Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2003, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
24 82 /0 3 C. c. 64263 REPU BLICA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P. 2674/1986 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZFOATE RIA . B- Ntaria N. 131 TAB ALL TR IBUT AR IA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 9632/99 Dott. Giuseppe Vito TO MAGNO Consigliere Cron. 26064 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.10/02/03 Dott. Guido RAIMONDI Rel. Consigliere ee. 78752 ha pronunciato la seguente CA Milano SENT ENZA Self. 1 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CO NT SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' CIBA SRL;
. N
- intimato -
avverso la sentenza n. 3416/98 della Corte d'Appello 2003 di MILANO, depositata il 18/12/98; 386 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 novembre 1994, la società OR TO s.r.l. (già s.r.l. CIBA) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero delle finanze chiedendo il rimborso della tassa di concessione governativa per dell'iscrizione nel registro delle società, pagata nel 1986, e delle tasse per il rinnovo annuale dell'iscrizione, pagate nel 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, oltre interessi decorrenti dai singoli pagamenti effettuati. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di rimborso limitatamente alla somma di lire 3.500.000, costituente l'importo della tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione nel registro delle società pagata per il 1992, oltre interessi dalla domanda, e la respingeva per il resto. La decisione del Tribunale veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello di Milano in via principale dalla società contribuente ed in via incidentale dal Ministero delle finanze. Con l'appello principale la società OR deduceva -in primo luogo che erroneamente a suo giudizio era stata fatta applicazione dell'art. 13, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 641 sulla decadenza triennale del diritto al rimborso delle imposte indebitamente : pagate. In secondo luogo la società contribuente si doleva, in linea subordinata, della dichiarazione di decadenza in relazione, in particolare, agli anni 1988, 1989 e 1990, giacché degli importi pagati in tali anni era stata chiesta la restituzione con istanza rivolta all'Intendenza di finanza di Brescia il 26.6.1991, e quindi nel termine previsto dal citato art. 13, secondo G comma. In terzo luogo l'appellante principale si doleva del riconoscimento degli interessi con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dai singoli pagamenti, stante la natura di indebiti oggettivi dei pagamenti litigiosi e la malafede del creditore, Stato italiano. Con l'appello incidentale 1'Amministrazione - finanziaria si doleva della misura degli interessi, riconosciuti dal primo giudice nella misura di cui all'art. 1284 cod.civ. e non in quella stabilita, in tema di rimborsi di imposta, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni. Con sentenza depositata il 18 dicembre 1998, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta applicabile la triennale contestata dalla società decadenza ma riconoscendo che per le annualità contribuente, relative al 1988, al 1989 ed al 1990 il rimborso era stato tempestivamente richiesto in via amministrativa, 3 condannava il Ministero delle finanze a restituire alla liquidazione, la somma di lire società OR, in interessi - nella misura fissata 14.000.000 oltre dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni con decorrenza dalla domanda - in via amministrativa in ordine a lire 10.500.000 (somma corrispondente ai rinnovi dell'iscrizione per gli anni 1988, 1989 e 1990) e dalla domanda giudiziale in ordine a lire 3.500.000, corrispondenti al rinnovo dell'iscrizione per il 1992. Nei confronti della sentenza della Corte di appello di Milano il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico ± motivo. La società OR, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso non è fondato. Con l'unico motivo il Ministero delle finanze l'applicazione, quale jus superveniens, invoca dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, jus superveniens entrato in vigore il 1°.1.1999, con riferimento alla disposizione che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfettaria annuale per l'iscrizione di altri atti sociali. Sostiene quindi il Ministero che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, dalla somma restituenda alla società intimata deve essere detratta quella di Lire 500.000, corrispondente all'iscrizione dell'atto costitutivo e l'importo per la tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 400.000 all'anno, trattandosi di società responsabilità limitata. Inoltre, il Ministero fa valere l'applicabilità del citato art. 11 anche in relazione alla misura degli interessi, fissati nella 3 misura legale del 2,5% dal D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11.12.1998) dalla domanda al rimborso. La censura è infondata e deve essere rigettata, per le argomentazioni di seguito esposte. Con riguardo alla possibilità di tener conto, nel giudizio di cassazione, delle norme sopravvenute dopo la discussione della causa in secondo grado (cfr. Cass., Sez. III, 12 giugno 1987, n. 5162), si Osserva quanto segue. Come risulta dalla sentenza impugnata, cui il ricorso fa rinvio quanto all'esposizione di fatti di causa, l'amministrazione, attuale ricorrente, appellò 5 la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Milano l'aveva condannata al pagamento di parte della somma chiesta a rimborso dalla società OR, con gli accessori e le spese, limitatamente alla questione della misura degli interessi, riconosciuti dal primo giudice nella misura di cui all'art. 1284 cod.civ. e non in quella stabilita, in tema di rimborsi di imposta, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, senza insistere sulla tesi della legittimità della tassa in quanto non contraria al diritto comunitario. Lo jus superveniens, dunque, non è invocabile in relazione alla domanda contenuta nel motivo di ricorso, concernente la detrazione dal rimborso della somma di Lire 500.000 e di altre somme in misura forfettaria annuale, perché non compresa nei motivi di appello a suo tempo formulati dall'amministrazione finanziaria nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano. Non è quindi possibile dare ingresso in questa sede, per quanto riguarda le detrazioni in parola, alla doglianza fondata sullo jus superveniens (articolo 11, legge n. 448/1998), intervenuto dopo l'udienza di discussione in secondo grado, essendosi formato sulla questione il giudicato, ciò che preclude il riesame della questione, in conformità a costante 6 giurisprudenza, che il collegio condivide (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica materia). La doglianza, invece, è ammissibile con riguardo alla misura degli interessi, giacché, come si è detto, tale questione formava oggetto dell'impugnazione dall'amministrazioneincidentale a suo tempo proposta finanziaria. Riguardo a questo motivo di ricorso, occorre premettere che, in virtù dell'interpretazione data agli articoli 10 e 12 della direttiva del consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 20.4.1993 (nelle cause riunite C.71/91 e C.178/91), vincolante per il giudice italiano, la tassa litigiosa è da ritenere illegittima (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 11230/1994, 2992/1994) per incompatibilità con tale direttiva, limitatamente ai versamenti cc.dd. "di rinnovo" di mantenimento, previsti dall'articolo 3, 19° co., D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, citato, convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, in quanto dovuti per ciascun anno solare successivo а quello d'iscrizione, senza alcun riferimento al costo del servizio. A seguito della citata sentenza 20.4.1993 della 7 Corte di giustizia europea, l'articolo 61, co.1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, fissò in lire 500.000 la tassa forfettariamente dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese (tassa poi soppressa, a decorrere dal 1°.1.1998, in virtù dell'articolo 3, comma 138, legge 28 dicembre 1995, n. 549). L'articolo 11, legge n. 448/1998 jus superveniens invocato dalla ricorrente intese disciplinare retroattivamente, anche quanto alla misura degli interessi, la restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto a quelle indicate nel citato articolo 61, D.L. n. 331/1993, relativamente agli anni 1985-1992, precedenti la sua entrata in vigore. La Corte di giustizia delle Comunità Europee è stata più volte investita della materia in argomento (cfr. sentenze 2.12.1997, in causa C-188/95; 15.9.1998, in causa C-231/96 ed altre). Da ultimo, la sentenza 10.9.2002, in cause riunite C-216/99 e C-222/99, con ampi riferimenti ai precedenti, ha ribadito (punti 8 e 9) che "l'articolo 12 della direttiva [direttiva del consiglio 17 luglio n. 69/335/Cee, concernente le imposte indirette 1969, sulla raccolta di capitali] dev'essere interpretato nel 8 senso che i diritti di carattere remunerativo, di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo, possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali, e che l'entità di tali diritti... dev'essere calcolata in base al costo dell'operazione, ..". Con che può essere determinato forfettariamente società che specifico riferimento al caso delle possono esigere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. ६ 448/1998, la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 ed il 1992, la Corte europea ritiene (punto 55) che "spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite [dall'articolo 11 cit.] per tali operazioni [iscrizione di altri atti] abbiano о no dell'atto costitutivo remunerativo, tenuto conto dei principi carattere richiamati nei punti 8 e 9 della presente sentenza”. In proposito, il collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già ritenuto da questa Corte circa la non conformità ai criteri comunitari della tassa "di rinnovo", dovuta per gli anni solari successivi a quello d'iscrizione, mancando qualsiasi riferimento al costo del servizio (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 10231/1998, 5742/1998, 11230/1994, 2992/ 9 al contrario, circa la conformità al diritto 1994); e, comunitario, alla stregua degli stessi criteri e datane dalla corte di giustizia dell'interpretazione (sentenza 10.9.2002, cit.), della tassa europea d'iscrizione dovuta dalle società per il primo anno, in corrispondenza al costo effettivo dell'operazione, che può essere determinato anche forfettariamente. Discende da questa premessa che la disposizione contenuta nell'articolo 11, legge n. 448/1998, deve Си ritenersi conforme alla direttiva 69/335/Cee limitatamente alla parte in cui esclude dal rimborso la tassa d'iscrizione, anche se fissata forfettariamente;
essendo invece senz'altro in contrasto con la menzionata direttiva, e quindi non applicabile, l'esclusione dal rimborso dell'importo forfettario, variabile in funzione del tipo di società, stabilito per gli anni successivi a quello d'iscrizione (Cass. nn. 15081/2001, 7176/1999, 5354/1999, 4149/1999, 3097/1999). Il rilievo, evidentemente, riguarda anche la disciplina degli interessi inerenti alle due categorie di rimborsi. L'amministrazione ricorrente, tuttavia, non ha dedotto che l'effettivo servizio d'iscrizione della società nel registro delle imprese, cui corrisponde 10 l'importo di Lire 500.000, sarebbe stato effettuato in una delle annualità cui si riferisce la richiesta di rimborso, esponendo anzi - con rinvio alla narrativa della sentenza impugnata che la tassa di iscrizione - per il primo anno riguardava il 1986, cioè un'annualità in relazione alla quale la domanda della contribuente è stata rigettata con statuizione oramai passata in cosa giudicata. La doglianza in esame deve essere, quindi, disattesa perché, essendo stata ritenuta la natura non remunerativa degli importi successivi alla prima annualità, l'intero regime dei rimborsi stabilito per tali importi dalla normativa del 1998 si deve ritenere non compatibile con il diritto comunitario, e di conseguenza non applicabile. Segue alle svolte considerazioni il rigetto del ricorso. Non c'è luogo alla liquidazione di spese per questo grado del giudizio, non essendosi costituita in questa sede la società contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 SUPBER febbraio 2003. Il consigliere est. Il Presidente Guido Ro Bruno Saccucci Guido Raimondi STTATO IN CANCELLERIA ист IL CANCELLIERE C1 Go Amaldo Casano Oggi. ELLIERE C RN Casano A A