Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
C.C. 71288 E N IO Z A / R /4 01 77 9 /04 T 6 IS 2 UPREMA DI CASSAZIONE . G .R B E L. .P R L D A A L . E D B S D OD E A DEL OPOL ITAL.NO I T T . S O N N 1 E 13 E S IA S I E . A R N E T SEZIONE TRIBUTARIA A M R.G.N.16510.00 Composta dai Magistrati: Cron. 3419 Dott. UGO FAVARA PRESIDENTE Rep. Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. Ud.
8.7.03 Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE OGGETTO: società - Dott. ETTORE FERRARA CONSIGLIERE tassa concessione Dott. ANTONINO DI BLAS! CONSIGLIERE governativa ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 71298SRL. DAL BELL O SPORT CORR. IN ASOLO IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE> SUSANNA DAL BE LLO, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TONIOLO per delega in calce al ricorso per Cassazione, non elettivamente domiciliata in Roma Ciuris ricorrente ее contro 15301 Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, et via dei Portoghesi 12 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 902 in data 13.5.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 5.7.99. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
1870 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 11.11.94, la srl. Dal Bello Sport conveniva dinanzi al 1. Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, onde ottenere condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa;
causa petendi> era il contrasto tra la norma impositiva interna e il Diritto Comunitario. Si costituiva l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e proponeva diverse eccezioni procedurali e pregiudiziali;
nel merito, sosteneva non esservi contrasto alcuno tra norma interna e Diritto Comunitario. Il Tribunale accoglieva la domanda.
2. Proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
proponeva appello incidentale la società contribuente. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, respinte le eccezioni pregiudiziali di rito e di merito, così provvedeva nel merito: va applicata la decadenza triennale;
tale decadenza viene impedita dalla ricezione della richiesta di rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
pertanto una parte delle annualità sono coperte da decadenza;
dall'importo delle tasse annuali da restituire va detratta la tassa forfettaria di cui alla Legge n. 448.98; la nuova normativa comporterebbe un diverso tasso di interesse, ma sul punto non vi è impugnazione dell'Amministrazione e pertanto la sentenza di primo grado non può essere modificata in peius> per la contribuente.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la srl. Dal Bello Sport, deducendo sette motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 641.72, 2 D.P.R. n. 1199.71, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC . La sentenza di appello ha applicato la decadenza triennale, ma non ha considerato essere sufficiente la spedizione della richiesta di restituzione per interrompere il termine.
5. Il motivo è fondato e va accolto. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279,280,281 \ 96, e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 ne i proc. C 216 e C 222\99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul titolare del diritto.
6. La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, ai fini della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vale la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, semprechè la ricezione sia avvenuta. Vedi ex multis> Cass.
6.9.2001 n. 11463, 4.9.2001 n. 11362, Cass. 20.5.03 n. 7920. 7. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20-26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione.
8. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 61 del Decreto Legge n. 331.93 e 11 della Legge n. 448.98, sotto il profilo che la tassa annuale introdotta da quest'ultima Legge è anch'essa illegittima per contrasto co! Diritto Comunitario.
9. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222\99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che le tasse di concessione forfettarie annuali retroattive > sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. A fortiori> le tasse di concessione forfettarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 10. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 11 Legge n. 448.98 e del principio della domanda, avendo la Corte di Appello accolto una domanda non proposta. 11. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo che precede;
pur dandosi atto che la Corte di Appello, non avendo dubitato della conformità al Diritto Comunitario della Legge n. 448.98, ha ritenuto di operare una quanti minoris> in ordine alla restituzione. 12. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge quanto al tasso di interesse applicabile. Con il quinto motivo, essa deduce violazione del Diritto Comunitario in relazione alla determinazione del tasso di interesse di cui alla Legge n. 448.98. 13. I due motivi sono fondati e possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi. La Legge n. 448.98 ha riconosciuto un interesse minore di quello che spetta ai contribuenti in genere quando hanno diritto al rimborso di imposte indebite. Con ciò, ha violato il principio di equivalenza>, che la Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza 10.9.2202 - SC e CA - ha così determinato: < Il diritto comunitario osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di a condizioni riguardanti un tributo dichiarato incompatibile col diritto comunitario .... specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. Nel par. 78 della motivazione la Corte di Giustizia della Comunità Europea precisa che tra le condizioni> di cui parla sono compresi gli interessi. Nel senso che la norma relativa agli interessi di cui alla Legge n. 448.98 va disapplicata, vedasi ex multis> Cass. 12.5.2003 n. 7207: ...ll tasso di interesse stabilito dall'art. 11 comma 3 della Legge n. 448.98 (pari al 2,50% annuo 'vigente alla data di entrata in vigore della legge ) è inferiore alla misura (pari, alla stessa data, al 2,5% semestrale) fissata, in via generale, dall'art. 5 della Legge n. 29.1961, per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. Così disponendo, detto art. 11 si pone in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato, atteso che questa, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 10.9.2002 nelle cause riunite C 216.99 e C 222.99 - osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo - dichiarato incompatibile col diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero - in mancanza di tali norme -alla restituzione del tributo di cui trattasi>. 14. Col sesto motivo, la ricorrente chiede la rimessione del processo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Tale motivo appare infondato, perchè questa Corte di Cassazione si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte Europea e non risultano ulteriori dubbi interpretativi. 15. Col settimo motivo, la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riconoscere gli interessi, nella misura di cui alla Legge n. 29.1961, dalla data dei singoli pagamenti o in subordine dalle istanze amministrative di rimborso. 16. Il motivo è fondato per quanto di ragione: è vero che gli interessi decorrono dalla data della (spedizione della) richiesta di rimborso, ma occorre esaminare se la domanda di applicazione dei tassi di cui alla Legge n. 29.1961 sia stata formulata in primo grado. In difetto, appare corretto riconoscere gli interessi legali dalla data della domanda di rimborso. 17. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2003. A M IL PRESIDENTE E R P DOTT. UGUGP FAYARA U QuobleМного VANUELLIERE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Amaldo Casand DOTT. VINCENZO DI NUBILA VONATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2004 DELUERE