CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2023, n. 45365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45365 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento nei confronti di AN TI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Mantova in data 29/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE RR, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 369/2022 emessa il 29/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, sull"accordo delle parti, ha applicato a TI AN la pena finale di 8 mesi di reclusione più la pena pecuniaria per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 424 cod. peni. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, Penale Sent. Sez. 1 Num. 45365 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/10/2023 con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto come danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen. invece che come incendio ai sensi dell'art. 423 cod. pen. Dalla lettura del capo di imputazione emergerebbe che la condotta posta in essere dall'imputato avrebbe dovuto essere correttamente qualificata come incendio doloso, avendo essa prodotto un concreto e grave pericolo per la pubblica incolumità ricavabile: a) dalla tipologia delle abitazioni coinvolte - due palazzine di città destinate a civile abitazione;
b) dall'entità dell'evento lesivo: incendio di vaste proporzioni, sedato solo grazie all'intervento immediato di plurime squadre di vigili del fuoco;
c) dal pericolo grave e imminente per l'incolumità fisica dei numerosi residenti evacuati immediatamente;
d) dalle conseguenze durature per il danno strutturale recato alle suddette abitazioni con conseguente loro inagibilità. Il fatto sarebbe dovuto essere qualificato come il più grave delitto di incendio volontario, con quanto ne consegue in tema di trattamento sanzionatorio. 3. In data 11/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione» (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità «il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è costituito dall'elemento 2 psicologico del reato». Infatti, nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta;
mentre il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà ch cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente» (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258942 - 01). 3.1. Orbene, dal capo di imputazione emerge che la condotta ascritta all'imputato - il quale «appiccava il fuoco a cumuli di masserizie e materiali misti (materassi mobilio) accatastati nel seminterrato di due palazzine residenziali ubicate in via Vivanti, provocando l'incendio di vaste dimensioni delle stesse con conseguenti lesioni strutturali ed evacuazione degli abitanti» - sia stata commessa «al solo scopo di danneggiare la cosa altrui». Ne consegue che, dovendo la correttezza della qualificazione essere apprezzata, secondo quanto detto in precedenza, a partire dal contenuto della contestazione (e non avendo, in ogni caso il Procuratore generale territoriale dimostrato, mediante le opportune allegazioni, che tale qualificazione fosse manifestamente infondata), la circostanza che la condotta fosse stata realizzata «al solo scopo di danneggiare la cosa altrui» impone di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ostando la natura di parte pubblica del ricorrente alla condanna al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
o Rigetta il ricorso. Così deciso in data 4/10/2023 Il Consigliere estensore t e n 1.)tut
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE RR, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 369/2022 emessa il 29/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, sull"accordo delle parti, ha applicato a TI AN la pena finale di 8 mesi di reclusione più la pena pecuniaria per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 424 cod. peni. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, Penale Sent. Sez. 1 Num. 45365 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/10/2023 con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto come danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen. invece che come incendio ai sensi dell'art. 423 cod. pen. Dalla lettura del capo di imputazione emergerebbe che la condotta posta in essere dall'imputato avrebbe dovuto essere correttamente qualificata come incendio doloso, avendo essa prodotto un concreto e grave pericolo per la pubblica incolumità ricavabile: a) dalla tipologia delle abitazioni coinvolte - due palazzine di città destinate a civile abitazione;
b) dall'entità dell'evento lesivo: incendio di vaste proporzioni, sedato solo grazie all'intervento immediato di plurime squadre di vigili del fuoco;
c) dal pericolo grave e imminente per l'incolumità fisica dei numerosi residenti evacuati immediatamente;
d) dalle conseguenze durature per il danno strutturale recato alle suddette abitazioni con conseguente loro inagibilità. Il fatto sarebbe dovuto essere qualificato come il più grave delitto di incendio volontario, con quanto ne consegue in tema di trattamento sanzionatorio. 3. In data 11/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Va premesso che «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione» (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità «il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è costituito dall'elemento 2 psicologico del reato». Infatti, nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta;
mentre il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà ch cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente» (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258942 - 01). 3.1. Orbene, dal capo di imputazione emerge che la condotta ascritta all'imputato - il quale «appiccava il fuoco a cumuli di masserizie e materiali misti (materassi mobilio) accatastati nel seminterrato di due palazzine residenziali ubicate in via Vivanti, provocando l'incendio di vaste dimensioni delle stesse con conseguenti lesioni strutturali ed evacuazione degli abitanti» - sia stata commessa «al solo scopo di danneggiare la cosa altrui». Ne consegue che, dovendo la correttezza della qualificazione essere apprezzata, secondo quanto detto in precedenza, a partire dal contenuto della contestazione (e non avendo, in ogni caso il Procuratore generale territoriale dimostrato, mediante le opportune allegazioni, che tale qualificazione fosse manifestamente infondata), la circostanza che la condotta fosse stata realizzata «al solo scopo di danneggiare la cosa altrui» impone di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ostando la natura di parte pubblica del ricorrente alla condanna al pagamento delle spese processuali. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
o Rigetta il ricorso. Così deciso in data 4/10/2023 Il Consigliere estensore t e n 1.)tut