Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
el 70311 A CORTE S04277/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT AN CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13849/00 * Dott. Giovanni OLLA Cron. 999944 Consigliere Dott. Stefano MONACI - Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE Ud.11/10/01 - Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 70311N. sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA RA FF, elettivamente VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE DI DUCA, difeso dall'avvocato LIVIO PROVITERA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 - - nonchè contro 1973 -1- : UFF ENTRATE VELLETRI;
intimato avverso la sentenza n. 197/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo RA RA ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del Registro di Velletri a seguito della perdita dei benefici fiscali di cui alla legge n. 118/1985, e relativi all'acquisto di un appartamento. La Commissione tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non sottoscritto da un difensore tecnico, pur essendo la controversia di valore superiore a lire 5.000.000. Ha proposto ricorso la RA deducendo quattro motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione, erronea e falsa applicazione della norma di cui all'art. 18, comma 2 e 3 del d.lgs. n.546/92 in quanto il ricorso introduttivo, pur se è stato sottoscritto da essa ricorrente, contiene in sede di conclusioni il mandato al coniuge avv. Domenico Zuccalà, che ha sottoscritto. Ha sostenuto che in primo grado è stata assistita da un avvocato, al quale peraltro la Segreteria del Giudice di appello ha indirizzato le comunicazioni di rito, pur in costanza di sua contumacia. Il resistente ha sostenuto l'infondatezza del mezzo in quanto il mandato esige la certificazione dell'autografia della parte, certificazione che nella specie è mancata. Ritiene la Corte che la doglianza della ricorrente è infondata poiché il ricorso introduttivo è stato firmato da RA RA, ma non è stato firmato dall'avvocato, pur essendo la controversia di valore superiore a lire cinque milioni di lire. E' vero che nell'atto vi è una delega all'avvocato a “trattare la pratica in mio luogo”, ma è altresì vero che nella specie: a)non vi è la certificazione dell'avvocato, necessaria per attestare la riconducibilità del mandato al mandante;
- b)l'atto non è stato sottoscritto dall'avvocato, per cui non è a lui riconducibile. In tale contesto di fatto, allora, correttamente il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12 d.lgs. n.546/92, che al primo, comma prevede la regola generale secondo la quale le parti "devono" essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, e che al quinto comma prevede una deroga solo per le controversie di valore inferiore a lire cinque milioni. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 636/72 in quanto l'ufficio non ha previamente notificato l'atto di accertamento, necessario per negare i benefici per la prima casa. Con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione triennale del diritto dell'Amministrazion assenza di un formale atto di revoca delle agevolazioni fiscali richieste dalla contribuente. Con il quarto motivo ha esplicitato le ragioni di merito a sostegno della richies agevolazione per la prima casa. Ritiene la Corte che la conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso origina assorbente rispetto alle doglianze contenute in questi tre mezzi ed è quindi ostativa ad un valutazione. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 2.150.000, di cui lire 2.000.000 per onorario, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il giorno 11. 10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Olla IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO ST Oggi 25 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 NZ ST