Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 2
Poiché il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questione di merito, con tale gravame sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevato che la impugnazione "per saltum", proposta, quindi, avverso sentenza appellabile, era fondata sulla asserita mancata assunzione di una prova decisiva, ha convertito il ricorso in appello).
In tema di falsa attestazione di generalità rese a pubblico ufficiale, la incertezza sulla identità anagrafica dell'indagato o dell'imputato non pregiudica il compimento di atti nel procedimento penale, sempre che l'identità fisica dello stesso sia certa e processualmente controllabile in qualsiasi stato e grado. Ciò avviene principalmente con l'assunzione di quei rilievi che rendono possibile "ex post" la esecuzione della sentenza nei confronti dell'effettivo responsabile. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti dell'imputato, del quale erano ignote le generalità, non era stato effettuato alcun accertamento per definirne la identità fisica, ha convertito in appello il ricorso proposto dal PM, che aveva impugnato la sentenza con la quale il pretore aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen., assumendo di non essere in grado di stabilire se lo stesso avesse fornito generalità false o vere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 18.1.99
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere N.92
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N.27419/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza del 21.2.97 emessa dal Pretore di Genova nei confronti di OD LA, nato il [...] a [...]-Albania Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona della dott.ssa Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OD LA è stato assolto dal Pretore di Genova perché il fatto non sussiste dal reato previsto dall'art.495 cod. pen., contestatogli per aver dichiarato generalità diverse presso la Questura di Genova, in sede di identificazione, in data 7 maggio e 16 luglio 1994. La sentenza ha sostenuto che è vero che l'impossibilità di attribuire all'imputato le esatte generalità non pregiudica l'azione penale, ma è anche vero che il principio trova applicazione soltanto nell'ipotesi di "identità tra persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica". Nella fattispecie, non era possibile instaurare un valido rapporto processuale in quanto era impossibile stabilire se e quali generalità dichiarate fossero vere e quali false.
La Procura Generale ricorre e deduce la violazione degli artt.606 lett.b) e c) cpp, per l'erronea applicazione dell'art.495 c.p. e per la "manifesta illogicità della motivazione" dell'assoluzione, fondata sul non congruo ragionamento dell'abnormità di una condanna per l'impossibilità di stabilire quali generalità dichiarate fossero false.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art.569, primo e terzo comma, c.p.p. il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, soltanto per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito. Di conseguenza come prescrive la norma, con tale mezzo di gravame sono proponibili soltanto motivi diversi da quelli indicati nell'art.606, primo comma, lett.d) ed e)c.p.p. Infatti, nell'ipotesi d'impugnazione proposta avverso sentenza appellabile, per mancanza assunzione di prova decisiva o per vizi di motivazione, il ricorso deve essere convertito in appello. Ovviamente, l'individuazione del vizio prescinde dal nomen iuris indicato nell'atto, essendo necessario ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che il principio della conversione non è operante, al di là di ogni richiamo formale, qualora, per il contenuto essenziale delle censure l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, non incidente sulla prova ne' sulla motivazione.
Ora, è vero che l'incertezza sulle generalità anagrafiche dell'imputato, quando ne sia certa l'identità fisica non pregiudica a norma dell'art.66, comma 2, c.p.p., il compimento di alcun atto della autorità procedente e, quindi, ne' l'esercizio dell'azione penale ne' la valida costituzione del rapporto processuale. L'eventuale errore sulle generalità può essere sanato, infatti, con la procedura di correzione degli errori materiali, anche in sede di esecuzione, a norma degli artt.130 e 668 c.p.p. È anche vero, tuttavia, che la richiamata norma postula che l'identità fisica dell'imputato, sia quale parte necessaria del processo, sia, come soggetto al quale viene in concreto attribuito il fatto-reato, sia certa e processualmente accertata-il che avviene, prevalentemente, con i rilievi foto-dattiloscopici-onde rendere possibile, ex post, la correzione dell'errore ed evitare che la sentenza venga eseguita nei confronti di altra personaportatrice delle generalità attribuite al colpevole. La certezza presupposta dalla norma deve essere formale, processuale e processualmente controllabile in qualsiasi stato e grado, ed anche in executivis, a prescindere dalle dichiarazioni dei testi e dei verbalizzanti, che, per loro natura, non possono riprodurre, in termini di oggettiva verità, riscontrabile anche dall'ufficio, l'identità fisica dell'imputato.
Ovviamente, la questione della certezza della identità fisica implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito. Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, il ricorso deve essere convertito in appello perché pro pone, in modo formale e sostanziale, come esposto in narrativa, la "manifesta illogicità della motivazione" e, implicitamente, la questione dell'accertamento dell'identità fisica dell'imputato.
In conseguenza, va disposta la trasmissione degli atti al competente giudice d'appello.
P. Q. M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 18 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999