CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2024, n. 17578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17578 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NZ CE, nato a [...] il [...] NZ AM, nata a [...] il [...], TT AN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, emessa in data 04/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv.to Renè Verrecchia, difensore di fiducia degli imputati, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17578 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 26/07/2018 - con cui CE NZ, AM NZ e AN TT erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a loro rispettivamente ascritti - rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, ne confronti degli imputati, nella stessa misura della pena detentiva a ciascuno inflitta, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La vicenda riguarda i capi di imputazione sub B) e D): con il primo si contestano ad AM e CE NZ, quali soci illimitatamente responsabili della Fragest s.n.c., dichiarata fallita il 24/11/2011, ed alla madre AN TT, quale terza concorrente, la bancarotta fraudolenta distrattiva e la bancarotta fraudolenta documentale;
con il capo D) si contesta ai soli germani NZ, quali amministratori di fatto della RA s.p.a., dichiarata fallita il 20/05/2015, le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattive e documentale, con l'aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare, nel dicembre 2009 la ditta individuale RA di CE NZ aveva stipulato un contrato di affitto con la ST ST s.r.I., avente ad oggetto un villaggio turistico di proprietà della detta ultima società, dietro pagamento di un canone di euro 500.000,00 annui;
poco prima era stato stipulato un contratto con la In Viaggi s.r.l. avente ad oggetto la cessione della disponibilità di sessanta camere del detto villaggio turistico, con la formula "vuoto per pieno", per l'importo di euro 870.000,00, di cui 150.000,00 incassati subito. Nel gennaio 2010 era stata costituita la RA s.r.l. - con capitale sociale sottoscritto al 90% dalla nonna novantenne dei germani NZ, nonché amministratrice della società -, a cui erano stati ceduti i crediti residui nei confronti della In Viaggi s.r.l. e di altro tour operator, quale corrispettivo di un contratto di appalto di servizi, ritenuto del tutto fittizio;
la RA s.r.I., quindi, si onerava anche del pagamento dei canoni di affitto verso la società proprietaria del villaggio. Nell'aprile 2010 i due imputati creavano la Fragest. s.n.c., conferendo l'azienda individuale, composta da pochissimi mobili, trasferendo alla neocostituita società i debiti verso la ST ST s.r.I.; nel giugno 2010 la RA s.r.l. conferiva i crediti residui verso i due tour operators alla RA s.p.a., e, nel novembre 2010, la RA s.r.l. cedeva la titolarità delle quote della RA s.p.a. ad AM NZ, per un corrispettivo non meglio specificato;
2 quest'ultima riscuoteva i crediti derivanti dai contratti con i tour operators e, quindi, le somme erano riscosse dai due FR a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, alle pagg. 17 e seggi, in sostanza la Fragest s,n,c. era stata sin dall'inizio una scatola vuota. 3. In data 06/07/2023 CE NZ, AM NZ ed AN TT ricorrono a mezzo del difensore di fiducia avv.to René Verrecchia, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le prove relative alla sussistenza di beni e/o crediti suscettibili di distrazione, alla luce del contenuto della relazione del curatore fallimentare e della sentenza emessa in sede civile, da cui emerge come i crediti oggetto della condotta distrattiva non fossero mai entrati a far parte del patrimonio della Fragest s.n.c., in quanto ceduti prima della costituzione della detta società, incassati da terzi e, quindi, mai entrati nella disponibilità della fallita;
la motivazione della sentenza impugnata si incentra sulle vicende della ditta individuale RA di CE NZ, del tutto estranea alla fallita Fragest s.n.c., alla luce della confusa ricostruzione del curatore fallimentare, laddove, in realtà, emerge dall'istruttoria dibattimentale che CE NZ, dopo avere sottoscritto il contratto di locazione del villaggio turistico con la ST ST s.r.I., e prima della costituzione della Fragest s.n.c., aveva disposto la cessione alla RA s.r.l. di tutti i contratti stipulati con alcuni tour operators, restando obbligato verso la ST ST s.r.l. per il solo pagamento dei canoni di locazione. CE NZ, quindi, avrebbe potuto rispondere della condotta di cui al capo B) solo in quanto socio illimitatamente responsabile, mentre AM NZ era rimasta del tutto estranea alla cessione dei crediti alla Framintour s.r.I., e la sua condotta avrebbe dovuto essere valutata solo a partire dalla costituzione della Fragest s.n.c.; infine, illogiche sono le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata, posto che la Fragest s.n.c. presentò reclamo, ex art. 679 cod. proc. civ., contro il sequestro conservativo concesso alla ST ST s.r.I.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non si è affatto espressa circa la sussistenza di vantaggi compensativi, data la natura infragruppo delle operazioni esaminate, 3 trattandosi di società collegate da un rapporto di associazione in partecipazione, per cui la cessione dei crediti dalla controllante RA s.r.l. alla controllata RA s.p.a. giustificava la compensazione tra reciproci crediti/debiti; del tutto illogicamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della pronuncia assolutoria del Tribunale di Velletri nei confronti degli imputati, per i medesimi fatti, in relazione al fallimento della Frannitour s.r.I.; 3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha adeguatamente spiegato per quali ragioni CE NZ dovesse essere considerato amministratore di fatto della RA s.p.a., nonostante il motivo di appello specificamente formulato;
3.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, comma 1, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata adeguatamente motivata la sussistenza della circostanza aggravante relativa al capo D), essendo stato richiamato il passivo della diversa società Fragest s.n.c., posto che il passivo della RA s.p.a. non era mai stato individuato, essendo stata la procedura chiusa ai sensi dell'art. 102 legge fallimentare, laddove la sussistenza dell'aggravante avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al pregiudizio concreto subito dai creditori;
3.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non può fondarsi solo sulla condotta processuale degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AM NZ e CE NZ sono fondati limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 4, legge fallimentare, ritenuta sussistente in relazione alla fattispecie ascritta ai predetti ricorrenti al capo D), mentre, nel resto, i ricorsi vanno rigettati in quanto infondati, così come risulta infondato il ricorso di AN TT. Quanto al primo motivo di ricorso, esso appare meramente reiterativo delle doglianze espresse in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di merito ha fornito più che adeguata e logica motivazione. In particolare, la sentenza impugnata - all'esito dell'analisi delle scansioni relative alla costituzione delle società coinvolte nella vicenda, come in 4 precedenza sintetizzate - ha affermato come alla Fragest s.n.c., costituita il 15/04/2010, era stata conferita la ditta individuale RA di CE NZ e, quindi, anche il preesistente contratto di affitto di azienda del villaggio turistico della Gestir ST s.r.I.; in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare era emerso come la detta s.n.c. fosse stata istituita per proseguire la gestione del villaggio turistico dato in affitto alla ditta individuale. In realtà, quindi, la vicenda processuale va valutata nel suo complesso, come emerge dalla scansione motivazionale della sentenza impugnata, che ha considerato che la sussistenza di crediti facenti parte del patrimonio societario della Fragest s.n.c. fosse dimostrata proprio dal fatto che, dopo la costituzione della RA s.r.l. - anch'essa da considerarsi una scatola vuota per le illustrate modalità di intestazione della stessa alla nonna novantenne dei ricorrenti -, il NZ, ancor prima di attendere la registrazione dell'atto costitutivo, aveva ceduto tutti i crediti residui nei confronti del tour operator In Viaggi s.r.I., pari ad euro 720.000,00, incassando poi l'importo delle tessere club dei clienti che fruivano dei servizi del villaggio, per la somma di almeno 100.000,00 euro. Inoltre, con l'atto di appalto per prestazione di servizi - considerato del tutto privo di causa - il pagamento dei canoni era stato posto a carico della RA s.r.I., anch'essa, come detto, una scatola vuota. In realtà, al contratto di affitto di azienda nei confronti della ST ST s.r.l. non era mai stata data esecuzione, tanto è vero lo stesso era stato dichiarato risolto per inadempimento e, nella primavera del 2010, la ST ST s.r.l. aveva attivato la procedura ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la restituzione dell'immobile, chiedendo, quindi, il sequestro conservativo di detto complesso, oltre che delle somme e dei crediti vantati nei confronti della Fragest s.n.c., quale società subentrante nelle obbligazioni della ditta individuale di CE NZ. Su tale circostanza, inoltre, la Corte di merito ha sottolineato come, nell'ambito del giudizio civile promosso ex art. 669 cod. proc. civ. dalla Fragest di NZ CE e NZ AM s.n.c., il legale rappresentante della stessa, CE NZ, individuava la detta società quale successore a titolo universale della ditta individuale RA di Fra nceso Croce nzi. Peraltro, la conseguenzialità delle vorticose operazioni di costituzione e di cessione dei rapporti alle dette società risulta chiaramente descritta dal curatore fallimentare alla pag. 25 della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo di ricorso, la deduzione appare del tutto generica, non comprendendosi in cosa dovrebbero essere individuati i vantaggi compensativi, mancando del tutto, al riguardo, una specifica argomentazione in ricorso;
peraltro, la deduzione appare neanche posta a fondamento dei motivi di appello. 5 t Né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la doglianza concernente la mancata considerazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al fallimento della RA s.r.I., in quanto la Corte di merito ha evidenziato come la pronuncia assolutoria non avesse preso in considerazione la complessità delle vicende societarie, né, in particolare, il passaggio del credito di 780.000,00 euro dalla RA s.r.l. alla RA s.p.a. in liquidazione, circostanza contabilmente accertata. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato, anzitutto, che amministratrice della RA s.p.a. era AN TT, madre di AM e CE NZ;
la predetta, secondo la sentenza impugnata (pag. 3), aveva operato sul conto corrente della società, contribuendo alla spoliazione della stessa, circostanza sulla quale nulla risulta dedotto in ricorso. Quanto al ruolo di CE NZ, va detto che il capo di imputazione sub D) lo qualifica, alternativamente, come amministratore di fatto della s.p.a. e, comunque, concorrente materiale nelle condotte di cui al capo D); quest'ultimo ruolo non risulta in alcun modo contestato dalla difesa. In ogni caso, anche in riferimento alle vicende della RA s.p.a., va ricordato come la società si inserisse anch'essa nel complesso disegno di spoliazione, posto che - come emerso dalla sentenza impugnata (pag. 2 e pag. 27), la società era stata costituita il 04/06/2010 mediante conferimento dei crediti residui della RA s.r.l. verso la In Viaggi s.r.l. e la Exim Tours s.r.I.; il successivo 02/11/2010 la RA s.r.l. aveva ceduto tutte le quote della RA s.p.a. ad AM NZ dietro un non meglio specificato corrispettivo;
in ogni caso, i crediti derivanti dai contratti con i tour operators erano stati riscossi dalla RA s.p.a. per essere poi prelevati da entrambi i FR NZ a fronte di fatture per operazioni inesistenti;
anche tale ultima circostanza non risulta messa in discussione con il ricorso. In ogni caso, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato come, anche nell'ambito della RA s.p.a., i die FR si muovessero in piena sintonia, avendo AM NZ, quale socio totalitario della s.p.a., operato su indicazioni del fratello anche in merito al passaggio dei crediti dalla s.r.l. alla s.p.a., come emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, che aveva evidenziato il collegamento delle società tra loro e, quindi, delle attività di spoliazione. Per le indicate ragioni, quindi, i ricorsi - peraltro cumulativamente articolati - vanno rigettati. Fondato appare solo il motivo inerente la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestato in relazione al capo D) e, quindi, relativo alla posizione dei soli AM NZ e CE Croce nzi. 6 Il Preside-.. Come noto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, "In tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti." (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403; in senso conforme, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274, secondo cui "La circostanza aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.") Nel caso in esame tale principio ermeneutico non è stato rispettato, avendo la Corte di merito fatto unicamente riferimento al sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Nuoro per l'importo di euro 952.000,00, con conseguente iscrizione di tale somma al passivo fallimentare. Su tale punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AM NZ e CE NZ, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad AM NZ ed a CE NZ, deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, oe4...... L 1, legge fallimentare, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 19/01/2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv.to Renè Verrecchia, difensore di fiducia degli imputati, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17578 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 26/07/2018 - con cui CE NZ, AM NZ e AN TT erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a loro rispettivamente ascritti - rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, ne confronti degli imputati, nella stessa misura della pena detentiva a ciascuno inflitta, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La vicenda riguarda i capi di imputazione sub B) e D): con il primo si contestano ad AM e CE NZ, quali soci illimitatamente responsabili della Fragest s.n.c., dichiarata fallita il 24/11/2011, ed alla madre AN TT, quale terza concorrente, la bancarotta fraudolenta distrattiva e la bancarotta fraudolenta documentale;
con il capo D) si contesta ai soli germani NZ, quali amministratori di fatto della RA s.p.a., dichiarata fallita il 20/05/2015, le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattive e documentale, con l'aggravante dal danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare, nel dicembre 2009 la ditta individuale RA di CE NZ aveva stipulato un contrato di affitto con la ST ST s.r.I., avente ad oggetto un villaggio turistico di proprietà della detta ultima società, dietro pagamento di un canone di euro 500.000,00 annui;
poco prima era stato stipulato un contratto con la In Viaggi s.r.l. avente ad oggetto la cessione della disponibilità di sessanta camere del detto villaggio turistico, con la formula "vuoto per pieno", per l'importo di euro 870.000,00, di cui 150.000,00 incassati subito. Nel gennaio 2010 era stata costituita la RA s.r.l. - con capitale sociale sottoscritto al 90% dalla nonna novantenne dei germani NZ, nonché amministratrice della società -, a cui erano stati ceduti i crediti residui nei confronti della In Viaggi s.r.l. e di altro tour operator, quale corrispettivo di un contratto di appalto di servizi, ritenuto del tutto fittizio;
la RA s.r.I., quindi, si onerava anche del pagamento dei canoni di affitto verso la società proprietaria del villaggio. Nell'aprile 2010 i due imputati creavano la Fragest. s.n.c., conferendo l'azienda individuale, composta da pochissimi mobili, trasferendo alla neocostituita società i debiti verso la ST ST s.r.I.; nel giugno 2010 la RA s.r.l. conferiva i crediti residui verso i due tour operators alla RA s.p.a., e, nel novembre 2010, la RA s.r.l. cedeva la titolarità delle quote della RA s.p.a. ad AM NZ, per un corrispettivo non meglio specificato;
2 quest'ultima riscuoteva i crediti derivanti dai contratti con i tour operators e, quindi, le somme erano riscosse dai due FR a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, alle pagg. 17 e seggi, in sostanza la Fragest s,n,c. era stata sin dall'inizio una scatola vuota. 3. In data 06/07/2023 CE NZ, AM NZ ed AN TT ricorrono a mezzo del difensore di fiducia avv.to René Verrecchia, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le prove relative alla sussistenza di beni e/o crediti suscettibili di distrazione, alla luce del contenuto della relazione del curatore fallimentare e della sentenza emessa in sede civile, da cui emerge come i crediti oggetto della condotta distrattiva non fossero mai entrati a far parte del patrimonio della Fragest s.n.c., in quanto ceduti prima della costituzione della detta società, incassati da terzi e, quindi, mai entrati nella disponibilità della fallita;
la motivazione della sentenza impugnata si incentra sulle vicende della ditta individuale RA di CE NZ, del tutto estranea alla fallita Fragest s.n.c., alla luce della confusa ricostruzione del curatore fallimentare, laddove, in realtà, emerge dall'istruttoria dibattimentale che CE NZ, dopo avere sottoscritto il contratto di locazione del villaggio turistico con la ST ST s.r.I., e prima della costituzione della Fragest s.n.c., aveva disposto la cessione alla RA s.r.l. di tutti i contratti stipulati con alcuni tour operators, restando obbligato verso la ST ST s.r.l. per il solo pagamento dei canoni di locazione. CE NZ, quindi, avrebbe potuto rispondere della condotta di cui al capo B) solo in quanto socio illimitatamente responsabile, mentre AM NZ era rimasta del tutto estranea alla cessione dei crediti alla Framintour s.r.I., e la sua condotta avrebbe dovuto essere valutata solo a partire dalla costituzione della Fragest s.n.c.; infine, illogiche sono le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata, posto che la Fragest s.n.c. presentò reclamo, ex art. 679 cod. proc. civ., contro il sequestro conservativo concesso alla ST ST s.r.I.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non si è affatto espressa circa la sussistenza di vantaggi compensativi, data la natura infragruppo delle operazioni esaminate, 3 trattandosi di società collegate da un rapporto di associazione in partecipazione, per cui la cessione dei crediti dalla controllante RA s.r.l. alla controllata RA s.p.a. giustificava la compensazione tra reciproci crediti/debiti; del tutto illogicamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della pronuncia assolutoria del Tribunale di Velletri nei confronti degli imputati, per i medesimi fatti, in relazione al fallimento della Frannitour s.r.I.; 3.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha adeguatamente spiegato per quali ragioni CE NZ dovesse essere considerato amministratore di fatto della RA s.p.a., nonostante il motivo di appello specificamente formulato;
3.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, comma 1, 223 legge fallimentare, 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata adeguatamente motivata la sussistenza della circostanza aggravante relativa al capo D), essendo stato richiamato il passivo della diversa società Fragest s.n.c., posto che il passivo della RA s.p.a. non era mai stato individuato, essendo stata la procedura chiusa ai sensi dell'art. 102 legge fallimentare, laddove la sussistenza dell'aggravante avrebbe dovuto essere valutata in riferimento al pregiudizio concreto subito dai creditori;
3.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen., 533, 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che non può fondarsi solo sulla condotta processuale degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AM NZ e CE NZ sono fondati limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 4, legge fallimentare, ritenuta sussistente in relazione alla fattispecie ascritta ai predetti ricorrenti al capo D), mentre, nel resto, i ricorsi vanno rigettati in quanto infondati, così come risulta infondato il ricorso di AN TT. Quanto al primo motivo di ricorso, esso appare meramente reiterativo delle doglianze espresse in sede di gravame, rispetto alle quali la Corte di merito ha fornito più che adeguata e logica motivazione. In particolare, la sentenza impugnata - all'esito dell'analisi delle scansioni relative alla costituzione delle società coinvolte nella vicenda, come in 4 precedenza sintetizzate - ha affermato come alla Fragest s.n.c., costituita il 15/04/2010, era stata conferita la ditta individuale RA di CE NZ e, quindi, anche il preesistente contratto di affitto di azienda del villaggio turistico della Gestir ST s.r.I.; in particolare, dalla relazione del curatore fallimentare era emerso come la detta s.n.c. fosse stata istituita per proseguire la gestione del villaggio turistico dato in affitto alla ditta individuale. In realtà, quindi, la vicenda processuale va valutata nel suo complesso, come emerge dalla scansione motivazionale della sentenza impugnata, che ha considerato che la sussistenza di crediti facenti parte del patrimonio societario della Fragest s.n.c. fosse dimostrata proprio dal fatto che, dopo la costituzione della RA s.r.l. - anch'essa da considerarsi una scatola vuota per le illustrate modalità di intestazione della stessa alla nonna novantenne dei ricorrenti -, il NZ, ancor prima di attendere la registrazione dell'atto costitutivo, aveva ceduto tutti i crediti residui nei confronti del tour operator In Viaggi s.r.I., pari ad euro 720.000,00, incassando poi l'importo delle tessere club dei clienti che fruivano dei servizi del villaggio, per la somma di almeno 100.000,00 euro. Inoltre, con l'atto di appalto per prestazione di servizi - considerato del tutto privo di causa - il pagamento dei canoni era stato posto a carico della RA s.r.I., anch'essa, come detto, una scatola vuota. In realtà, al contratto di affitto di azienda nei confronti della ST ST s.r.l. non era mai stata data esecuzione, tanto è vero lo stesso era stato dichiarato risolto per inadempimento e, nella primavera del 2010, la ST ST s.r.l. aveva attivato la procedura ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la restituzione dell'immobile, chiedendo, quindi, il sequestro conservativo di detto complesso, oltre che delle somme e dei crediti vantati nei confronti della Fragest s.n.c., quale società subentrante nelle obbligazioni della ditta individuale di CE NZ. Su tale circostanza, inoltre, la Corte di merito ha sottolineato come, nell'ambito del giudizio civile promosso ex art. 669 cod. proc. civ. dalla Fragest di NZ CE e NZ AM s.n.c., il legale rappresentante della stessa, CE NZ, individuava la detta società quale successore a titolo universale della ditta individuale RA di Fra nceso Croce nzi. Peraltro, la conseguenzialità delle vorticose operazioni di costituzione e di cessione dei rapporti alle dette società risulta chiaramente descritta dal curatore fallimentare alla pag. 25 della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo di ricorso, la deduzione appare del tutto generica, non comprendendosi in cosa dovrebbero essere individuati i vantaggi compensativi, mancando del tutto, al riguardo, una specifica argomentazione in ricorso;
peraltro, la deduzione appare neanche posta a fondamento dei motivi di appello. 5 t Né si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la doglianza concernente la mancata considerazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Velletri in relazione al fallimento della RA s.r.I., in quanto la Corte di merito ha evidenziato come la pronuncia assolutoria non avesse preso in considerazione la complessità delle vicende societarie, né, in particolare, il passaggio del credito di 780.000,00 euro dalla RA s.r.l. alla RA s.p.a. in liquidazione, circostanza contabilmente accertata. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato, anzitutto, che amministratrice della RA s.p.a. era AN TT, madre di AM e CE NZ;
la predetta, secondo la sentenza impugnata (pag. 3), aveva operato sul conto corrente della società, contribuendo alla spoliazione della stessa, circostanza sulla quale nulla risulta dedotto in ricorso. Quanto al ruolo di CE NZ, va detto che il capo di imputazione sub D) lo qualifica, alternativamente, come amministratore di fatto della s.p.a. e, comunque, concorrente materiale nelle condotte di cui al capo D); quest'ultimo ruolo non risulta in alcun modo contestato dalla difesa. In ogni caso, anche in riferimento alle vicende della RA s.p.a., va ricordato come la società si inserisse anch'essa nel complesso disegno di spoliazione, posto che - come emerso dalla sentenza impugnata (pag. 2 e pag. 27), la società era stata costituita il 04/06/2010 mediante conferimento dei crediti residui della RA s.r.l. verso la In Viaggi s.r.l. e la Exim Tours s.r.I.; il successivo 02/11/2010 la RA s.r.l. aveva ceduto tutte le quote della RA s.p.a. ad AM NZ dietro un non meglio specificato corrispettivo;
in ogni caso, i crediti derivanti dai contratti con i tour operators erano stati riscossi dalla RA s.p.a. per essere poi prelevati da entrambi i FR NZ a fronte di fatture per operazioni inesistenti;
anche tale ultima circostanza non risulta messa in discussione con il ricorso. In ogni caso, la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato come, anche nell'ambito della RA s.p.a., i die FR si muovessero in piena sintonia, avendo AM NZ, quale socio totalitario della s.p.a., operato su indicazioni del fratello anche in merito al passaggio dei crediti dalla s.r.l. alla s.p.a., come emerso dalle dichiarazioni del curatore fallimentare, che aveva evidenziato il collegamento delle società tra loro e, quindi, delle attività di spoliazione. Per le indicate ragioni, quindi, i ricorsi - peraltro cumulativamente articolati - vanno rigettati. Fondato appare solo il motivo inerente la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, contestato in relazione al capo D) e, quindi, relativo alla posizione dei soli AM NZ e CE Croce nzi. 6 Il Preside-.. Come noto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, "In tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti." (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403; in senso conforme, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274, secondo cui "La circostanza aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.") Nel caso in esame tale principio ermeneutico non è stato rispettato, avendo la Corte di merito fatto unicamente riferimento al sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Nuoro per l'importo di euro 952.000,00, con conseguente iscrizione di tale somma al passivo fallimentare. Su tale punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AM NZ e CE NZ, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad AM NZ ed a CE NZ, deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, oe4...... L 1, legge fallimentare, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 19/01/2024 Il Consigliere estensore