Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 44602
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Sentenza 15 settembre 2015

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A seguito della sopravvenuta revoca della misura provvisoria dell'amministrazione giudiziaria disposta nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 34 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in cassazione avente ad oggetto il provvedimento di rigetto della opposizione - proposta ai sensi dell' art. 667 cod. proc. pen.- avverso l'ordinanza di reiezione dell'incidente di esecuzione nei confronti della misura provvisoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 44602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44602
    Data del deposito : 15 settembre 2015

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