Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 3912
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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In tema di misure di prevenzione personali, il decreto emesso, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dal Presidente del Tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno, è ricorribile per cassazione, pur non essendone espressamente prevista l'impugnabilità, in quanto comporta limitazioni alla libertà di movimento e quindi è equiparabile ai provvedimenti sulla libertà personale che sono ricorribili per cassazione in forza del principio sancito dall'art. 111 Cost. (Nella specie, poiché il provvedimento interinale sanciva l'obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, la Corte si è limitata a rettificare il decreto, sul rilievo che la sua durata era per legge limitata fino a quando non fosse divenuta esecutiva la misura di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 3912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3912
    Data del deposito : 16 gennaio 2004

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