Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
042 2 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN. 1 OM DEL OPOL ITAL ANO A C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità contrattuale. SEZIONE TERZA CIVILE Arricchimento senza causa. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20642/98 Dott. Giovanni Elio LONGO - Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron.9061 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 1428 MALZONE Consigliere Dott. Ennio TALEVI Rel. Consigliere Ud. 29/09/00 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CASA CURA FRANCINI E FIORNOVELLI S.N.C., elettivamente dal SigiL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 domiciliata in ROMA VIA SIRMIONE 19, presso lo studio 23 MAR. 2001... dell'avvocato GIORGIO RAJANI, che la difende anche IL CANCELLIERE disgiuntamente insieme all'avvocato MARCO CALO', giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ASL n. 9 GIA' USL n. 28 AREA GROSSETANA;
00663331 intimata 00663332 avverso la sentenza n. 419/98 della Corte d'Appello di 2000 FIRENZE, emessa il 13/01/98 e depositata il 30/03/98 1 1517 (R.G. 1693/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Marco CALO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25 marzo 1994 l'Amministratore Straordinario della U.S.L. n. 28 "Area Grossetana" conveniva in giudizio il legale rappresentante della SA di RA AN e EL s.n.c. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 153/94 emesso dal Presidente del Tribunale di Grosseto in data 28.2.1994 (con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 635.536.020 oltre accessori in favore della convenuta a titolo di degenze per i posti utilizzati in più rispetto ai sessanta previsti dalla convenzione stipulata in data 3.12.1977 tra l'ingiungente e la Regione Toscana) del quale chiedeva la revoca con conseguente rigetto della domanda proposta dall'opposta, con vittoria di spese. L'U.S.L. n. 28 assumeva tra l'altro che la SA di RA era stata tempestivamente portata a conoscenza della delibera regionale del 2.7.1990 con la quale era stato ribadito il limite di efficacia della convenzione stabilito in 60 posti letto ed era stata diffidata la società ingiungente a non effettuare dalla notifica della delibera nuovi ricoveri in aggiunta a quelli espressamente autorizzati. La SA di RA AN e EL s.n.c. assumeva tra l'altro, , l'ininfluenza della delibera regionale del 2.7.90, sistematicamente disattesa dalla U.S.L. n. 28, rilevava la responsabilità dell'ente pubblico ex art. 28 Cost. e sosteneva, comunque, l'indebito arricchimento dell'opponente per le degenze effettuate. Con sentenza 17.11.94 - 24.1.95 il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 153/94 emesso dal Presidente del Tribunale di Grosseto in data 28 febbraio 1994, respingendo la domanda formulata dalla società opposta e la condannava a rifondere 3 in favore dell'opponente le spese processuali. Contro questa decisione proponeva appello la casa di cura. Resisteva in giudizio l'USL n. 9 Grosseto (già USL 28). Con sentenza 13.1 30.3.98 la Corte d'Appello di Firenza respingeva l'appello dichiarando interamente compensate le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la casa di cura con tre motivi. La Controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente SA di RA AN e EL s.n.c. denuncia "Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa decisione e carenza di motivazione sulla responsabilita' contrattuale dell'USL n. 28" sostenendo la sussistenza dell'obbligo contrattuale della USL ed esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. Controparte ha ammesso parzialmente quanto sostenuto dalla SA di RA (v. sua comparsa conclusionale 28.10.94). Soltanto dal novembre 1990 la USL rifiutò bruscamente di pagare le spettanze della SA di cura, il che non poteva fare per le seguenti ragioni: a) perché aveva approvato tutte le impegnative e non poteva quindi disconoscere il diritto della Società, fondato anche su queste sue accettazioni;
b) a norma dell'art. 10 della Convenzione qualsiasi contestazione doveva essere fatta per scritto, il che non fece;
c) l'USL con nota 25.5.90 comunicò d'aver chiesto alla Regione l'aumento di 10 posti letto ed assicuro' la SA di RA che la sua richiesta sarebbe stata accolta. Ne' la delibera della Giunta Regionale imponeva una brusca riduzione dei posti letto ai 60 previsti dalla Convenzione. Essa, come si evince dalla sua formulazione, stabiliva che detto processo dovesse compiersi gradualmente e nel 4 tempo ed infatti vi si legge che veniva invitata la SA di RA a "ricondurre" la propria ricettivita' nei limiti previsti dall'autorizzazione regionale, il che significa appunto con un processo graduale, svolto nel tempo. Si puo' quindi concludere che, in base ai sopra indicati documenti e comportamenti, le parti modificarono, sia pure con carattere temporaneo, la Convenzione Regionale per quel che riguardava il numero dei posti letto in essa stabiliti. Il motivo appare inammissibile nella parte in cui si basa sulle asserite parziali ammissioni della U.S.L. in quanto trattasi di assunto del tutto generico (privo tra l'altro di rituale supporto argomentativo e di precisazioni in ordine all'esatto contenuto di dette ammissioni); e nella parte in cui si fonda sulle (sopra citate) risultanze, che secondo la parte ricorrente non sarebbero state considerate o sarebbero state considerate in modo viziato per insufficienza della motivazione, in quanto non riporta adeguatamente il contenuto delle medesime (v. tra le altre Cass. n. 2802 del 10/03/2000: Nel giudizio di legittimita' il ricorrente che deduca 26 omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare. trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse."). Il motivo è poi privo di pregio nella parte residua in cui critica la valutazione ed interpretazione delle risultanze che (anche secondo la tesi della ricorrente) sono state specificamente esaminate nell'impugnata decisione, in quanto si limita a sostenere una diversa valutazione ed interpretazione, ma non riesce ad evidenziare vizi logici nella decisione della Corte di Appello, la quale ha affrontato la questione (donde l'infondatezza della doglianza di “...omessa decisione...") esponendo sul 5 punto argomentazioni (trattasi di tipiche valutazioni di merito) immuni dai vizi lamentati;
ed in particolare ha citato le prove alle quali riteneva di attribuire rilevanza ed attendibilità (in particolare la delibera 2.7.90 cit.), motivando tale sua valutazione in modo sufficiente, logico e non contraddittorio;
e tra l'altro mostrando (in parte implicitamente) di aver ritualmente valutato il complesso degli elementi istruttori acquisiti (negando quindi chiaramente rilevanza alle altre risultanze che secondo la parte ricorrente non sarebbero state considerate). Non sembra inutile aggiungere infine che dette ulteriori risultanze, così come prospettate dalla parte ricorrente, debbono ritenersi comunque prive del requisito della decisività. Con il secondo motivo la ricorrente SA di RA AN e EL s.n.c denuncia "Violazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. con riferimento artt. 2043 e 2049 c.c. per erronea applicazione di norme di diritto e motivazione insufficiente, contraddittoria e travisante le risultanze processuali” esponendo le seguenti doglianze. Qualora non venga ritenuta la responsabilità dell'USL per inadempimento contrattuale, come sostenuto nel primo motivo, si dovrà necessariamente concludere che essa debba ritenersi egualmente responsabile in base all'art. 28 della Costituzione e con riferimento agli artt. 2043 e 2049 c.c. non soltanto per gli illeciti reiteratamente commessi dal suo Presidente e dal suo Vice Presidente, ma anche per il comportamento tenuto dagli Organi Regionali mentre la SA di RA non poteva sottrarsi agli obblighi che le venivano imposti dalla USL. ai quali doveva accondiscendere dato il potere di supremazia esercitato dagli Organismi pubblici anche nei rapporti contrattuali ed anche perché doveva tener conto della grave situazione ambientale della sanita' nella zona, prospettatale dalla USL e di cui essa era percio' a conoscenza. La colpa degli Organi Regionali, si ravvisa nella provata e non contestata circostanza che essi quanto meno tollerarono 6 sin dal 2.5.87 che la recettivita' della SA di RA fosse aumentata di piu' unita' superando i limiti fissati dalla Convenzione e pari tolleranza per piu' mesi ebbe anche dopo la delibera del luglio 1990 tanto che non sollevo' alcuna obiezione ne' all'accettazione delle impegnative da parte dell'USL ne' al pagamento, per questi mesi, delle spettanze della SA di RA. Quanto poi all'USL, e' ininfluente che il Vice Presidente sia stato assolto dall'imputazione per abuso d'ufficio, essendo stato accertato che egli agi' perche' spinto esclusivamente dalla necessità di far fronte ad una pubblica esigenza. Tutto ciò esclude il reato ma non conseguentemente illeciti di altra natura causati dai seguenti atti: aver chiesto, con nota 13.2.90, l'immediato allestimento di altri posti letto in attesa di regolare autorizzazione regionale, -aver autorizzato, anche dopo assicurando che questa sarebbe senz'altro stata data;
la circolare della Giunta Regionale, impegnativa oltre i 60 posti letto, previsti dalla Convenzione;
aver indotto la casa di RA che, dopo la circolare regionale aveva - cessato di effettuare altri ricoveri, e voleva concordare le dismissioni di quelli in esubero, ad accettare nuovi ricoveri assicurando che sarebbe stata data un'autorizzazione temporanea per i posti in sovrannumero. Quindi, se illecito vi fu, esso venne commesso soltanto dagli Organi Rappresentativi della USL alle cui insistenze la SA di RA non poteva rifiutarsi. Anche il secondo motivo non può essere accolto. Infatti, per la parte in cui sembra alludere a travisamenti delle ..risultanze processuali..." (ed il 66 rilievo vale anche per analoga doglianza esposta nel terzo motivo) è inammissibile in quanto, come questa Corte Suprema ha rilevato più volte (cfr. tra le altre Cass. n. 04310 del 15/05/1997) Il travisamento dei fatti non puo' costituire motivo di 66 ricorso per cassazione, poiche', risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento. in 7 contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ."; per la parte poi in cui appare fondarsi su circostanze di fatto che la Corte non avrebbe considerato, è inammissibile in quanto, in violazione del sopra citato principio di autosufficienza del ricorso, non riporta adeguatamente le prove asseritamente non considerate. Inoltre, il rilievo secondo il quale essa ricorrente "... doveva accondiscendere dato il potere di supremazia esercitato dagli Organismi pubblici anche nei rapporti contrattuali ed anche perché doveva tener conto della grave situazione ambientale della sanita' nella zona... deve ritenersi inammissibile " (prima ancora che privo di pregio, dato che la motivazione dell'impugnata decisione sulle questioni in esame appare comunque immune dai vizi logici e giuridici in questione) in quanto privo di rituale supporto argomentativo ed in particolare dell'indicazione delle norme o principi di diritto su cui si basa. Quanto alle ulteriori argomentazioni concernenti la Regione, si osserva che non sussiste una rituale esposizione (con adeguato supporto argomentativo) di doglianze in diritto (contenenti tra l'altro l'indicazione specifica delle tesi in diritto della Corte che sarebbero errate e delle specifiche ragioni per cui lo sarebbero. L'unica doglianza ammissibile (in quanto compiuta e non generica) rientra nella fattispecie di cui all' art. 360 n. 5 c.p.c. Questa non può però trovare accoglimento in quanto (come già rilevato) la motivazione sulle questioni oggetto del motivo in esame (come del resto anche nella parte residua) è immune dai vizi in questione, dato che deve ritenersi sufficiente, logica e non contraddittoria. Circa la USL va rilevato che l'assoluzione del funzionario USL non costituisce l'unico fondamento della tesi della Corte di merito;
al contrario, se si considera il punto in questione della motivazione in esame, in relazione al 8 complesso di quest'ultima, appare evidente che in relazione alla responsabilità ex artt. 2043 e 2049 c.c. (cosi come con riferimento alla responsabilità contrattuale ed a quella ex art. 2041 c.c.) la ratio decidendi principale (ed idonea da sola a sostenere la decisione) consiste nell'affermazione della sussistenza del sopra citato "comportamento scientemente e deliberatamente voluto dalla casa di cura in violazione di un divieto motivato e ribadito in termini non equivocabili" (comportamento che, secondo il Giudice di secondo grado, esclude la configurabilità del debito in esame qualunque sia il profilo giuridico considerato dei tre in questione). L' argomentazione contenuta nella sentenza e concernente tale assoluzione va quindi considerata come esposta ad abundantiam;
debbono dunque considerarsi irrilevanti ed inammissibili le doglianze che la concernono. Non sussiste invece una specifica e rituale (suffragata quindi tra l'altro da adeguato supporto argomentativo) doglianza in diritto circa la predetta effettiva ratio. Una volta assodato che non sussistono doglianze in diritto (anche quella concernente la suddetta assoluzione appare, per la parte esposta in modo specifico, in diritto) rituali (e quindi ammissibili) e che le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono prive di pregio, deve concludesi che anche il secondo motivo non può essere accolto. Con il terzo motivo la SA di RA denuncia "Violazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento art. 2041 c.c., per erronea applicazione di norme di diritto e motivazione erronea, contraddittoria ed insufficiente" esponendo le seguenti argomentazioni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda proposta della ricorrente anche ex art 2041 c.c., con la seguente sbrigativa motivazione "..da escludere e' la responsabilita' ex art. 2041 c.c.: la SA di RA non ha agito in esecuzione di un rapporto nullo per cause sopravvenute o a lei comunque sconosciute o per uno stato 9 ma invece ponendosi scientemente il contrasto con precise di necessita' disposizioni di legge e con la volonta' della Regione". Tale motivazione e' erronea in diritto e travisa le risultanze processuali. Difatti, ben diversi da quelli indicati dalla Corte di Merito sono i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. per l'azione di ingiustificato arricchimento non occorrendo per essa l'aver agito in esecuzione di un rapporto nullo per cause sopravvenute o comunque sconosciute o per uno stato di necessita', ma e' invece necessario e sufficiente, come stabilisce la norma in esame, l'arricchimento senza giusta causa, in danno di altra persona. Né può ammettersi che l'azione di ingiustificato arricchimento non sia proponibile perche' la prestazione determinante l'arricchimento sarebbe stata compiuta volontariamente e consapevolmente dalla SA di RA. Si e' visto difatti (ante, motivi l' e 2') che essa si indusse ad accettare ricoveri in sovrannumero sotto le pressanti insistenze dell'USL e con il tacito consenso della Regione. L'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento caso in esame trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione, che, decidendo in un caso del tutto simile al presente, ha cosi' stabilito: “L'esercizio da parte di una SA di RA convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale di ricoveri in sovrannumero rispetto ai posti letto autorizzati, non osta alla proposizione dell'azione di arricchimento da parte della SA di RA nei confronti della Regione, dato che tale azione può sperimentarsi anche per ottenere l'indennizzo di un pregiudizio sofferto a causa di un contratto contra legem purché la prestazione non sia stata eseguita per uno scopo contrario al buon costume, e sempreché possa ravvisarsi l'utilità della prestazione stessa” (Cass. n. 2801 del 10 marzo 1995). Anche questo motivo non può essere accolto. Infatti va anzitutto ribadito quanto sopra già esposto circa la vera ratio 10 decidendi anche con riferimento all'asserito credito ex art. 2041 c.c in questione (si consideri tra l'altro che nell'impugnata sentenza, alla surriportata frase "comportamento scientemente e deliberatamente voluto dalla casa di cura in violazione di un divieto motivato e ribadito in termini non equivocabili” seguono le parole "...Ne consegue..." dalle quali emerge un ulteriore elemento di convincimento nel senso che, secondo la Corte, da detto comportamento deriva l'esclusione non solo della responsabilità contrattuale e di quella ex artt. 203 e 2049 c.c., ma anche di quella ex art. 2041 c.c.), e va quindi affermata l'irrilevanza ed inammissibilità delle doglianze (chiaramente esposte ad abundantiam) concernenti la prima parte del brano di motivazione riportato dalla parte ricorrente (la seconda parte concerne lo sciente “contrasto" costituente, come si è già esposto, la vera ratio in questione). Con riferimento a detta vera ratio decidendi la SA di RA (se si prescinde dai rilievi già trattati in precedenza, ed ai quali si rinvia) si limita in sostanza a citare una massima (Cass. n. 2801/95); però tale citazione non esaurisce le problematiche in questione in quanto concerne semplicemente l'astratta proponibilità dell'azione di indebito arricchimento, anche se il contratto in questione sia contra legem, in assenza di scopo contrario al buon costume e qualora sussista l'utilità suddetta;
ma (tra l'altro) la ricorrente non precisa (ritualmente) perché la vera ratio della Corte di Appello dovrebbe essere interpretata come fondata sulla mera affermazione della natura contra legem della convenzione in questione nella fattispecie e perché il principio enunciato da Cass. 2801/95 dovrebbe quindi consentire di superare la ratio predetta;
né precisa (ritualmente), come avrebbe dovuto fare dato che la tesi della ricorrente sembra basarsi su detta massima, perché dovrebbero ritenersi sussistenti nella specie i presupposti nella medesima indicati (assenza di scopo 11 contrario al buon costume ed esistenza dell'utilità sopra citata). L'apodittica 6.. è da escludersi senz'altro un qualsiasi scopo affermazione che nella specie contrario al buon costume... deve infatti ritenersi insufficiente ad integrare una " rituale tesi sul punto, specie se si considerano da un lato le problematiche di fatto (in parte oggetto dei motivi di ricorso per cassazione) in ordine all'identificazione ed all'interpretazione della condotta delle parti nella specie, ed dall'altro la complessa problematica in diritto in ordine al concetto di “buon costume" (cfr. ad es. Cass. 5371/87); La doglianza deve quindi considerarsi inammissibile in quanto non compiuta (per carenza di specifiche deduzioni sui predetti punti essenziali della tesi in esame). Quanto poi all'assunto secondo cui " si ravvisa l'utilità della prestazione perché con i ricoveri in esubero si andava incontro alle necessità che la Regione trovava per garantire l'assistenza ospedaliera per lunga degenza...". si osserva che anche in tal caso sussiste la non compiutezza (e quindi l'inammissibilità) in questione dato che tale generica ed apodittica affermazione non contiene sufficienti e specifiche deduzioni sul perché un comportamento contrario alla volontà della Regione, e quindi alle valutazioni di questa in ordine agli obiettivi ed ai mezzi della sua attività (tale contrarietà con dette sue implicazioni costituisce il punto fondamentale solo in parte implicito della tesi della Corte di Appello), dovrebbe ritenersi utile alla medesima (la complessità delle problematiche, in fatto ed in diritto, circa buon costume ed utilità, suffraga nella fattispecie in modo particolarmente efficace il rilievo successivo sub A). Una volta premesso quanto sopra in ordine all'effettivo e concreto contenuto della doglianza in esame, occorre aggiungere che la SA di RA ha anche omesso di precisare: - A) se e quando ha già proposto questa specifica questione (nei termini di cui alla predetta massima) innanzi ai giudici di merito (v. tra le altre Cass n. 12 9861 del 5/10/1998: "Ove una determinata questione giuridica - che [come nella fattispecie concreta in esame] implichi un accertamento di fatto non risulti trattata- in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"); B) quali sarebbero le risultanze processuali sulle quali dovrebbe basarsi il suo assunto (comunque non ritualmente esposto) circa la sussistenza dei due presupposti (assenza di scopo contrario al buon costume ed esistenza dell'utilità sopra citata); va aggiunto che dette risultanze avrebbero dovuto poi essere ritualmente riportate in base al sopra ricordato principio di autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass. n. 2802 del 10/03/2000 sopra citata). Non sembra inutile precisare che questa Corte non avrebbe potuto comunque procedere agli accertamenti di fatto necessari per accertare la sussistenza dei due presupposti in questione nella specie;
ma avrebbe potuto solo esaminare l'eventuale denuncia di vizi concernenti la valutazione (o consistenti nell'omessa valutazione), da parte della Corte di merito, di doglianze eventualmente ad essa ritualmente sottoposte sul punto;
ma, come si è già detto, la SA di RA non ha neppure affermato di aver già proposto la questione (nei termini predetti) tra i motivi di appello. Vi sono dunque numerose ragioni (ciascuna delle quali già di per sé decisiva) per ritenere inammissibili le doglianze in diritto contenute nel terzo motivo. Quanto alle doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. va ribadito che la decisione 13 impugnata, anche sul punto in esame, appare sufficiente, logica e non contraddittoria. Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva questo side,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 29.9.2000 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 80000 fills 330000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ниц Depositata in Cancelleria Oggi, li 23 MAR 2001 IL CANCELLIERE R Giovanni Giambattista P E U T S R E N O I Prey Z A O C AGENZIA DE ROMA Registrato inp ain.13833 3 APR. 2007 170, (euro to oth s Sea 0 2 0 14