CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI PA nato a [...] il [...] NE RG nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4559 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha assolto NO RN e AO AV dal reato di concorso in violenza privata realizzato in data 12.1.2018, rilevata la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dichiarando altresì improcedibili per mancanza di querela altri episodi di violenza privata egualmente loro imputati in concorso (quelli datati 27.4.2018 ed in data prossima;
quelli del 28.4.2018 e del 30.4.2018). Gli imputati erano già stati assolti in primo grado da altre tre contestazioni di reato in concorso (turbativa d'asta, violazione di domicilio ed inosservanza di un provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 388 cod. pen.), tutte collegate ad una vicenda di fallimento di una società di cui AV era stato socio illimitatamente responsabile, in relazione alla quale entrambi hanno cercato di impedire la vendita all'asta giudiziaria, da parte del curatore fallimentare, dell'immobile in cui abitavano e di cui hanno costantemente rivendicato la proprietà in capo a NO RN, anche azionando cause civili ed in sede di giustizia amministrativa, per vederla riconosciuta in contrapposizione all'accertamento della stessa in favore del fallimento. La contestazione residua in relazione alla quale è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha ad oggetto la condotta volta ad impedire al curatore fallimentare, avv. Plorer, di accedere all'immobile facente parte dell'attivo fallimentare e di rientrarne in possesso, cambiando la serratura della porta del garage dell'abitazione contesa ed inserendo della colla nella serratura della porta principale, il 12.1.2018; in relazione a tale unico episodio la Corte territoriale ha rilevato la presenza della necessaria, valida querela, depositata dal curatore fallimentare in data 26.3.2018. 2. Entrambi gli imputati ricorrono contro la citata pronuncia d'appello, tramite il difensore di fiducia e con un unico atto di impugnazione, deducendo un solo motivo di censura con cui, in sintesi, eccepiscono: - il difetto di querela, dal momento che la condotta contestata nel capo 4 dell'imputazione, relativo alla violenza privata, deve considerarsi unica, sicchè la rilevata improcedibilità per alcuni degli episodi determina l'improcedibilità anche per l'ultimo di essi in ordine di tempo;
- illiceità delle iscrizioni tavolari effettuate sull'immobile conteso;
- violazione del principio di ne bis in idem poiché l'episodio di cui alla sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., vale a dire la violenza privata contestata come commessa il 12.1.2018, sarebbe coperto da giudicato assolutorio sin dal definitivo passaggio in giudicato della decisione di primo grado, trattandosi della "stessa condotta storica", e cioè la sostituzione e manomissione delle serrature di due porte, una dell'immobile conteso e l'altra del suo garage. 2 2.1. In vista dell'udienza, la difesa degli imputati ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui ribadisce le ragioni dell'atto di impugnazione. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Epidendio ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di censura proposti dai ricorrenti, al di là della sintesi logica con cui, nel "ritenuto in fatto", si è cercato di riassumerli, sono formulati con rime evidentemente inammissibili, che scontano una prospettazione in fatto - sottratta al sindacato di legittimità, a meno che non refluisca in vizi di manifesta illogicità della sentenza (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) - e, talvolta, anche poco comprensibili nella finalità degli argomenti enunciati in molte pagine. 2.1. L'argomento difensivo collegato al difetto di querela per il reato in relazione al quale è stata emessa pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.- l'episodio di violenza privata commesso il 12.1.2018 mediante amozione e sostituzione della serratura del garage dell'immobile conteso e l'apposizione di colla nella serratura della porta principale - muove dall'assunto dell'unicità della condotta di reato, in realtà palesemente distante da quanto accertato nella sentenza impugnata, coerentemente con l'imputazione contenuta al capo 4. Infatti, i giudici d'appello hanno spiegato in modo esauriente che l'episodio del 12.1.2018 deve considerarsi un reato a sé stante rispetto agli ulteriori momenti, temporalmente distanti, nei quali sono state ripetute condotte pressochè analoghe ma nient'affatto identiche, anzi distinte all'evidenza non soltanto dalla collocazione in giorni differenti ed oltre tre mesi dopo il 12.1.2018 (gli altri fatti contestati, per i quali si è ritenuto il difetto di querela, risalgono ad aprile 2018), ma anche da una fenomenologia dell'azione delittuosa in parte diversa (cfr. il capo d'imputazione e la motivazione della sentenza d'appello). Ebbene, è evidente che la Corte considera frazioni di un medesimo disegno criminoso, ispirato da un unico movente, "collante" delle condotte, anche gli atti di sabotaggio ai tentativi del curatore di entrare in possesso ed accedere all'immobile, che ostinatamente ritenevano "proprio", a prescindere da ogni legittima pretesa della curatela. Ma è altrettanto evidente che la manomissione delle serrature realizzate il 12.1.2018 rappresenta un fatto diverso e "chiuso" dal punto di vista della consumazione criminosa rispetto alle manomissioni e forzature poste in essere in epoca sensibilmente successiva, 3 quando il curatore aveva anche provveduto a cambiare gli accessori delle porte di ingresso e del garage danneggiati, sicchè quelle ulteriori e distinte condotte sono andate anche materialmente ad essere commesse su beni diversi e sostituiti rispetto a quelli componenti le serrature delle porte manomesse. In ogni caso, da tempo questa Corte regolatrice ritiene che il reato continuato deve essere considerato quale fenomeno unitario solo ad alcuni fini, sicchè pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri e ciò comporta il termine per proporre querela decorre autonomamente per i singoli reati (Sez. 5, n. 2344 del 21/1/1999, Batzella, Rv. 212620, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in decisione, in cui il ricorrente assumeva che, una volta riconosciuta la tardività della querela con riferimento al primo fatto-reato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre l'istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato, anche per gli episodi successivi, alla data del primo;
successivamente, cfr. Sez. 5, n. 41275 del 19/3/2015, G., Rv. 264817). Le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714, hanno dedicato alcuni eloquenti passaggi motivazionali a descrivere la "visione multifocale" del reato continuato (ora unitaria, ora pluralistica) che dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati-satellite ed è essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena-base. Si sottolinea, infatti, che, se, da un punto di vista funzionale, il reato continuato rappresenta una particolare figura di concorso materiale di reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati - in conseguenza di ciò - al cumulo giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale, da un punto di vista strutturale, pur di singoli reati si tratta. Seguendo l'esemplificazione offerta dalle Sezioni Unite, è bene ricordare che ogni reato, pur conglobato nel cumulo, si prescrive con il decorso del termine che gli è proprio;
l'indulto è applicabile ai soli reati della continuazione criminosa che in esso rientrano (Sez. U, n. 18 del 16/11/1989, Fiorentini, Rv. 183004; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 103975); ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono, si pensi ancora, in tema di estinzione di misure cautelari personali, al caso in cui la suddivisione della pena irrogata per i reati-satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207940). Allo stesso modo, la procedibilità dei reati che compongono la continuazione criminosa deve essere parametrata a ciascun reato che compone la sequenza, mantenendo, al 4 tempo stesso, la sua autonomia, perché definito, perfezionato e consumato in un determinato momento spazio-temporale. Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di reato continuato, da considerarsi fenomeno unitario solo a limitati fini, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato. 2.2. Le altre due eccezioni difensive costituiscono, in ultima analisi, la ripetizione dei motivi d'appello con i quali si è tentato di mettere in crisi la configurazione della condotta nell'alveo normativo della fattispecie di violenza privata, sostenendo l'esercizio di un diritto da parte dei ricorrenti per opporsi all'illegittimità delle iscrizioni tavolari o la sussistenza, al più, di ipotesi di violazione di domicilio, inosservanza di un provvedimento del giudice ex art. 388 cod. pen., tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tutte contestazioni presenti nel processo ed in relazione alle quali, già in primo grado, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, con conseguente prospettazione della violazione del divieto di ne bis in idem in relazione alla pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. avente ad oggetto - secondo la difesa - la medesima condotta qualificata come violenza privata. A tal riguardo, la sentenza impugnata fa registrare un'adeguata motivazione, centrata sul fatto che l'esclusione degli elementi di tipicità propri ed aggiuntivi, rispetto al reato di violenza privata, delle fattispecie delittuose in relazione alle quali è stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, convergono nella qualificazione residua della medesima condotta nell'egida della disposizione incriminatrice prevista dall'art. 610 cod. pen., sussistendone tutti i presupposti normativi (cfr. Sez. 5, n. 1053 del 6/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467 secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa). Molto efficacemente è stato affermato che l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione;
come ad esempio accade se si sostituisce, appunto, la serratura di una porta di accesso e si inibisce l'esercizio del diritto gravante sul locale: così Sez. 5, n. 11907 del 22/1/2020, Cavaleri, Rv. 246551). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 4559 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha assolto NO RN e AO AV dal reato di concorso in violenza privata realizzato in data 12.1.2018, rilevata la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dichiarando altresì improcedibili per mancanza di querela altri episodi di violenza privata egualmente loro imputati in concorso (quelli datati 27.4.2018 ed in data prossima;
quelli del 28.4.2018 e del 30.4.2018). Gli imputati erano già stati assolti in primo grado da altre tre contestazioni di reato in concorso (turbativa d'asta, violazione di domicilio ed inosservanza di un provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 388 cod. pen.), tutte collegate ad una vicenda di fallimento di una società di cui AV era stato socio illimitatamente responsabile, in relazione alla quale entrambi hanno cercato di impedire la vendita all'asta giudiziaria, da parte del curatore fallimentare, dell'immobile in cui abitavano e di cui hanno costantemente rivendicato la proprietà in capo a NO RN, anche azionando cause civili ed in sede di giustizia amministrativa, per vederla riconosciuta in contrapposizione all'accertamento della stessa in favore del fallimento. La contestazione residua in relazione alla quale è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha ad oggetto la condotta volta ad impedire al curatore fallimentare, avv. Plorer, di accedere all'immobile facente parte dell'attivo fallimentare e di rientrarne in possesso, cambiando la serratura della porta del garage dell'abitazione contesa ed inserendo della colla nella serratura della porta principale, il 12.1.2018; in relazione a tale unico episodio la Corte territoriale ha rilevato la presenza della necessaria, valida querela, depositata dal curatore fallimentare in data 26.3.2018. 2. Entrambi gli imputati ricorrono contro la citata pronuncia d'appello, tramite il difensore di fiducia e con un unico atto di impugnazione, deducendo un solo motivo di censura con cui, in sintesi, eccepiscono: - il difetto di querela, dal momento che la condotta contestata nel capo 4 dell'imputazione, relativo alla violenza privata, deve considerarsi unica, sicchè la rilevata improcedibilità per alcuni degli episodi determina l'improcedibilità anche per l'ultimo di essi in ordine di tempo;
- illiceità delle iscrizioni tavolari effettuate sull'immobile conteso;
- violazione del principio di ne bis in idem poiché l'episodio di cui alla sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., vale a dire la violenza privata contestata come commessa il 12.1.2018, sarebbe coperto da giudicato assolutorio sin dal definitivo passaggio in giudicato della decisione di primo grado, trattandosi della "stessa condotta storica", e cioè la sostituzione e manomissione delle serrature di due porte, una dell'immobile conteso e l'altra del suo garage. 2 2.1. In vista dell'udienza, la difesa degli imputati ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui ribadisce le ragioni dell'atto di impugnazione. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Epidendio ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di censura proposti dai ricorrenti, al di là della sintesi logica con cui, nel "ritenuto in fatto", si è cercato di riassumerli, sono formulati con rime evidentemente inammissibili, che scontano una prospettazione in fatto - sottratta al sindacato di legittimità, a meno che non refluisca in vizi di manifesta illogicità della sentenza (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) - e, talvolta, anche poco comprensibili nella finalità degli argomenti enunciati in molte pagine. 2.1. L'argomento difensivo collegato al difetto di querela per il reato in relazione al quale è stata emessa pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.- l'episodio di violenza privata commesso il 12.1.2018 mediante amozione e sostituzione della serratura del garage dell'immobile conteso e l'apposizione di colla nella serratura della porta principale - muove dall'assunto dell'unicità della condotta di reato, in realtà palesemente distante da quanto accertato nella sentenza impugnata, coerentemente con l'imputazione contenuta al capo 4. Infatti, i giudici d'appello hanno spiegato in modo esauriente che l'episodio del 12.1.2018 deve considerarsi un reato a sé stante rispetto agli ulteriori momenti, temporalmente distanti, nei quali sono state ripetute condotte pressochè analoghe ma nient'affatto identiche, anzi distinte all'evidenza non soltanto dalla collocazione in giorni differenti ed oltre tre mesi dopo il 12.1.2018 (gli altri fatti contestati, per i quali si è ritenuto il difetto di querela, risalgono ad aprile 2018), ma anche da una fenomenologia dell'azione delittuosa in parte diversa (cfr. il capo d'imputazione e la motivazione della sentenza d'appello). Ebbene, è evidente che la Corte considera frazioni di un medesimo disegno criminoso, ispirato da un unico movente, "collante" delle condotte, anche gli atti di sabotaggio ai tentativi del curatore di entrare in possesso ed accedere all'immobile, che ostinatamente ritenevano "proprio", a prescindere da ogni legittima pretesa della curatela. Ma è altrettanto evidente che la manomissione delle serrature realizzate il 12.1.2018 rappresenta un fatto diverso e "chiuso" dal punto di vista della consumazione criminosa rispetto alle manomissioni e forzature poste in essere in epoca sensibilmente successiva, 3 quando il curatore aveva anche provveduto a cambiare gli accessori delle porte di ingresso e del garage danneggiati, sicchè quelle ulteriori e distinte condotte sono andate anche materialmente ad essere commesse su beni diversi e sostituiti rispetto a quelli componenti le serrature delle porte manomesse. In ogni caso, da tempo questa Corte regolatrice ritiene che il reato continuato deve essere considerato quale fenomeno unitario solo ad alcuni fini, sicchè pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri e ciò comporta il termine per proporre querela decorre autonomamente per i singoli reati (Sez. 5, n. 2344 del 21/1/1999, Batzella, Rv. 212620, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in decisione, in cui il ricorrente assumeva che, una volta riconosciuta la tardività della querela con riferimento al primo fatto-reato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre l'istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato, anche per gli episodi successivi, alla data del primo;
successivamente, cfr. Sez. 5, n. 41275 del 19/3/2015, G., Rv. 264817). Le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714, hanno dedicato alcuni eloquenti passaggi motivazionali a descrivere la "visione multifocale" del reato continuato (ora unitaria, ora pluralistica) che dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati-satellite ed è essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena-base. Si sottolinea, infatti, che, se, da un punto di vista funzionale, il reato continuato rappresenta una particolare figura di concorso materiale di reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati - in conseguenza di ciò - al cumulo giuridico delle pene, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto per il concorso formale, da un punto di vista strutturale, pur di singoli reati si tratta. Seguendo l'esemplificazione offerta dalle Sezioni Unite, è bene ricordare che ogni reato, pur conglobato nel cumulo, si prescrive con il decorso del termine che gli è proprio;
l'indulto è applicabile ai soli reati della continuazione criminosa che in esso rientrano (Sez. U, n. 18 del 16/11/1989, Fiorentini, Rv. 183004; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 103975); ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono, si pensi ancora, in tema di estinzione di misure cautelari personali, al caso in cui la suddivisione della pena irrogata per i reati-satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207940). Allo stesso modo, la procedibilità dei reati che compongono la continuazione criminosa deve essere parametrata a ciascun reato che compone la sequenza, mantenendo, al 4 tempo stesso, la sua autonomia, perché definito, perfezionato e consumato in un determinato momento spazio-temporale. Deve, pertanto, ribadirsi che, in tema di reato continuato, da considerarsi fenomeno unitario solo a limitati fini, il termine per proporre querela decorre autonomamente dalla data di consumazione di ogni singolo reato. 2.2. Le altre due eccezioni difensive costituiscono, in ultima analisi, la ripetizione dei motivi d'appello con i quali si è tentato di mettere in crisi la configurazione della condotta nell'alveo normativo della fattispecie di violenza privata, sostenendo l'esercizio di un diritto da parte dei ricorrenti per opporsi all'illegittimità delle iscrizioni tavolari o la sussistenza, al più, di ipotesi di violazione di domicilio, inosservanza di un provvedimento del giudice ex art. 388 cod. pen., tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tutte contestazioni presenti nel processo ed in relazione alle quali, già in primo grado, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, con conseguente prospettazione della violazione del divieto di ne bis in idem in relazione alla pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. avente ad oggetto - secondo la difesa - la medesima condotta qualificata come violenza privata. A tal riguardo, la sentenza impugnata fa registrare un'adeguata motivazione, centrata sul fatto che l'esclusione degli elementi di tipicità propri ed aggiuntivi, rispetto al reato di violenza privata, delle fattispecie delittuose in relazione alle quali è stata emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, convergono nella qualificazione residua della medesima condotta nell'egida della disposizione incriminatrice prevista dall'art. 610 cod. pen., sussistendone tutti i presupposti normativi (cfr. Sez. 5, n. 1053 del 6/10/2021, dep. 2022, Cinefra, Rv. 282467 secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa). Molto efficacemente è stato affermato che l'elemento della violenza, nella fattispecie criminosa di violenza privata, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione;
come ad esempio accade se si sostituisce, appunto, la serratura di una porta di accesso e si inibisce l'esercizio del diritto gravante sul locale: così Sez. 5, n. 11907 del 22/1/2020, Cavaleri, Rv. 246551). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023.