Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6602 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 63589 IN NOME DEL066 02 / 02 5/1999 Udienza del 4.2.2002 Oggetto: rimborso Invim decennale REPUBBLICA IT IAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Gou 18950 A I R A T posta dai sigg.ri Magistrati: U . B N I 6 . 8 R 9 B T 1 / . 4 L E / L 6 N A 2 Dott. Bruno Saccucci Presidente O . . I B R Z . A P A . T R D T 1 S 3 L I E 1 G D Dott. Giovanni Paolini Consigliere E I № S R N E A S D I A E T Consigliere rel. N Dott. Eugenio Amari E S E Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere URTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dalla N. 63589 SENTENZA S.A.C.I.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Crispi 89, presso lo studio dell'avv. Leone Pontecorvo che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- Am contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 15, n. 207/15/1998, del 27.10/26.11.1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4-2- 2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 77 8 6 1 Svolgimento del processo proponeva ricorso avverso ilLa società SA a r.l. silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro di Civitavecchia sull'istanza di rimborso della somma di lire 185.513.600 per Invim decennale che la contribuente assumeva non dovuta perché liquidata, a seguito di domanda di “condono” ex legge 516/1982, con riferimento, oltre che a terreni, a fabbricati alienati a terzi in data anteriore all'1.1.1975. La Commissione tributaria provinciale di Civitavecchia rigettava il ricorso. Con atto di appello la società ribadiva, allegando all'uopo una relazione tecnica giurata dell'architetto Andrea RA, che alla data dell'1.1.1975 essa non era proprietaria di alcun fabbricato;
e che non poteva essere precluso alla contribuente di fare valere l'esclusione dalla base imponibile di cespiti che non erano di sua proprietà alla data dell'1.1.1975 e che erroneamente erano stati oggetto di accertamento di valore poi definito con il “condono". Al riguardo deduceva che i fabbricati in questione erano stati dalla contribuente espressamente esclusi dalla base imponibile nella domanda di “condono” perché non facenti parte del patrimonio della società; che la Suprema Corte consentiva il riesame della somma liquidata in sede di "condono” per errore materiale o violazione della normativa sul condono stesso;
e che l'Amministrazione finanziaria, con risoluzione ministeriale n. 241337 del 15.5.1986, aveva riconosciuto che l'applicazione del condono andava effettuata in relazione alla reale entità dei beni trasferiti. Si costituiva nel giudizio di appello l'Ufficio ribadendo l'assunto, già fatto valere in 1° grado, secondo cui sui fatti posti a fondamento della domanda di rimborso si era già pronunciata, nel giudizio instaurato dalla società avverso l'avviso di accertamento in rettifica dell'Ufficio, la Commissione tributaria di 1° grado di Civitavecchia con sentenza passata in giudicato;
ciò in quanto la contribuente, a seguito della liquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio in relazione alla domanda di condono, aveva rinunciato in quel giudizio all'atto di appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello della contribuente osservando che quest'ultima non aveva 2 1 offerto idonea prova documentale dell'effettiva consistenza dei fabbricati di sua proprietà, tale non potendosi ritenere la perizia stragiudiziale dell'architetto RA ma soltanto il certificato (non prodotto) della conservatoria dei registri immobiliari;
e che la società, attraverso lo strumento della richiesta di rimborso dell'imposta pagata, aveva riproposto la questione relativa all'incremento imponibile già oggetto di giudicato definitivo. Propone ricorso per cassazione la soc. SA denunciando, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c., in relazione all'art 3 del d.p.r. 643/1972 e al d.l. 429/1982; nonché il vizio logico-giuridico e l'insufficienza della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. La SA ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Deduce la ricorrente che la natura di automaticità, globalità e definitività del "condono" fiscale non impedisce il riesame dell'imposta liquidata in base ad esso nei casi di errore materiale o di violazione della normativa sul condono, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte sia dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione 15.5.1986 n. 241337. La prova dell'inesistenza di fabbricati sul terreno oggetto di dichiarazione non può poi essere offerta, come assume la Commissione tributaria regionale, con i Ki certificati della conservatoria dei registri immobiliari, perché essi rappresentano solo le trascrizioni e iscrizioni succedutesi nel tempo e non la “situazione di possidenza immobiliare di un soggetto ad una determinata data"; situazione che può essere provata con qualunque idoneo mezzo, ivi compresa una relazione tecnica giurata. La ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, eventualmente con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale.
2. L'Amministrazione finanziaria eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sul rilievo che la contribuente aveva omesso di censurare la sentenza della 3 Commissione regionale sul punto in cui deduce che sull'imposta da liquidare si é formato il giudicato a seguito della rinuncia all'appello in quel giudizio da parte della società; e che non é consentito alla contribuente di trasformare il giudizio di legittimità in un giudizio di mero fatto.
3. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, quella (preliminare sul piano logico-giuridico anche se trattata per ultima) della formazione del giudicato in ordine alla liquidazione dell'Invim in relazione all'istanza di condono presentata ex D.L. 129/1982 e quella della mancanza di idonea prova documentale circa l'effettiva consistenza degli immobili di sua proprietà. Con il ricorso per cassazione la contribuente censura con ampie e approfondite argomentazioni solo quest'ultima ratio della decisione di appello, ma nulla eccepisce in ordine a quella, pure inequivocabilmente enunciata nella sentenza impugnata, della formazione del giudicato nella controversia relativa alla liquidazione dell'Invim definita con la rinuncia all'appello da parte della societe: mancanza di ricorso avverso detto motivo della pronunzia appellata, avente rile autonoma e contenuto assorbente di ogni altro, non é consentito a questa esaminare le deduzioni prospettate dalla contribuente, ivi comprese quelle en con la memoria illustrativa in ordine ai limiti del giudicato e al suo riferimento all'avviso di liquidazione del 22.12.1988. Il ricorso é, pertanto, inammissibile. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 2.150,00, di cui euro 2.000,00 per onorari e euro 150,00 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 4.2.2002 Il Consigliere est S Il Presidente E R O G I Ечина ни гий асчист IERE CL 14 CANCELCANCELL DEPOSITATO IN CANCELLERIA fielde Салось IL CANCELLO 2002 Arnaldo Casano Oggi 9 Arnaldo Casan ous