Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, il decreto emesso, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dal Presidente del Tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno, è ricorribile per cassazione, pur non essendone espressamente prevista l'impugnabilità, in quanto comporta limitazioni alla libertà di movimento e quindi è equiparabile ai provvedimenti sulla libertà personale che sono ricorribili per cassazione in forza del principio sancito dall'art. 111 Cost. (Nella specie, poiché il provvedimento interinale sanciva l'obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque, la Corte si è limitata a rettificare il decreto, sul rilievo che la sua durata era per legge limitata fino a quando non fosse divenuta esecutiva la misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 16/01/2004
1. Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 64
3. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 038750/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT ON;
avverso il decreto con cui il 18 agosto 2003 il tribunale di Palermo gli ha applicato provvisoriamente - per il tempo intercorrente fino all'udienza del 24 settembre 2003 - "la misura di prevenzione a carattere personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque ed ha disposto il sequestro dei beni immobili" elencati nel menzionato provvedimento;
letto il ricorso con il quale NO si duole dell'applicazione provvisoria della misura predetta, consentita soltanto a seguito di udienza e di citazione delle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Il ricorso è infondato.
Reputa il collegio, innanzi tutto, di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui (sez. 1^ sent. 0 2771 del 12/09/1991 c.c. 18/06/1991 rv. 188158 ric. Barbaro) "pur non essendo prevista espressamente l'impugnabilità del decreto emesso ex art. 6 della legge n. 1423 del 1956 dal Presidente del Tribunale nella pendenza del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, è indubbio che esso comporta limitazioni alla libertà di movimento e, quindi, è equiparabile ai provvedimenti sulla libertà personale, in ogni caso ricorribili per Cassazione per il generale principio sancito dall'art. 111 Cost.". Nella specie il ricorrente si duole dell'applicazione provvisoria della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Invero, leggendo attentamente il provvedimento impugnato, si rileva che la misura applicata è quella del soggiorno obbligato e non quello della predetta misura, indicata nel dispositivo in modo improprio ma con chiaro ed esplicito riferimento unicamente al soggiorno medesimo.
La menzione della durata di cinque anni è chiaramente superflua, poiché il limite del provvedimento temporaneo è dato dal dettato dell'art. 6, che ne limita espressamente la durata "fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione". In tal senso va, quindi, interpretato il decreto impugnato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004