) che mirano a tutelare l'individuo non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena ma ancor prima contro quella di subire un secondo processo per il medesimo fatto, 4 Il consigliere e e sore Il Presidente così da evitargli l'ulteriore sofferenza e i costi economici determinati da un nuovo processo in relazione a condotte per le quali sia stato già giudicato. Se poi in ipotesi la condanna straniera non fosse più eseguibile (per sospensione condizionale della pena, per prescrizione della stessa, etc.) non potrebbero in ogni caso essere applicate né le pene accessorie stabilite dal giudice straniero né quelle previste dalla legge italiana (come ad es. quelle facoltative di cui all'art. 85 d. P.R. n. 309 del 1990) all'esito del riconoscimento. Sotto tale profilo, il ricorrente non spiega come possano ritenersi superati i limiti che la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (da ultimo n. 149 del 2022) ha più di recente indicato alla possibilità di un doppio binario sanzionatorio per il medesimo illecito al fine di rispettare il ne bis in idem. Non viene, infatti, illustrata quale sia la «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» che non darebbe luogo a violazione del ne bis in idem in presenza di diversi procedimenti punitivi. Una violazione del diritto convenzionale in parola potrebbe infatti verificarsi allorché difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra i procedimenti: requisito, quest'ultimo, funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificatamente protratta situazione di incertezza circa la propria sorte giudiziaria. Nella specie, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna francese che il ricorrente Procuratore Generale intendeva far riconoscere è divenuta definitiva in data non indicata in ricorso ma certamente anteriore rispetto alla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata alle autorità francesi il 5 ottobre 2010.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, 12 gennaio 2023