Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 2343
CASS
Sentenza 18 gennaio 1999

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Poiché il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questione di merito, con tale gravame sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevato che la impugnazione "per saltum", proposta, quindi, avverso sentenza appellabile, era fondata sulla asserita mancata assunzione di una prova decisiva, ha convertito il ricorso in appello).

In tema di falsa attestazione di generalità rese a pubblico ufficiale, la incertezza sulla identità anagrafica dell'indagato o dell'imputato non pregiudica il compimento di atti nel procedimento penale, sempre che l'identità fisica dello stesso sia certa e processualmente controllabile in qualsiasi stato e grado. Ciò avviene principalmente con l'assunzione di quei rilievi che rendono possibile "ex post" la esecuzione della sentenza nei confronti dell'effettivo responsabile. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti dell'imputato, del quale erano ignote le generalità, non era stato effettuato alcun accertamento per definirne la identità fisica, ha convertito in appello il ricorso proposto dal PM, che aveva impugnato la sentenza con la quale il pretore aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen., assumendo di non essere in grado di stabilire se lo stesso avesse fornito generalità false o vere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/1999, n. 2343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2343
    Data del deposito : 18 gennaio 1999

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