Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 23941
CASS
Sentenza 30 aprile 2009

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Massime1

Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo fiscale correlato, in caso di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza dell'autoveicolo, per assenza del requisito del danno patrimoniale per l'Amministrazione tributaria.

Commentario1

  • 1L’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, per effetto dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., è ancora sanzionabile penalmente?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2016

    Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 23941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23941
Data del deposito : 30 aprile 2009

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