Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0-3530 / 03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 18009/00 Consigliere Cron.8054 Dott. Pietro CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CELENTANO Rel. Consigliere Ud.12/12/02 Dott. Attilio Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente 7 SENTENZA sul ricorso proposto da: 'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, | elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta | delega in atti;
- ricorrente
contro
VIGILANTI LUCIO CORNELIO, già elettivamente in ROMA VIA S GIOVANNI IN LATERANO 108,2002 | domiciliato 5432 presso 10 studio dell'avvocato MAURO MARCHIONE, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SCUNCIO, MARIELLA ANTONILLI, giusta delega in atti, e da ultimo comic. d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente I avverso la sentenza n. 341/00 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 17/07/00 308/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 12/12/02 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato FERZI per delega SCUNCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 25 agosto 1998 l'Istituto nazionale della previdenza sociale proponeva opposizione al pignoramento presso terzi notificatogli in data 7 agosto 1998 dall'avv. Lucio Cornelio Vigilanti, creditore dell'Istituto quale procuratore distrattario per le spese legali liquidate dalla sentenza n. 11/98 del Pretore di Isernia, con la quale l'ente era stato condannato alla corresponsione dell'assegno di invalidità in favore della signora ON Di FR, cliente del legale. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta la mancata notifica del titolo esecutivo e del necessario precetto, nonché l'avvenuto pagamento del credito. L'avv. Vigilanti si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la decadenza della opposizione, trattandosi, a suo avviso, di opposizione agli atti esecutivi. Il Pretore di Isernia, qualificata l'azione proposta come opposizione all'esecuzione, la rigettava nel merito. L'appello dell'INPS, cui resisteva, riproponendo l'eccezione di decadenza, l'avv. Vigilanti, veniva rigettato dal Tribunale di Isernia con sentenza del 7/17 luglio 2000. I giudici di secondo grado ritenevano, accogliendo l'eccezione dell'appellato, che i vizi lamentati dovessero essere fatti valere nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, trattandosi di motivi di opposizione agli atti esecutivi. Aggiungevano che le deduzioni svolte all'udienza del 7 luglio 2000, in ordine a presunte violazioni del procedimento previsto dall'art. 14 della legge n. 30 del 1997, riguardavano diversi profili di irregolarità, che non avevano 3 costituito oggetto del giudizio di primo grado. Dichiaravano, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'INPS. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico complesso motivo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Lucio Cornelio Vigilanti resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, e degli artt. 615 e 617 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 437 c.p.c; nonché vizio di motivazione. Deduce che, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/96, prima del termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né possono essere posti in essere atti esecutivi. Di conseguenza l'opposizione dell'ente pubblico esecutato, fondata su vizi di notifica del titolo esecutivo, al fine di escludere il decorso del termine di sessanta giorni, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione. Assume, poi, che la sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (ivi comprese quelle di cui al cit. art. 14), deve essere verificata di ufficio dal giudice;
la negazione della sussistenza di tali condizioni si configura come mera difesa e non eccezione in senso proprio, donde la erroneità della pronuncia di novità della questione rispetto all'oggetto del giudizio di primo grado. 4 Rileva la Corte, preliminarmente, che l'avere il Pretore di Isernia affrontato espressamente il tema del disposto dell'art. 14 del d.l. n. 669/96, per affermarne l'osservanza da parte del creditore procedente, come deduce la stessa difesa del resistente, significa che la questione era stata già introdotta, anche se di ufficio, in causa, e non costituiva, quindi, questione nuova, come affermato dai giudici di appello. La questione controversa riguardava la ritualità o meno della notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta il 6 marzo 1998 nei confronti dell'INPS, nel domicilio eletto in Isernia, mediante consegna a mani dell'avv. Sergio Martano, procuratore dell'Istituto in servizio presso la sede di Isernia. L'unico onere che gravava sull'appellante era, pertanto, quello di censurare la ritenuta ritualità della notifica. Ed è ciò che l'Istituto ha fatto. Tanto chiarito, osserva il Collegio che la questione della natura della opposizione proposta dalla pubblica amministrazione per far valere l'inosservanza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, è già pervenuta all'esame della Corte. Con sentenza n. 16143 del 21 dicembre 2001 è stato ritenuto che tale opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere alla stessa. Sulla scorta di tale decisione, alle cui motivazioni il Collegio ritiene di aderire, il ricorso dell'INPS, teso esclusivamente a dedurre la natura di opposizione all'esecuzione della opposizione proposta al Pretore di Isernia, 5 Le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico del va rigettato. soccombente. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore
P.Q.M.
del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € per spese ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002. Il Presidente Ilcons.estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cencelaria 10 MAR. 2003 IL CANCELLIERE franklla ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 166