Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 554
CASS
Sentenza 4 dicembre 2001

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In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione, espressa o tacita, per l'attività di recupero dei rifiuti non legittima l'esercizio, da parte dello stesso soggetto, della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale venne originariamente presentata istanza, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'autorizzazione risulta inizialmente rilasciata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 22 del 1997 nel caso di trasferimento di un impianto di recupero di rifiuti dal luogo ove trovavasi al momento del rilascio dell'autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 554
    Data del deposito : 4 dicembre 2001

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