Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 919
CASS
Sentenza 9 febbraio 2000

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Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sui reclami dei detenuti o degli internati inerenti a provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e, in particolare, soltanto per inosservanza delle norme concernenti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti all'interessato e l'esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o dell'internato, e giammai per altri motivi, in quanto il controllo del magistrato di sorveglianza sull'atto amministrativo, tale essendo il provvedimento emesso in materia disciplinare dall'autorità penitenziaria, è circoscritto soltanto all'accertamento delle elencate modalità di effettuazione, e non pure alla valutazione del contenuto di merito del medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 919
    Data del deposito : 9 febbraio 2000

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