Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sui reclami dei detenuti o degli internati inerenti a provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e, in particolare, soltanto per inosservanza delle norme concernenti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti all'interessato e l'esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o dell'internato, e giammai per altri motivi, in quanto il controllo del magistrato di sorveglianza sull'atto amministrativo, tale essendo il provvedimento emesso in materia disciplinare dall'autorità penitenziaria, è circoscritto soltanto all'accertamento delle elencate modalità di effettuazione, e non pure alla valutazione del contenuto di merito del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA Vito Presidente del 09/02/2000
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio " N. 919
3. Dott. CAMPO Stefano " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto " N. 27249/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RT DO JU n. il 18.10.1947
avverso ordinanza del 20.05.1999 GIUDICE SORV. di REGGIO EMILIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio FRASSO, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
O S S E R V A
1. Con ordinanza in data 20 maggio 1999 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia rigettava il reclamo proposto da RT ER avverso la sanzione disciplinare comminatagli il 23 marzo 1999 dalla Direzione della casa di reclusione di Parma, perché il sunnominato detenuto si era rifiutato di svolgere l'attività lavorativa assegnatagli aderendo a una protesta collettiva e, così, sottraendosi all'obbligo (il lavoro di cui all'art. 20 legge 26.7.1975 n. 354. Il magistrato rilevava che le precarie condizioni di salute dedotte dal condannato erano ininfluenti e compatibili con il lavoro assegnatogli, peraltro di già prestato in passato per conto dell'amministrazione penitenziaria.
2. Ricorre per cassazione l'RT, il quale, con motivi redatti personalmente, deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.) asserendo di essere venuto a conoscenza del provvedimento disciplinare. a suo carico soltanto dalla lettura del provvedimento gravato e affermando che sia era rifiutato di svolgere le mansioni di scopino per le sue documentate condizioni precarie di salute che gli impedivano lo svolgimento di detta attività.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero - a prescindere dalla constatazione che le censure rivolte al provvedimento impugnato si risolvono in critiche in fatto, come tali non ammissibili in sede di ricorso per cassazione - per espresso disposto di legge (art.69 co. 6^ lett. b) legge 26.7.1975 n. 354) avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che decide sul reclami dei detenuti o degli internati inerenti a provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria, è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e in particolare. soltanto per l'inosservanza delle norme concernenti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti all'interessato e l'esercizio della facoltà di discolpa da parte del condannato o dell'internato e giammai per altri motivi. quale quello prospettato dall'odierno ricorrente, in quanto il controllo del magistrato di sorveglianza sull'atto amministrativo, tale essendo il provvedimento emesso materia disciplinare dall'autorità penitenziaria, è circoscritto soltanto all'accertamento delle sopra elencate modalità della sua effettuazione e non pure alla valutazione del contenuto di merito del medesimo.
Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile, di tal che ne va pronunciata la relativa declaratoria con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000