Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
È viziata, per insufficienza della motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito (nel caso di specie, al fine di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio) si sia limitato ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico, assumendo che la consulenza era stata elaborata adottando un convincente metodo sintetico - comparativo, in quanto la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, ai fini di consentire un controllo sulla congruità della motivazione.
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Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRILE DELL'AQUILA, in persona del Commissario pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO GOIRAN 10, presso l'avvocato LUCIA GULINO, rappresentato e difeso dall'avvocato NC SILVESTRI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI NE, PA RO TO RM, PA SA, PA NC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 25291/00 proposto da:
TI NE, PA RO, PA SA, PA NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A RIBOTY 23, presso l'avvocato CARLO CECCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato CESIDIO GUALTIERI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
CONSSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AQUILA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 190/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 22/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente l'Avvocato Gualtieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.4.1992 DE IO, ES TT, ES OL, ND OL e NC OL esponevano che con decreto del 25.9.1982 il Prefetto dell'Aquila aveva espropriato in favore del Conzorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale dell'Aquila il terreno indicato in catasto alla Partita 4363, FI. 30, mappale 691 di mq.
1.114 intestato ad Alessandrina Pezzopane, loro dante causa, e che con lo stesso provvedimento era stata determinata un'indennità provvisoria e di acconto. Poiché non era stata ancora determinata l'indennità definitiva convenivano avanti al Tribunale dell'Aquila il Consorzio, chiedendone la condanna alla corresponsione dell'indennità di espropriazione e di quella per l'occupazione legittima. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza del 26.4.1997 rigettava la domanda, compensando le spese. Proponevano impugnazione ES TT, ES OL, nonché DR e NC OL, questi ultimi due anche quali eredi di DE IO.
Si costituiva il Consorzio, sostenendo la congruità della stima. Con sentenza del 18.4-22.6.2000 la Corte d'Appello dell'Aquila determinava l'indennità di espropriazione in L.
8.751.000 in luogo della minor somma di L.
1.114.000 depositata per tale titolo, disponendo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di esproprio, e condannando il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.
Dopo aver osservato che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda sul rilievo che non sarebbe stato depositato il decreto di esproprio, senza considerare che non ne era contestata l'esistenza, risultante peraltro anche dalla consulenza tecnica, e che comunque era stato prodotto nel presente grado, rilevava la Corte d'Appello la natura edificatoria e non agricola del terreno espropriato in base alla destinazione di zona industriale - D - conferita dal PRG ai sensi del D.M. 2.4.1968, richiamando così i criteri previsti dall'art. 5 bis della Legge 359/92 ed applicando la stima operata dal C.T.U. con metodo sintetico comparativo, senza la decurtazione del 40% in mancanza di una congrua offerta agli espropriati. Riteneva infine non dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea, non risultando che una tale occupazione vi fosse stata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale dell'Aquila, deducendo due motivi di censura.
Resistono con controricorso ES TT, ES OL e NC OL che propongono anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Del pari pregiudizialmente è il caso di osservare che alla sentenza della Corte d'Appello deve riconoscersi validità ed efficacia sia sotto il profilo processuale che sostanziale, nonostante sia stata pronunciata in sede di gravame in materia in cui è prevista la speciale competenza in unico grado della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 19 della Legge 865/71. La sua pronuncia infatti è frutto di un giudizio autonomamente svoltosi in quella sede e che ha riguardato l'intera domanda in quanto il Tribunale l'aveva rigettata su una questione di carattere preliminare (mancato deposito del decreto di esproprio), superata invece dalla Corte di merito, con la conseguenza che può ritenersi perfettamente assimilabile ad una decisione adottata nel rispetto della competenza prevista dal richiamato art. 19.
Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale dell'Aquila denuncia mancata applicazione dell'art. 5 bis della Legge 359/92, lamentando che la Corte d'Appello abbia attribuito natura edificatoria anziché agricola al terreno in questione con riferimento alla data di emissione del decreto di esproprio avvenuta nel 1982, senza considerare che ai fini della valutazione della edificabilità delle aree devono essere tenute presenti le possibilità legali ed effettive esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che detto momento coincide per le aree industriali con quello dell'adozione da parte degli stessi Consorzi del Piano Regolatore Territoriale, avvenuta nel caso in esame con delibera n. 37 del 28.9.1973 del Comitato Direttivo, vale a dire quando i terreni avevano ancora una destinazione agricola all'interno del P.R.G. del Comune dell'Aquila.
Sostiene che in ogni caso mancava l'altro elemento essenziale costituito dalla edificabilità di fatto.
La censura, che appare basata unicamente sul dato temporale cui far riferimento ai fini della determinazione della natura del terreno espropriato, è infondata.
È principio ormai consolidato infatti che, ai fini di una tale valutazione e della conseguente determinazione della relativa indennità, devesi far riferimento al momento di emissione del decreto di esproprio.
Nè può condividersi il diverso riferimento, operato dal ricorrente, al momento dell'adozione del Piano Regolatore Territoriale del 28.9.1973, con espresso richiamo alla previsione contenuta nell'art. 5 bis comma 3 della Legge 359/92 che considera ai fini della valutazione delle aree edificabili il "momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio". Con tale inciso infatti non si è inteso operare uno spostamento temporale per la determinazione del valore del bene espropriato, ma solo ribadire il principio della irrilevanza del vincolo espropriativo nell'accertamento di tale valore.
In tal senso del resto si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 16.12.1993, ribadendo un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
Correttamente pertanto la Corte d'Appello, nella determinazione della natura dell'area espropriata, ha fatto riferimento alla data del decreto di esproprio, vale a dire al momento del verificarsi della vicenda ablativa.
Del pari infondato è l'ulteriore profilo della censura in esame con cui si sostiene che per ritenere di natura edificatoria l'area espropriata devono concorrere sia l'edificabilità legale che l'edificabilità di fatto in base alla previsione del comma 3 dell'art. 5 bis sopra richiamato che alle "possibilità legali ed effettive fa riferimento".
Al riguardo è sufficiente richiamare il diverso orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. Un. 172/01) che considera prevalente e sufficiente il parametro della edificabilità legale ed attribuisce rilievo suppletivo a quello della edificabilità di fatto invocabile solo in assenza di pianificazione urbanistica ovvero, in via complementare, agli effetti della determinazione, del concreto valore di mercato dell'area espropriata.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'Appello, nell'applicare il metodo sintetico- comparativo ai fini della valutazione dell'area espropriata, si è adeguata alla C.T.U. che si era limitata ad una descrizione dei luoghi senza alcun riferimento agli atti di vendita riguardanti terreni muniti di analoghe caratteristiche che avrebbero potuto costituire un valido riscontro.
La censura è fondata.
La Corte d'Appello, nel richiamare ai fini della concreta determinazione dell'area espropriata la stima espressa dal C.T.U., ha ritenuto di aderirvi in quanto elaborata con metodo sintetico- comparativo che considera "convincente e congruente". La correttezza del metodo usato - certamente da preferire rispetto a quello analitico allorché sia possibile avvalersi delle indicazioni riguardanti aree omogenee - non esime però il giudice dall'indicare i dati obiettivi su cui ha basato la sua valutazione comparativa al fine di consentire un controllo sulla congruità della sua motivazione.
L'incensurabilità in sede di legittimità delle valutazioni compiute dal giudice di merito non esclude infatti il controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati al fine di rendere possibile la verifica sul processo logico seguito per accertarne la coerenza.
A tale esigenza non risponde la sentenza impugnata che si è limitata a richiamare le conclusioni dell'ausiliario, senza operare alcun riferimento specifico ad atti di vendita relativi ad immobili della zona aventi caratteristiche analoghe e senza fornire alcuna risposta alle deduzioni degli espropriati espresse con l'ausilio del loro consulente tecnico. L'accoglimento del presente motivo comporta l'assorbimento di entrambi i motivi del ricorso incidentale. Il primo riguarda, infatti, una pretesa accessoria (art. 1224 C.C.) che deve essere esaminata nell'ambito della determinazione della richiesta indennitaria;
il secondo, con cui si pretende di avvalorare un'interpretazione degli artt. 48 e 55 della Legge n. 2359 del 1865 - relativi al deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti delle somme riconosciute a titolo di indennità - che ne consentirebbe un'applicazione limitata alla fase amministrativa, riguarda sostanzialmente le modalità di pagamento e presuppone, quindi, anch'esso il preventivo accertamento delle indennità. L'impugnata sentenza deve essere, pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo. Dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003