Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8903 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
8 90 3/0 1 Aula B Eag03/ REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 7252/1999Composta dai magistrati: -Presidente Dott. Ettore Mercurio 66 Attilio Celentano - Consigliere 20363 고 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Aldo De Matteis 66 Cron. 66 NO Balletti 66 Ud.
4.4.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ET GE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, n. 6, presso lo studio dell'avv. Renato Macro, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Baldassarre con procura speciale apposta a margine del ricorso;
1618 -ricorrente-
contro
VA EM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- nonché contro 1) D.S.M. ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante;
2) OM Gianfranco;
3) ZI NO;
-intimati- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1265 in data 23 gennaio 1999 (R.G. 3106/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.4.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Paolo Boer;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. GE HI domanda per quattro motivi la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, decidendo sull'appello della D.S.M. ITALIA s.r.l. e in riforma, sul punto, della sentenza del Pretore della stessa sede, ha accertato la sua concorrente responsabilità per l'infortunio lavorativo subìto da EM SI, con la condanna a rimborsare alla D.S.M. ITALIA la metà di quanto da questa dovuto al SI a titolo di risarcimento del danno biologico e morale non coperto dall'assicurazione Inail. 2 2. Resiste con controricorso soltanto il lavoratore EM SI, mentre non si sono costituiti né la società D.S.M. ITALIA, né Gianfranco NI e NO ED, anch'essi parti dei giudizi di merito. R a he water Egontato memoria ai sensi dell'art. 378cfe.
3. Il Tribunale ha accertato che l'infortunio sul lavoro si era verificato per effetto di una caduta avvenuta durante l'utilizzazione di una scala di alluminio allungabile, di proprietà della D.S.M. e priva dei dispositivi di sicurezza previsti dall'art. 18 del d.P.R. 547/1955; il lavoratore LU SI era formalmente dipendente della M.I.L. s.n.c., liquidata e cancellata dal registro delle imprese, della quale erano soci i convenuti Gianfranco NI e NO ED, e prestava la sua opera presso lo stabilimento della D.S.M. per l'esecuzione di lavori dati in appalto;
più precisamente, l'infortunio si era verificato durante l'esecuzione di lavori appaltati all'impresa di GE HI, che tuttavia aveva direttamente utilizzato l'opera del SI, sebbene dipendente della M.I.L. s.n.c., ma anche l'appaltante D.S.M. si era direttamente intromessa nell'esecuzione dei lavori, dando direttive e disposizioni a tale BR TI, coordinatore dei dipendenti dell'impresa HI;
donde la responsabilità non solo di CO NI e di NO ED, quali datori di lavoro, ma altresì della D.S.M. e dell'impresa HI, chiamata in causa per rivalsa dalla stessa D.S.M., in quanto soggetto che aveva organizzato l'esecuzione del lavoro a mezzo dell'TI; l'eccezione di prescrizione sollevata dal HI non aveva fondamento perché nessuna domanda era stata proposta dal SI nei suoi confronti ed era in questione esclusivamente il diritto della D.S.M. ad essere almeno parzialmente manlevata in relazione al risarcimento dovuto al SI. Motivi della decisione 4. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 437 c.p.c., perché, eccepita ritualmente la prescrizione nel giudizio di primo grado dal HI, solo con l'atto di appello, e perciò tardivamente ed inammissibilmente, la società D.S.M. aveva dedotto l'esistenza di atti interruttivi.
4.1. Il secondo motivo denunzia vizio di motivazione omessa, per non avere il Tribunale esaminato la proposta eccezione di prescrizione.
4.2. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1310 c.c., con riferimento all'art. 2947, nonché vizio di omessa motivazione in ordine alle deduzioni concernenti la natura extracontrattuale della responsabilità dell'impresa HI, natura dalla quale derivava sia il termine quinquennale di prescrizione abbondantemente - trascorso sia l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c., circa l'effetto estensivo dell'interruzione operata dal SI nei confronti della D.S.M., stante l'incertezza Jub la sussistenza di un obbligo solidale prima dell'accertamento giudiziale.
4.3. I suesposti motivi, sintetizzati nei termini esposti, concernono tutti la questione della prescrizione e perciò devono essere unitariamente esaminati. Prima che infondati, vanno giudicati inammissibili per difetto di interesse del ricorrente al loro esame, posto che le questioni sollevate risultano estranee ai contenuti della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi non è stata minimamente influenzata dalla natura, contrattuale 0 aquiliana, della responsabilità nei confronti del SI, dal decorso del termine di prescrizione della relativa azione, dall'esistenza di atti interruttivi e dai loro effetti nei confronti di un condebitore solidale.
4.4. Ed invero, il Tribunale ha giudicato priva di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal HI sul rilievo che non era in questione la pretesa risarcitoria del SI - il quale nessuna domanda aveva formulato nei 4 confronti del HI ma esclusivamente l'azione di regresso di un coobbligato (la società D.S.M.). Ha, quindi, fatto applicazione - ma comunque sul punto non esiste una valida censura- del principio secondo il quale, nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c. il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione (Cass. 19 settembre 1991, n. 9784; 29 agosto 1995, n. 9100).
5. Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica, travisamento dei fatti. A parte ulteriori considerazioni concernenti la prescrizione del diritto al risarcimento del SI, prive di rilevanza, per quanto detto sopra, si deduce che l'infortunato non era dipendente dell'impresa HI e che, secondo la ricostruzione operata dalla stessa sentenza impugnata, la prestazione lavorativa, per la cui esecuzione il lavoratore si era avvalso esclusivamente di attrezzature di proprietà della società D.S.M., veniva organizzato dal dirigente, ing. Agri, della stessa società, mentre non rispondeva al vero che l'TI fosse il proprio uomo di fiducia preposto al coordinamento del personale, personale del quale, secondo il Tribunale, faceva parte, di fatto, anche il SI. L'TI, sostiene il ricorrente, era in realtà un lavoratore autonomo artigiano e solo in relazione alla sua attività "coordinava" i lavori di altre ditte (anche diverse, come la ditta "Alberta"); in ogni caso, doveva escludersi che l'impresa HI si avvalesse di dipendenti di altre imprese, quali il SI, come comprovato dalla relazione 5 dell'Unità sanitaria locale, che non le aveva addebitato alcuna responsabilità dell'accaduto.
5.1. Il motivo di ricorso non è suscettibile di trovare accoglimento in quanto in parte inammissibile e per altra parte infondato. E' inammissibile nella parte in cui contesta direttamente la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale opponendovi la propria, diversa, "verità", mentre il sistema espresso dall'art. 360, n. 5, consente di ottenere nuovi accertamenti e valutazioni dei fatti solo mediante la cassazione della sentenza impugnata non perché sostanzialmente "ingiusta", ma perché affetta da vizi della motivazione. Ciò dicasi, in particolare, delle contestazioni concernenti la posizione dell'TI, definito in sentenza come l'uomo di fiducia incaricato di coordinare le prestazioni lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori appaltati all'impresa HI, nonché di quelle dirette a negare l'accertamento secondo il quale anche il lavoratore infortunato era inserito nell'organizzazione della predetta impresa. Si tratta, infatti, di contestazioni "dirette", mosse cioè senza passare per il necessario filtro della motivazione della sentenza impugnata, la quale, anzi, viene significativamente accusata di aver "travisato" i fatti, ed è ben noto che il travisamento dei fatti può essere fatto valere con il rimedio della revocazione, ma non del ricorso per cassazione, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr., fra le numerose decisioni, Cass. 27 marzo 1999, n. 2932).
5.2. Lo stesso motivo è infondato nella parte in cui denuncia vizio di motivazione contraddittoria per avere il Tribunale, da una parte, ritenuto che l'appaltante si fosse direttamente inserito nell'esecuzione del lavoro e, dall'altra, dichiarata la concorrente responsabilità dell'impresa HI. 6 Il vizio denunziato non sussiste perché la sentenza impugnata, accertato che l'impresa HI dirigeva ed organizzava anche lavoratori che dipendevano formalmente da altre imprese (tra i quali, appunto, il SI, che prestava la sua opera in squadra con un dipendente della stessa HI), non ha negato l'autonomia organizzativa propria dell'appaltatore, anzi l'ha ritenuta sussistente nella parte in cui ha individuato nella figura dell'TI un preposto allo svolgimento della lavorazione;
nel contempo, ha accertato che alla produzione dell'evento aveva concorso anche la società D.S.M., sia perché aveva fornito strumenti non idonei (la scala), sia perché si era intromessa nell'esecuzione dei lavori appaltati, con le disposizioni e direttive specifiche date dal dirigente ing. Agri. Pertanto, deve essere riconosciuta senz'altro plausibilità logica alla motivazione Z secondo la quale la direzione dell'esecuzione materiale della prestazione del SI era rimasta di competenza dell'TI, quale preposto dell'impresa HI, sicché alla produzione dell'evento avevano concorso sia la detta impresa che la società D.S.M.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato. In ordine alle spese del giudizio di cassazion mentre non vi è da provvedere nei confronti degli intimati non costituit sussistono giusti motivi per compensarle interamente nei confronti del SI, considerata la sostanziale estraneità alla controversia di questo soggetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio Addi cassazione fra il ricorrente e il controricorrente;
nulla da provvedere in ordine alle spese dello stesso giudizio in relazione agli intimati non costituiti. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001. Il Consigliere estensore I Presidente Theکی тары эт ими IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 2 LUG 2001 E oggi R P U IL CANCELLIERE