Sentenza 4 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione, espressa o tacita, per l'attività di recupero dei rifiuti non legittima l'esercizio, da parte dello stesso soggetto, della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale venne originariamente presentata istanza, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'autorizzazione risulta inizialmente rilasciata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 22 del 1997 nel caso di trasferimento di un impianto di recupero di rifiuti dal luogo ove trovavasi al momento del rilascio dell'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2001, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 04/12/2001
1. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 3376
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 48787/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Montini, del foro di Prato, nell'interesse dell'imputato LA SE, n. il 6.1.1946 a S. Ferdinando di Puglia
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, in comp. Normativa, del 31/5 - 28/8/2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e 1.000.000 in favore Cassa Ammenda. FATTO E DIRITTO
SE LL, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato colpevole, con conseguente condanna (previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) alla pena di L. 30.000.000 di ammenda, della contravvenzione di cui agli artt. 33, co. 1 e 4 e 51 co. 1 D.L.gvo. 22/97, per avere effettuato attività di recupero e riduzione volumetrica di rifiuti senza l'autorizzazione prevista, espressamente negatagli dalla competente amministrazione provinciale;
fatto accertato in Montale il 313/98.
Il giudice di merito ha ritenuto, sulla base degli accertamenti di p.g. confermati in dibattimento e delle acquisite risultanze documentali, l'abusività del proseguimento dell'attività svolta dal LL, in un impianto diverso da quello in precedenza gestito, nonostante la denuncia di attività inviata alla Provincia data 23/10/97, sul duplice rilievo, in diritto, dell'inappiicabilità ai nuovi impianti della normativa transitoria di cui al comma 6^ dell'art. 33 cit. D.Lgvo. ed, in fatto, dell'espressa risposta negativa fornita, in attesa delle nuove disposizioni regolamentari (poi emanate, ed a seguito delle quali la nuova istanza della ditta era stata poi accolta).
Il ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnazione, due motivi. Con il primo lamenta l'"erronea applicazione dell'art. 33 D.L.gvo. 512/97 n. 22", sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la denuncia di attività si riferisse ad un impianto nuovo, in aggiunta a quello preesistente, laddove, invece, si era trattato di un trasferimento, da un luogo all'altro, dell'unico impianto della ditta.
La doglianza, oltre che a risolversi in una censura in fatto, è comunque irrilevante, per l'infondatezza del presupposto da cui muove, secondo il quale l'autorizzazione (o l'efficacia della denuncia di cui al comma 1 dell'art. 33 cit), avrebbero efficacia personale, nel senso di autorizzare l'imprenditore all'esercizio dell'attività dovunque ubicata, seguendola in tutti gli eventuali trasferimenti.
La tesi è erronea, non tenendo conto delle finalità di controllo, in evidente difesa dell'ambiente, perseguite dalle disposizioni in questione, che attenendo all'idoneità tecnica dell'impianto in sè considerato, e non certo alle attitudini, capacità o meriti dell'imprenditore, individuale o collettivo, esigono che ciascun impianto, inteso quale complesso di strutture nel quale avviene l'opera di trattamento dei rifiuti, sia sottoposto al controllo stesso, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche, ubicative ed al contesto ambientale in cui quella si svolge: dal che discende che in caso di spostamento da un luogo all'altro dell'attività in questione, non sussiste identità dell'impianto, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni transitorie (segnatamente dal comma 6^ del cit. art. 33) prevedente la protrazione di efficacia della comunicazione, inoltrata a termini della previgente normativa, per gli impianti già esistenti (per un precedente in termini, v. la sent. n. 3805 di questa 3^ sezione, del 13/11/2000 - 1/2/2001). Pertanto, anche a prescindere dalle ragioni della comunicazione di diniego, di cui alla nota 10/11/97 dell'amministrazione provinciale, la prosecuzione dell'attività, relativa un impianto non preesistente, ma nuovo è stata correttamente ritenuta abusiva, ai sensi dell'art. 51 co. 1 cit. D.lgvo, sotto la cui disciplina ricadeva a tutti gli effetti.
Con il secondo motivo, deducente erronea applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p., viene inammissibilmente censurata la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, a fronte del diniego di trattamento, ancor più favorevole dell'operata valutazione di equivalenza, espressamente ed esaustivamente motivato in riferimento alla natura dolosa della condotta (connotata dall'inequvocabile consapevolezza del, sia pur temporaneo, divieto) e dell'esistenza di plurimi precedenti penali, tra cui due specifici, conferenti particolare valenza alla recidiva:
avendo il giudice di merito esaurientemente, e senza incorrere in vizi logici, giustificato il bilanciamento ex art. 69 c.p., insindacabile in questa sede rimane la relativa valutazione discrezionale.
Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002