Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 33268
CASS
Sentenza 13 giugno 2013

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Massime1

In caso di riconoscimento del vizio parziale di mente, la diminuzione di pena deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza sulla genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l'autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2013, n. 33268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33268
Data del deposito : 13 giugno 2013

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