Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dello Stato, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo fiscale correlato, in caso di falsificazione materiale del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza dell'autoveicolo, per assenza del requisito del danno patrimoniale per l'Amministrazione tributaria.
Commentario • 1
- 1. L’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, per effetto dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., è ancora sanzionabile penalmente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2016
Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 23941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23941 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 30/04/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 1861
Dott. MANNA AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 005588/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NI LV, N. IL 10/05/1964;
avverso SENTENZA del 10/06/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BA AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 10 giugno 2003 con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Reggio Calabria del 20 marzo 2000, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 per il reato di cui agli artt. 56, 640 c.p. A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art.640 c.p.. Il ricorrente ripropone la censura secondo la quale l'affermazione di responsabilità è stata basata su una erronea valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie ad affermare il reato di tentata truffa.
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di tentata truffa;
in particolare per quanto riguarda la reale disponibilità del mezzo.
c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di falso, funzionale alla configurazione della tentata truffa.
d) Violazione di legge dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) derivante dall'erronea applicazione di legge e vizio motivo sul calcolo della pena.
Il ricorrente censura il calcolo della pena, denunciando che le stesse condotte sono state più volte calcolate ai fine della determinazione finale della pena inflitta.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti in varie circostanze avuto modo di affermare che l'esposizione sul parabrezza della autovettura del disco contrassegno materialmente falsificato unitamente alla ricevuta, integra il reato di truffa consumata, in quanto l'agente, facendo risultare l'adempimento dell'obbligo fiscale, si è sottratto al pagamento del maggior importo dovuto all'erario (Cass., Sez. 2, 28 settembre 1989, Zito;
Cass., Sez. 2, 14 novembre 1989, Scarcelli). Tuttavia tale orientamento, pur avallato da una pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 21 giugno 1986, Giovannelli), è stato seguito da opposte decisioni anche in epoca successiva (v., ad es., Cass., Sez. 2, 9 maggio 1989, De Cesare;
Cass., Sez. 2, 30 giugno 1988, Riccucci). Questa Corte ritiene infatti che occorra partire dalla premessa per la quale nella struttura della truffa, secondo il suo schema tradizionale, sarebbe presente, come requisito implicito, quello dell'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento intermedio derivante dall'errore e causa dell'ingiusto profitto con altrui danno (la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi); è stato infatti osservato, al riguardo, che, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nell'ambito della condotta sopra descritta mancherebbe un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non contestino l'evasione tributaria, ne' tantomeno nel fatto che l'erario si limiti a subire la inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta;
infatti il reato non sarebbe nella specie ipotizzabile perché manca la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perché, al contrario, il profitto sarebbe realizzato immediatamente, grazie al versamento di una somma inferiore, e l'alterazione del contrassegno risulterebbe finalizzata a dissimulare il profitto già ottenuto. Simili rilievi valgono ovviamente anche nella ipotesi che qui rileva, posto che tra il "contravventore" e la pubblica amministrazione non sussisteva, prima della falsificazione del certificato di assicurazione, alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura;
sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'erario, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo. Il profitto conseguito dall'imputato, infatti, era quello derivante dalla circolazione senza la copertura assicurativa: dunque, un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico "danno erariale", proprio perché quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto in ipotesi "truffato" all'autore di tale condotta. A simili principi, d'altra parte, ha fatto appello anche la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass., Sez. 6, 25 giugno 2001, Scopacasa). Si è infatti sottolineato - escludendosi la configurabilità della truffa, anche nella forma tentata - che, nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa, l'autorità che irroga la sanzione in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come disposizione di carattere negoziale incidente sul patrimonio della amministrazione rappresentata, ne', tantomeno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo di tipo "ablatorio" che costituisce manifestazione tipica dell'esercizio di uno specifico e tipizzato munus, quale è quello di applicare sanzioni. E del tutto evidente, allora, che, come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell'atto (l'accertamento della violazione) dal quale può scaturire Insorgenza del "danno" patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa, nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata, come nella specie, ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative, che costituiscono - esse stesse - il profitto già conseguito dal trasgressore.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009