Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse. (Nella specie è stata ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue).
Commentari • 7
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Strepiti di animali e disturbo delle persone Sufficiente l'idoneità della condotta a recare disturbo Non serve una perizia tecnica per dimostrare l'attitudine dei rumori a disturbare Non c'è reato se il disturbo riguarda un numero definito di persone Ai fini del reato rileva la sensibilità del gruppo di riferimento ai rumori Strepiti di animali e disturbo delle persone [Torna su] Il nostro ordinamento è molto chiaro, chi possiede un animale ma non ne impedisce o addirittura ne provoca lo strepito, è perseguibile penalmente per il reato contemplato dall'art. 659 c.p, che punisce chi disturba le occupazioni e il riposo delle persone. La norma in questione dispone infatti che: "Chiunque, …
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Le recenti pronunce di condanna in ambito civile e penale, hanno condotto l'autore a svolgere una disamina delle responsabilità più comuni in tema di possesso e detenzione di animali d'affezione – nella specie, di cani. SOMMARIO: Premessa Le sanzioni amministrative delle ordinanze comunali 2.2 L'ingresso dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a) L'ingresso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici b) Il trasporto dei cani in auto e sui mezzi pubblici c) L'ingresso dei cani in negozio o al ristorante d) L'ingresso dei cani in spiaggia La responsabilità sotto il profilo civilistico a) La responsabilità ex 2052 c.c. b) Responsabilità per rumori e odori molesti c) Risarcimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/01/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 60
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 16482/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO MO N. IL 11/05/1966;
2) UR PP N. IL 22/02/1964;
avverso la sentenza n. 749/2009 TRIBUNALE di IVREA, del 29/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 ottobre 2010 il Tribunale di Ivrea ha condannato CO MA e UR IP alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 659 cod. pen. (non aver impedito, in concorso fra loro, il continuo abbaiare dei loro cani, da essi tenuti all'interno di un giardino recintato ubicato in Pratiglione (TO), via Forno n. 10, in tal modo arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue).
2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione SI MA e UR IP per il tramite del loro comune difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto, nella specie, l'abbaiare dei cani dei ricorrenti non aveva determinato il disturbo del riposo di un ampio e significativo numero di persone, ma solo ad un ristretto numero di vicini di casa;
ed anzi due di essi, il sig. TO e la sig.ra RA, avevano escluso che essi fossero stati disturbati dall'abbaiare dei loro cani;
inoltre neppure era stato verificato che, nella specie, l'abbaiare dei propri cani avesse superato la soglia di tollerabilità, oltre il quale poteva ipotizzarsi il disturbo alla quiete pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da CO MA e UR IP è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale elemento essenziale della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., comma 1 è l'idoneità del fatto (nella specie: l'abbaiare dei cani dei ricorrenti) ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si che non è richiesto l'effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo invece necessario accertare l'astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo (cfr. Cass. 1A, 13.12.07 n. 246, rv. 238814). E nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sia in ordine alla concreta sussistenza di un abbaiare molesto dei cani di proprietà dei ricorrenti, tali da propagarsi per una vasta area circostante il giardino nel quale i cani erano ubicati (cfr. dep. carabiniere DI VO), sia l'idoneità del loro abbaiare ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti negli alloggi ubicati nella zona circostante (cfr. deposizioni dei testi BR, DI VO, CO e LA). Nè può avere rilevanza in senso contrario l'avere due dei testi escussi (TO e RA) ritenuto l'abbaiare dei cani di proprietà dei ricorrenti, pur da essi percepito, non tale da arrecare loro disturbo, occorrendo invece far riferimento at comune modo di sentire della generalità dei consociati;
e sotto tale aspetto non è dubbio che l'abbaiare continuo e prolungato di cani è un evento oggettivamente idoneo in sè ad arrecare disturbo al riposo delle persone.
3. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012