Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
Il principio della rilevabilità di ufficio delle questioni attinenti alla proponibilità dell'azione va coordinato con il sistema vigente in tema di impugnazione, per cui il potere di iniziativa del giudice di appello sussiste sempre che tali questioni non siano state decise in primo grado, mentre, ove una decisione sia intervenuta, il potere del giudice dell'impugnazione trova un limite nella preclusione determinata dall'acquiescenza del soccombente che abbia omesso di impugnare la sentenza in tale parte. (Nella specie il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al rendita dell'assicurato anche se l'invalidità conseguente all'infortunio sul lavoro era risultata essere inferiore alla soglia minima di legge, senza che sul punto l'INAIL avesse proposto uno specifico motivo di impugnazione; la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice d'appello che aveva escluso di poter rilevare d'ufficio il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità)
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FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite su giudicato implicito e rilievo d'ufficio del giudiceValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/1999, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, N^ 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta procura speciale per atto Notar Carlo ED UC di Roma, in data 12/07/1996, REP. N^ 44097;
- ricorrente -
contro
OL NZ EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 354/95 del Tribunale di MATERA, depositata il 22/12/95, R.G.N. 1534/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Rita RASPANTI, per delega Cesare IOPPOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Matera, depositato il 30 novembre 1990, ZI NI NI chiedeva la condanna dell'INAIL al ripristino della rendita per una inabilità permanente dell'11 per cento costituita in suo favore a seguito di infortunio sul lavoro del 31 agosto 1979. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della soppressione della rendita, comunicatagli con lettera del 26-3-90, sia per il decorso di un decennio dall'infortunio sia perché le conseguenze dello stesso si sarebbero addirittura aggravate. Instauratosi il contraddittorio, l'INAIL contestava il fondamento della pretesa.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 25 giugno/29 luglio 1992 il Pretore condannava l'INAIL a ripristinare, a decorrere dal provvedimento di revoca, la rendita corrispondente ad una inabilità permanente dell'8 per cento, compensando tra le parti le spese processuali.
La decisione veniva appellata dall'assicurato, che insisteva nel sostenere il "consolidamento" della rendita per decorso del decennio e, in via subordinata, chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica per l'accertamento di una inabilità permanente non inferiore all'11 per cento.
L'INAIL, costituitosi, resisteva chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Espletata una nuova consulenza medico-legale, con sentenza del 29 novembre/22 dicembre 1995 il Tribunale di Matera rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado. Escluso il consolidamento della rendita, per il mancato decorso di un decennio dalla data di costituzione della stessa, il giudice di secondo grado condivideva le conclusioni del secondo consulente tecnico di ufficio, secondo il quale l'inabilità permanente residuata all'infortunio ammontava, alla data della revoca, al cinque per cento.
Aggiungeva di non poter correggere, stante il mancato appello dell'INAIL, l'errore commesso dal primo giudice, che aveva ordinato il ripristino della rendita corrispondente ad una inabilità dell'otto per cento nonostante l'art, 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 preveda l'insorgenza del diritto a rendita solo in caso di inabilità permanente superiore al dieci per cento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo, l'INAIL. L'assicurato non si è costituito.
Motivi della decisione
L'Istituto ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 339 e segg. cod. proc. civ., degli artt. 329, 333, 343 e 346 dello stesso codice, dell'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e della tabella n. 6 allegata al citato D.P.R.,
nonché vizio di motivazione.
Lamenta che erroneamente il giudice d'appello, pur avendo rilevato il macroscopico errore nel quale era incorso il primo giudice nel condannare l'INAIL a costituire una rendita corrispondente ad una inabilità (otto per cento) inferiore a quella richiesta dall'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha ritenuto di non poter correggere tale errore per la mancanza di appello da parte dell'Istituto.
Sostiene che il giudizio di appello, quale giudizio di riesame della lite, comporta l'estensione della cognizione del giudice di secondo grado anche a tutte le questioni trattate o da trattarsi nel giudizio di primo grado. Poiché il raggiungimento di una percentuale di inabilità permanente superiore al 10 per cento è un elemento costitutivo della domanda, il suo accertamento doveva essere operato di ufficio dal giudice, indipendentemente dalla difesa dell'INAIL, così come accade per tutti gli altri elementi costitutivi della domanda.
Il fatto che sulla percentuale di invalidità vi fosse stata una pronuncia del Pretore non comporterebbe, per il ricorrente, alcuna preclusione in ordine alla verifica degli elementi costitutivi della domanda, atteso che, con l'appello dell'assicurato, il giudice di secondo grado sarebbe investito del riesame dell'intera vicenda processuale.
Il ricorso è infondato.
Per l'art. 342 e. p. c. l'appello deve contenere, tra le altre cose, "l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione". L'appellante non si può limitare a chiedere un generico riesame della controversia svoltasi davanti al giudice di primo grado;
i motivi specifici di impugnazione delimitano, pertanto, le parti della sentenza della quale la parte soccombente vuole provocare un riesame.
Nella fattispecie in esame il Pretore, ignorando il disposto dell'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che prevede la costituzione di una rendita solo per le inabilità permanenti comportanti una riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento), aveva condannato l'INAIL a ripristinare in favore del sig. NI, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca, la rendita nella misura corrispondente ad una inabilità permanente dell'otto per cento.
Tale pronuncia - a prescindere dalla possibilità o meno di essere posta in esecuzione, attesa la inesistenza di un sistema di calcolo della rendita per gradi di inabilità inferiori all'11 per cento ( art. 74, secondo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965 e tabella all. 6 allo stesso D.P.R. ) - avrebbe potuto essere appellata dall'INAIL per violazione del citato art. 74.
Ciò l'Istituto non ha fatto;
solo l'assicurato ha proposto impugnazione insistendo nel richiedere il ripristino della rendita nella misura dell'11 per cento.
In una siffatta situazione processuale correttamente il giudice d'appello ha ritenuto di non poter correggere di ufficio la decisione pretorile.
A nulla vale rilevare che il raggiungimento di una riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento costituisce un elemento costitutivo della domanda e come tale deve essere accertato di ufficio dal giudice.
La regola della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado delle condizioni (o elementi costitutivi) dell'azione va infatti coordinata con il sistema delle impugnazioni. Di conseguenza tale regola opera pienamente ove sul punto non esista una precedente statuizione, mentre se una statuizione è stata emessa, i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della relativa questione soltanto se la stessa sia stata ritualmente proposta con l'impugnazione (Cass., 27 aprile 1988 n. 3170; 5 agosto 1991 n. 8558). Nel caso in esame il Pretore aveva ritenuto che una inabilità lavorativa dell'otto per cento fosse un idoneo elemento costitutivo della domanda, sufficiente al suo accoglimento (seppure in misura inferiore a quanto richiesto); e tale pronuncia avrebbe potuto essere specificamente impugnata.
Diverso è il caso in cui il primo giudice accoglie una domanda (ad es. di assegno di invalidità nei confronti dell'INPS) accertando solo un determinato elemento costitutivo (nell'esempio, il requisito della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo), nulla affermando sulla sussistenza di altri elementi anch'essi costitutivi (quali, nell'esempio, i requisiti di assicurazione e contribuzione). In questo caso il giudice d'appello, anche in assenza di un'espressa doglianza della controparte , può rilevare di ufficio la carenza di un elemento costitutivo ignorato (o presupposto) dal primo giudice e rigettare la domanda.
Per tutto quanto esposto il ricorso dell'INAIL va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999