CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38930 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
<SPn>REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EN TO AN LI CC - 01/10/2025 R.G.N. 18525/2025 PIERANGELO LO SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE LA nato a [...] il [...] PI EL nato a [...] il [...] D'IO GE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere RI RI ST AR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, confermava il provvedimento del locale Tribunale che aveva ordinato la confisca di una pluralità di beni (un immobile intestato a EL PI, figlio del proposto MI, un’autovettura intestata a LA PE, moglie del proposto, un’azienda con le relative disponibilità bancarie intestati ad GE D’RI, moglie di EL e nuora del proposto, le somme depositate in un conto corrente intestato a quest’ultima) perché ritenuti riconducibili al proposto MI PI, giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 159/2011 in quanto legato alle attività del clan camorristico dei MA (che operava nella zona di Giugliano), nei confronti del quale veniva confermata anche la misura di prevenzione personale (non oggetto degli odierni ricorsi).
1.1. In risposta ai motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte osservava quanto segue. Confermato il giudizio di pericolosità sociale di MI PI, quale esponente del clan camorristico MA (emergente dalle precedenti condanne e dalle dichiarazioni di Penale Sent. Sez. 5 Num. 38930 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: LI EN TO AN Data Udienza: 01/10/2025 2 alcuni collaboratori di giustizia), acclarato che aveva contratto matrimonio con la PE il 24 maggio 2016 e che aveva mutato, una volta scarcerato, più volte, residenza, si confermavano le ragioni della misura di prevenzione personale. Quanto alla misura patrimoniale, si rilevava come fossero stati sottoposti al vincolo, fra gli altri, un immobile sito nella via Antica Giardino n. 42 di Giugliano, intestato al figlio EL, una Fiat 500 intestata alla moglie PE e l’agenzia scommesse intestata a GE D’RI, moglie del figlio MI. La Corte, ripercorse le ragioni della misura patrimoniale, disponeva il dissequestro e la restituzione dei beni diversi da quelli sopra indicati, di cui ordinava la confisca. Quanto agli stessi così si argomentava. La ditta individuale della D’RI era stata iscritta nel registro delle imprese nel giugno 2010, dichiarando però redditi sproporzionati al volume dell’attività reale. La stessa era gestita di fatto dal proposto e dal figlio EL. Doveva pertanto considerarsi sostenuta dai redditi rivenienti dall’illecita attività dello stesso proposto. La conversazione intercettata, citata dalla difesa, dimostrava proprio che l’agenzia era riconducibile al proposto e che l’avesse affidata in gestione alla D’RI. L’Agenzia fatturava circa 130.000 mensili da cui si ricavava un reddito pari a 4.000/5.000 euro, anch’essi mensili. Posto che, con parte dello stesso, si pagavano le rate del mutuo dell’abitazione del figlio EL era evidente che anche la proprietà di tale bene immobile fosse riconducibile al proposto. Del resto, il figlio del proposto, EL, non aveva alcuna capacità reddituale. La vettura intestata alla PE era stata acquistata nel 2017, con un finanziamento di 370 euro mensili che l’intestataria non avrebbe potuto corrispondere personalmente in considerazione del fatto che risultava priva di redditi (tanto da attingere alle disponibilità del proposto anche prelevandole dalla cassa dell’Agenzia di scommesse). Dalle intercettazioni era inoltre emerso che il proposto ne facesse un uso abituale. Quanto, infine, ai conti correnti intestati dalla D’RI, si era accertata una significativa sproporzione fra le movimentazioni registrate e i redditi dichiarati.
2. Propongono ricorso i terzi interessati EL PI, LA PE e GE D’RI, con distinti atti, tutti a firma del comune difensore Avv. UL Russo.
2.1. Per EL PI vengono articolati due motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo, si deduce l’omessa o apparente motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi di fatto che avevano condotto alla conferma del vincolo sui beni indicati dalla Corte in dispositivo. Si ricordava, in premessa, che il prevenuto abitava proprio nell’immobile, di sua proprietà, confiscato. Immobile che era stato acquistato dallo stesso nel 2004, quando il padre, il proposto, era già detenuto (l’arresto, sempre per l’appartenenza al clan MA, era del 2001). Al momento del rogito notarile, le parti avevano concordemente dichiarato al notaio che il corrispettivo, di euro 74.000, era già stato interamente versato al venditore, tale AR LO (che l’aveva acquistato l’anno prima, per euro 67.000, da tale RE OL, che, a sua volta, l’aveva ricevuto dall’impresa costruttrice nel 1995 per 100 milioni di lire). In realtà, tale dichiarazione non rispondeva al vero e l’acquirente si era accollato di fatto il mutuo che il venditore (a cui il prestito era rimasto intestato) avrebbe dovuto versare, per 3 una rata mensile di circa euro 300 (come confermava una conversazione intercettata intercorsa fra il proposto e la nuora). Il pagamento di detta rata era congruente ai redditi ricavati dal prevenuto e dalla moglie, NA D’RI, dall’agenzia di scommesse, gestita, appunto, da quest’ultima. La Corte, contraddittoriamente, aveva prima ammesso che l’immobile poteva essere stato pagato con le rate del mutuo, per poi concludere che tale pretesa non aveva trovato conferma nella documentazione bancaria (che, peraltro, non era neppure presente agli atti). La Corte poi aveva anche errato nell’affermare che i redditi leciti del prevenuto, terzo interessato, figlio del proposto, non gli avrebbero consentito di versare le rate, avendo trascurato di considerare quanto dal medesimo ricavato a titolo di locazione dell’immobile, dal 2005 al 2009, ed i rediti dallo stesso maturati, dichiarati nella misura di circa 10.000 euro l’anno dal 2007 al 2015. Era, inoltre, illogica l’affermazione della Corte secondo la quale le rate del mutuo sarebbero state versate con i proventi dell’Agenzia di scommesse riconducibile al proposto, per poi aggiungere che le stesse sarebbero state assolte con proventi rivenienti da attività illecite. Non si era infine considerato che l’agenzia di scommesse era gestita in regime di franchising, concesso dalla società inglese AL, e che pertanto non era possibile inserirvi somme di denaro provenienti da fatti illeciti, dovendo rendere conto di tutte le movimentazioni alla casa-madre (che forniva anche il mobilio, i computer e la connessione di rete). Erano pertanto prive di fondamento le affermazioni secondo le quali era necessario un investimento iniziale, di cui D’RI non poteva disporre non avendo alcuna autonomia reddituale (dovendosi poi prendere atto che il reddito di impresa maturato dal 2010 al 2015 era stato di circa 21.000 euro l’anno), così come era priva di fondamento la tesi secondo la quale le somme sui conti correnti della medesima fossero di provenienza illecita, dato che, al contrario, derivavano proprio dall’attività dell’agenzia di scommesse.
2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente era stipendiato dall’agenzia di scommesse e, di conseguenza, i suoi redditi erano certamente leciti, redditi che, come si è detto, dal 2010 al 2015 erano stati complessivamente pari a circa 21.000 euro l’anno. E ciò a fronte di una rata di mutuo oscillante fra i 270 ed i 420 euro al mese. Si ricordavano anche gli introiti rivenienti dalla già citata locazione dell’immobile sottoposto al vincolo. Immobile che era ancora gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, con la necessità di versamento di ulteriori rate.
2.2. Per LA PE si deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Le si era attribuita la percezione del reddito di cittadinanza che mai la stessa aveva invece ricevuto. Non si era raccolto alcun elemento concreto circa il fatto che la vettura alla medesima sequestrata fosse riconducibile al marito. In due anni di intercettazioni, lo stesso era stato controllato al suo interno in sole due occasioni, così da smentire l’assunto che ne avesse fatto un uso abituale. Ai redditi dichiarati dalla PE dovevano aggiungersi i proventi, pur se in nero (ma 4 la giurisprudenza di legittimità ne aveva chiarito il possibile utilizzo da parte dei terzi interessati), dall’attività di estetista. Attività che l’istruttoria aveva confermato. Il bene confiscato era di modesto valore e i redditi erano sufficienti a consentire il pagamento delle 60 rate mensili in cui era suddiviso il corrispettivo.
2.3. Per GE D’RI, si deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. L’agenzia di scommesse di cui la medesima era intestataria era gestita, nella forma dell’impresa familiare, da lei stessa con il marito EL PI. Incomprensibile era la ragione per cui la stessa era stata ritenuta, invece, nella disponibilità del proposto. Anche il valore del bene confiscato era assai modesto. Non vi era sproporzione fra il reddito da questa conseguito e l’avvio della società, dal momento che il suo acquisto non aveva comportato alcuna spesa di avviamento. L’attività in precedenza, fino al 2010, era stata gestita da AL MA sempre per conto di AL SP e, in tale periodo, la prevenuta vi aveva prestato la propria attività lavorativa, come dipendente. Aveva dovuto effettuare solo le necessarie volture. Come si era detto il mobilio era fornito dalla concedente che controllava periodicamente i conti. I redditi della prevenuta, e del coniuge, rivenienti dall’agenzia come si è più volte ribadito erano di euro 21.000 circa l’anno, dal 2010 al 2015, così da consentire gli investimenti finanziari fatti. Quanto al denaro depositato sul conto corrente vincolato non se ne conosceva neppure l’importo, così da impedire ogni valutazione di sperequazione.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati nell’interesse dei terzi interessati sopra citati sono inammissibili.
1. Devono, innanzitutto, ricordarsi i principi di diritto che regolano il giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione patrimoniali. Si è detto che: - avverso i decreti che applicano le misure di prevenzione patrimoniali è consentito il ricorso per cassazione, solo per violazione di legge, del resto secondo il disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (e dalla precedente normativa), così che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01 e più di recente Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435 – 01 e Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 17/01/2022, Raggi, Rv. 282539 – 01). - in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere 5 ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387 – 01), pur se, in tema di confisca di prevenzione, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01); - in tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 – 01).
2. Fermi i ricordati principi di diritto, la motivazione resa dalla Corte territoriale nel decreto impugnato non può certo considerarsi assente, sui punti decisivi della decisione, né meramente apparente, così da concretare il necessario vizio di violazione di legge. Dalle conversazioni intercettate citate sia nel decreto (in cui, nel 2017, il proposto avverte la nuora NA D’RI che sarà costretto a togliere la gestione dell’agenzia al figlio LE per la sua dimostrata incapacità di gestione, decidendo, poi, l’anno successivo di affidarla alla stessa D’RI) sia nel ricorso, si era, infatti, potuto evincere che l’agenzia di scommesse (formalmente intestata alla D’RI) era direttamente riconducibile al proposto (peraltro nel decreto del Tribunale, a cui la Corte ha, anche, rinviato, si legge che tale intestazione fittizia era stata riferita anche dal collaboratore di giustizia UL ZI). Del resto, l’attività dell’agenzia era iniziata nel 2010 (quando EL PI era già delegato ad operare sui conti bancari della D’RI, pur se il loro matrimonio era stato celebrato solo nel 2013) in un immobile locato da AL MA, il precedente gestore di tale attività. La Corte, pertanto, aveva concluso che se ne doveva dedurre che l’agenzia altro non era che uno dei beni nei quali il proposto aveva reinvestito i proventi delle sue illecite attività (non avendo che irrisori redditi leciti, non sufficienti neppure al mantenimento della famiglia), dovendosi così confermare il vincolo (anche delle disponibilità depositate sui conti correnti intestati alla D’RI, formale intestataria dell’agenzia). Di conseguenza, affermandosi, anche nel ricorso, che solo i proventi dell’agenzia avevano consentito al figlio del proposto, EL PI, di corrispondere le rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile sottoposto al vincolo, doveva concludersi che anche le stesse era di provenienza illecita. Peraltro, plurime erano le significative anomalie relative alla corresponsione del prezzo dell’immobile: l’avere concordemente dichiarato al momento della stipula il falso, il già avvenuto integrale versamento del corrispettivo, l’essersi, l’acquirente, assunto un mutuo intestato ancora al venditore, la mancata corrispondenza fra le rate del mutuo versate e il pieno di ammortamento del medesimo. Quanto alla vettura intestata alla moglie del proposto soccorrono le già ricordate presunzioni, le conversazioni intercettate che vedono il proposto a bordo della stessa, l’assenza di redditi dell’intestataria (e l’assoluta assenza di concreti elementi da cui 6 desumere l’introito di pagamenti pur fiscalmente irregolari).
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI RI ST AR GR OS NA OL </SPn>
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, confermava il provvedimento del locale Tribunale che aveva ordinato la confisca di una pluralità di beni (un immobile intestato a EL PI, figlio del proposto MI, un’autovettura intestata a LA PE, moglie del proposto, un’azienda con le relative disponibilità bancarie intestati ad GE D’RI, moglie di EL e nuora del proposto, le somme depositate in un conto corrente intestato a quest’ultima) perché ritenuti riconducibili al proposto MI PI, giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 159/2011 in quanto legato alle attività del clan camorristico dei MA (che operava nella zona di Giugliano), nei confronti del quale veniva confermata anche la misura di prevenzione personale (non oggetto degli odierni ricorsi).
1.1. In risposta ai motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte osservava quanto segue. Confermato il giudizio di pericolosità sociale di MI PI, quale esponente del clan camorristico MA (emergente dalle precedenti condanne e dalle dichiarazioni di Penale Sent. Sez. 5 Num. 38930 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: LI EN TO AN Data Udienza: 01/10/2025 2 alcuni collaboratori di giustizia), acclarato che aveva contratto matrimonio con la PE il 24 maggio 2016 e che aveva mutato, una volta scarcerato, più volte, residenza, si confermavano le ragioni della misura di prevenzione personale. Quanto alla misura patrimoniale, si rilevava come fossero stati sottoposti al vincolo, fra gli altri, un immobile sito nella via Antica Giardino n. 42 di Giugliano, intestato al figlio EL, una Fiat 500 intestata alla moglie PE e l’agenzia scommesse intestata a GE D’RI, moglie del figlio MI. La Corte, ripercorse le ragioni della misura patrimoniale, disponeva il dissequestro e la restituzione dei beni diversi da quelli sopra indicati, di cui ordinava la confisca. Quanto agli stessi così si argomentava. La ditta individuale della D’RI era stata iscritta nel registro delle imprese nel giugno 2010, dichiarando però redditi sproporzionati al volume dell’attività reale. La stessa era gestita di fatto dal proposto e dal figlio EL. Doveva pertanto considerarsi sostenuta dai redditi rivenienti dall’illecita attività dello stesso proposto. La conversazione intercettata, citata dalla difesa, dimostrava proprio che l’agenzia era riconducibile al proposto e che l’avesse affidata in gestione alla D’RI. L’Agenzia fatturava circa 130.000 mensili da cui si ricavava un reddito pari a 4.000/5.000 euro, anch’essi mensili. Posto che, con parte dello stesso, si pagavano le rate del mutuo dell’abitazione del figlio EL era evidente che anche la proprietà di tale bene immobile fosse riconducibile al proposto. Del resto, il figlio del proposto, EL, non aveva alcuna capacità reddituale. La vettura intestata alla PE era stata acquistata nel 2017, con un finanziamento di 370 euro mensili che l’intestataria non avrebbe potuto corrispondere personalmente in considerazione del fatto che risultava priva di redditi (tanto da attingere alle disponibilità del proposto anche prelevandole dalla cassa dell’Agenzia di scommesse). Dalle intercettazioni era inoltre emerso che il proposto ne facesse un uso abituale. Quanto, infine, ai conti correnti intestati dalla D’RI, si era accertata una significativa sproporzione fra le movimentazioni registrate e i redditi dichiarati.
2. Propongono ricorso i terzi interessati EL PI, LA PE e GE D’RI, con distinti atti, tutti a firma del comune difensore Avv. UL Russo.
2.1. Per EL PI vengono articolati due motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo, si deduce l’omessa o apparente motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi di fatto che avevano condotto alla conferma del vincolo sui beni indicati dalla Corte in dispositivo. Si ricordava, in premessa, che il prevenuto abitava proprio nell’immobile, di sua proprietà, confiscato. Immobile che era stato acquistato dallo stesso nel 2004, quando il padre, il proposto, era già detenuto (l’arresto, sempre per l’appartenenza al clan MA, era del 2001). Al momento del rogito notarile, le parti avevano concordemente dichiarato al notaio che il corrispettivo, di euro 74.000, era già stato interamente versato al venditore, tale AR LO (che l’aveva acquistato l’anno prima, per euro 67.000, da tale RE OL, che, a sua volta, l’aveva ricevuto dall’impresa costruttrice nel 1995 per 100 milioni di lire). In realtà, tale dichiarazione non rispondeva al vero e l’acquirente si era accollato di fatto il mutuo che il venditore (a cui il prestito era rimasto intestato) avrebbe dovuto versare, per 3 una rata mensile di circa euro 300 (come confermava una conversazione intercettata intercorsa fra il proposto e la nuora). Il pagamento di detta rata era congruente ai redditi ricavati dal prevenuto e dalla moglie, NA D’RI, dall’agenzia di scommesse, gestita, appunto, da quest’ultima. La Corte, contraddittoriamente, aveva prima ammesso che l’immobile poteva essere stato pagato con le rate del mutuo, per poi concludere che tale pretesa non aveva trovato conferma nella documentazione bancaria (che, peraltro, non era neppure presente agli atti). La Corte poi aveva anche errato nell’affermare che i redditi leciti del prevenuto, terzo interessato, figlio del proposto, non gli avrebbero consentito di versare le rate, avendo trascurato di considerare quanto dal medesimo ricavato a titolo di locazione dell’immobile, dal 2005 al 2009, ed i rediti dallo stesso maturati, dichiarati nella misura di circa 10.000 euro l’anno dal 2007 al 2015. Era, inoltre, illogica l’affermazione della Corte secondo la quale le rate del mutuo sarebbero state versate con i proventi dell’Agenzia di scommesse riconducibile al proposto, per poi aggiungere che le stesse sarebbero state assolte con proventi rivenienti da attività illecite. Non si era infine considerato che l’agenzia di scommesse era gestita in regime di franchising, concesso dalla società inglese AL, e che pertanto non era possibile inserirvi somme di denaro provenienti da fatti illeciti, dovendo rendere conto di tutte le movimentazioni alla casa-madre (che forniva anche il mobilio, i computer e la connessione di rete). Erano pertanto prive di fondamento le affermazioni secondo le quali era necessario un investimento iniziale, di cui D’RI non poteva disporre non avendo alcuna autonomia reddituale (dovendosi poi prendere atto che il reddito di impresa maturato dal 2010 al 2015 era stato di circa 21.000 euro l’anno), così come era priva di fondamento la tesi secondo la quale le somme sui conti correnti della medesima fossero di provenienza illecita, dato che, al contrario, derivavano proprio dall’attività dell’agenzia di scommesse.
2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente era stipendiato dall’agenzia di scommesse e, di conseguenza, i suoi redditi erano certamente leciti, redditi che, come si è detto, dal 2010 al 2015 erano stati complessivamente pari a circa 21.000 euro l’anno. E ciò a fronte di una rata di mutuo oscillante fra i 270 ed i 420 euro al mese. Si ricordavano anche gli introiti rivenienti dalla già citata locazione dell’immobile sottoposto al vincolo. Immobile che era ancora gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, con la necessità di versamento di ulteriori rate.
2.2. Per LA PE si deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Le si era attribuita la percezione del reddito di cittadinanza che mai la stessa aveva invece ricevuto. Non si era raccolto alcun elemento concreto circa il fatto che la vettura alla medesima sequestrata fosse riconducibile al marito. In due anni di intercettazioni, lo stesso era stato controllato al suo interno in sole due occasioni, così da smentire l’assunto che ne avesse fatto un uso abituale. Ai redditi dichiarati dalla PE dovevano aggiungersi i proventi, pur se in nero (ma 4 la giurisprudenza di legittimità ne aveva chiarito il possibile utilizzo da parte dei terzi interessati), dall’attività di estetista. Attività che l’istruttoria aveva confermato. Il bene confiscato era di modesto valore e i redditi erano sufficienti a consentire il pagamento delle 60 rate mensili in cui era suddiviso il corrispettivo.
2.3. Per GE D’RI, si deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011. L’agenzia di scommesse di cui la medesima era intestataria era gestita, nella forma dell’impresa familiare, da lei stessa con il marito EL PI. Incomprensibile era la ragione per cui la stessa era stata ritenuta, invece, nella disponibilità del proposto. Anche il valore del bene confiscato era assai modesto. Non vi era sproporzione fra il reddito da questa conseguito e l’avvio della società, dal momento che il suo acquisto non aveva comportato alcuna spesa di avviamento. L’attività in precedenza, fino al 2010, era stata gestita da AL MA sempre per conto di AL SP e, in tale periodo, la prevenuta vi aveva prestato la propria attività lavorativa, come dipendente. Aveva dovuto effettuare solo le necessarie volture. Come si era detto il mobilio era fornito dalla concedente che controllava periodicamente i conti. I redditi della prevenuta, e del coniuge, rivenienti dall’agenzia come si è più volte ribadito erano di euro 21.000 circa l’anno, dal 2010 al 2015, così da consentire gli investimenti finanziari fatti. Quanto al denaro depositato sul conto corrente vincolato non se ne conosceva neppure l’importo, così da impedire ogni valutazione di sperequazione.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati nell’interesse dei terzi interessati sopra citati sono inammissibili.
1. Devono, innanzitutto, ricordarsi i principi di diritto che regolano il giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione patrimoniali. Si è detto che: - avverso i decreti che applicano le misure di prevenzione patrimoniali è consentito il ricorso per cassazione, solo per violazione di legge, del resto secondo il disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (e dalla precedente normativa), così che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01 e più di recente Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435 – 01 e Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 17/01/2022, Raggi, Rv. 282539 – 01). - in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere 5 ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387 – 01), pur se, in tema di confisca di prevenzione, i terzi che intendono rivendicare l'effettiva disponibilità dei beni, ritenuti del proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo proventi da evasione fiscale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica, Rv. 288127 – 01); - in tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 – 01).
2. Fermi i ricordati principi di diritto, la motivazione resa dalla Corte territoriale nel decreto impugnato non può certo considerarsi assente, sui punti decisivi della decisione, né meramente apparente, così da concretare il necessario vizio di violazione di legge. Dalle conversazioni intercettate citate sia nel decreto (in cui, nel 2017, il proposto avverte la nuora NA D’RI che sarà costretto a togliere la gestione dell’agenzia al figlio LE per la sua dimostrata incapacità di gestione, decidendo, poi, l’anno successivo di affidarla alla stessa D’RI) sia nel ricorso, si era, infatti, potuto evincere che l’agenzia di scommesse (formalmente intestata alla D’RI) era direttamente riconducibile al proposto (peraltro nel decreto del Tribunale, a cui la Corte ha, anche, rinviato, si legge che tale intestazione fittizia era stata riferita anche dal collaboratore di giustizia UL ZI). Del resto, l’attività dell’agenzia era iniziata nel 2010 (quando EL PI era già delegato ad operare sui conti bancari della D’RI, pur se il loro matrimonio era stato celebrato solo nel 2013) in un immobile locato da AL MA, il precedente gestore di tale attività. La Corte, pertanto, aveva concluso che se ne doveva dedurre che l’agenzia altro non era che uno dei beni nei quali il proposto aveva reinvestito i proventi delle sue illecite attività (non avendo che irrisori redditi leciti, non sufficienti neppure al mantenimento della famiglia), dovendosi così confermare il vincolo (anche delle disponibilità depositate sui conti correnti intestati alla D’RI, formale intestataria dell’agenzia). Di conseguenza, affermandosi, anche nel ricorso, che solo i proventi dell’agenzia avevano consentito al figlio del proposto, EL PI, di corrispondere le rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile sottoposto al vincolo, doveva concludersi che anche le stesse era di provenienza illecita. Peraltro, plurime erano le significative anomalie relative alla corresponsione del prezzo dell’immobile: l’avere concordemente dichiarato al momento della stipula il falso, il già avvenuto integrale versamento del corrispettivo, l’essersi, l’acquirente, assunto un mutuo intestato ancora al venditore, la mancata corrispondenza fra le rate del mutuo versate e il pieno di ammortamento del medesimo. Quanto alla vettura intestata alla moglie del proposto soccorrono le già ricordate presunzioni, le conversazioni intercettate che vedono il proposto a bordo della stessa, l’assenza di redditi dell’intestataria (e l’assoluta assenza di concreti elementi da cui 6 desumere l’introito di pagamenti pur fiscalmente irregolari).
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI RI ST AR GR OS NA OL </SPn>