Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
La disciplina del condono edilizio, prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv., con modd. in legge 24 novembre 2003, n. 326), non è applicabile alle costruzioni ad uso diverso da quello residenziale. (Nella specie la Corte ha disatteso la tesi, fondata sulla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699, secondo cui sono condonabili tutte le opere, "ab origine" prive di titolo abilitativo, residenziali e non).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
7 62 /1 1 UDIENZA C.C. DEL 2/12/2010 Sentenza n. 1820 лого
R.G. N. 10346/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
4
Composta dagli Ill. mi Signori
-dott. Giuliana Ferrua Presidente
-dott. Alfredo M. Lombardi Consigliere
-dott. Giovanni Amoroso Consigliere
-dott. Elisabetta Rosi Consigliere
-dott. Santi Gazzara Consigliere DEPOSITATA IN CANCELLERIA Di il 1 4 GEN. 2011 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE Luana Mariani
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E
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L
SENTENZA +
Sul ricorso proposto da OC AT, nata a [...] il [...]
OC NA, nata a [...] il [...]
Avverso la ordinanza resa dalla Corte di Appello di Salerno in data 14/1/2010
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione fatta dal consigliere Santi Gazzara;
Osserva
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La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14/1/2010, ha rigettato la istanza avanzata da OC NA e OC AT, tendente ad ottenere la sospensione o l'annullamento della ingiunzione a demolire le opere abusivamente edificate, resa dalla Procura Generale di Salerno in data 1/4/09.
Propongono ricorso per cassazione le interessate a mezzo del loro difensore, con i seguenti motivi:
-la motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione è errata, in quanto frutto di una non attenta lettura delle disposizioni normative in materia, rilevato che secondo il dettato di cui all'art. 4 della
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2699, del 7/12/05, sono considerate condonabili tutte le opere, ab origine prive di titolo abilitativi, residenziali e non. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il discorso giustificativo, svolto a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza di sospensione o annullamento dell'ordine di demolizione, si palesa del tutto logica e corretta. Il decidente ha evidenziato come dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle informative pervenute dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, nonché dalle sentenze acquisite, sia inequivocamente emerso che l'opera, abusivamente edificata, ha destinazione commerciale, per cui non è condonabile.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in maniera continuativa ed uniforme, che in tema di condono edilizio, i procedimenti penali per violazioni edilizie relative alle nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza del termine per la presentazione del condono, alla sospensione prevista dall'art. 44, L. 47/85, cui rinviano le disposizioni di cui al d.L.
269/03, convertito in L. 326/03, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 269 limita l'applicazione del condono de quo alle sole costruzioni residenziali ( ex plurimis Cass. 19/1/07, n. 8067; Cass. 18/11/03, n. 3358 ).
Inconferente, pertanto, si rivela la censura mossa in ricorso, visto che il disposto normativo non lascia adito a dubbi, né può risultare modificato da una circolare ministeriale. Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che OC AT e OC NA abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le stesse, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., devono essere condannate al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 2/12/2010.
Il consigliere estensore Il Presidente
(Mott. Santi Gazzara) (dott. Giuliana Ferrua )