Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
A seguito della sopravvenuta revoca della misura provvisoria dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in cassazione avente ad oggetto il provvedimento di rigetto della opposizione - proposta ai sensi dell' art. 667 cod. proc. pen.- avverso l'ordinanza di reiezione dell'incidente di esecuzione nei confronti della misura provvisoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 44602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44602 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
4460 2/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CONTI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1455 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 8027/2015 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI - Rel. Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAS NATURAL ITALIA SPA GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA SPA GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA avverso l'ordinanza n. 12/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del : 02/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galta che ha you auss for le ma rche de vou. Udit i difensor Avv.; дө Ritenuto in fatto e diritto 1. Le società ricorrenti, tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale, impugnano la decisione indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione ex art. 667 cod. proc.pen. proposta avverso la reiezione dell'incidente di esecuzione interposto dalle dette società e volto alla revoca della amministrazione giudiziaria resa ai sensi del comma II dell'art. 34 DLVO 159/11 dal Tribunale locale.
2. Nel ricorso si prospetta sia la violazione del disposto di cui all'art. 34 del Decreto già citato, sia l'integrale assenza della motivazione rispetto a diversi snodi critici destinati ad inficiare il portato del decreto applicativo della amministrazione giudiziaria disposta in danno delle compagini ricorrenti.
3. Con requisitoria scritta la Procura Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.1. Con note difensive depositate il 28 luglio 2015 la difesa delle tre ricorrenti ha replicato alla requisitoria ed alle conclusioni della Procura Generale.
4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Va in primo luogo ribadita la correttezza della trafila processuale sfociata nel provvedimento impugnato secondo le linee, puntualmente tracciate dalla difesa delle ricorrenti, dell'incidente di esecuzione (avverso la misura provvisoria dell' amministrazione giudiziaria) e della conseguente opposizione ex art. 667 cod.proc.pen. avverso la reiezione del primo.
4.1. Sul punto la novella introdotta dal codice antimafia nulla ha modificato rispetto al dato normativo pregresso, risultando il decreto di cui al comma II dell'art. 34 del citato decreto legislativo, atto non immediatamente inserito tra quelli impugnabili giusta il combinato disposto di cui agli artt 27 e 34 comma VII stesso decreto (sulla indifferenza della novella rispetto al precedente orientamento espresso da questa Corte in punto alla proponibilità dell'incidente di esecuzione avverso le misure, quale quella di specie, provvisoriamente adottate in funzione della confisca di prevenzione, vedi da ultimo Sez. 2, n. 4400 del 13/01/2015 - dep. 30/01/2015, Ambrosio, Rv. 262373).
5. Tanto precisato va poi rimarcato che la misura in contestazione si connota, al pari del sequestro ex artt 20 e ss del decreto 159/11, per la sua natura anticipatoria e strumentale rispetto alla possibile confisca di prevenzione;
considerazione, questa, che ne disvela al contempo l'evidente provvisorietà, дя risultando il relativo provvedimento destinato a cedere il passo alla confisca o a perdere integralmente di efficacia in caso di revoca adottata dal Tribunale entro le cadenze temporali imposte perentoriamente dal comma VII dell'art. 34 più volte richiamato.
5.1. Va da sé, dunque, che l'intervenuta revoca del provvedimento anticipatorio per l'insussistenza dei presupposti utili alla confisca rende privo di interesse l'originario incidente di esecuzione originariamente interposto e le successive derive processuali di verifica, di merito e legittimità, inerenti la correttezza della decisione di reiezione dell'incidente stesso.
6. Nel caso, come accertato d'ufficio da questa Corte, il provvedimento di amministrazione giudiziaria reso ai sensi dell'art 34 comma II D.LVO 159/11, posto a fondamento dell'incidente di esecuzione e della conseguente opposizione ex art. 667 cod. proc.pen. rigettata dal Tribunale con la decisione fatta oggetto del ricorso che occupa, è stato revocato dallo stesso Tribunale con decisione assunta il 21 maggio 2015, resa ai sensi del comma VII del citato articolo 34. 6.1. Tanto, in ragione di quanto sopra osservato, depriva di interesse il ricorso volto a contrastare la misura genetica, non ravvisando la Corte valide ragioni per ascrivere attualità alla verifica di legittimità invocata nell'occasione, neppure segnalate, peraltro, dalla difesa delle ricorrenti, con le note allegate in atti, successive alla data di comunicazione alla stessa del provvedimento di revoca.
6.2. Né, infine, assume rilievo la circostanza in forza alla quale alla revoca ha fatto seguito il controllo giudiziario disposto ai sensi del comma VIII dell'art. 34 del DLVO 159/11. Quest'ultima costituisce, infatti, una misura a se stante, resa a supporto delle emergenze ricavate in esito agli approfondimenti di indagine espletati dopo il provvedimento di amministrazione di cui al comma II del citato art. 34 TU, tanto da risultare autonomamente impugnabile in appello grazie a quanto oggi esplicitamente precisato dall'ultimo periodo del comma VII della norma in disamina grazie alla novella apportata dal DLVO 153/14. La ragione della declaratoria di inammissibilità legittima l'esonero delle ricorrenti dalla condanna alle spese del grado.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 14 settembre 2015 Il Consigliere estensore il Presidente Giovanni Conti Benedetto Paternò Raddusa DEPOSITATO IN CANCELLERIA spate Res Grub L - 4 NOV 2015 DICA M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Flera Esposito P U E N O