CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Pisa del 10 novembre 2014 che aveva condannato CI RI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Picchi deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - omessa motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa la maturata prescrizione del reato prima della pronuncia di appello;
- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero reiterativi di questioni già devolute al giudice di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo basta osservare che la prescrizione non può ritenersi Penale Sent. Sez. 2 Num. 7292 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 7 maturata in quanto il giudice di primo grado e quello di appello hanno valutato nel giudizio di bilanciamento la recidiva contestata nella forma reiterata che determina il prolungamento del termine di prescrizione sino ad anni 22 e mesi 8 per il reato di ricettazione e sino ad anni 16 e mesi 8 per il delitto di truffa non ancora decorsi dalla data di consumazione dei fatti del luglio 2011. Al proposito occorre ricordare come secondo l'orientamento di legittimità ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01; Sez. 4 , n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01). Il secondo motivo è reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontate essendosi sottolineato, ai fini della negazione della invocata attenuante, l'avvenuta concessione dell'attenuante speciale del fatto tenue in tema di ricettazione proprio sulla base del valore oggettivo delle cose ricettate;
si è così fatta corretta applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 gennaio 2023 L CONSIGLIERE E
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Pisa del 10 novembre 2014 che aveva condannato CI RI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Picchi deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - omessa motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa la maturata prescrizione del reato prima della pronuncia di appello;
- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero reiterativi di questioni già devolute al giudice di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo basta osservare che la prescrizione non può ritenersi Penale Sent. Sez. 2 Num. 7292 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 7 maturata in quanto il giudice di primo grado e quello di appello hanno valutato nel giudizio di bilanciamento la recidiva contestata nella forma reiterata che determina il prolungamento del termine di prescrizione sino ad anni 22 e mesi 8 per il reato di ricettazione e sino ad anni 16 e mesi 8 per il delitto di truffa non ancora decorsi dalla data di consumazione dei fatti del luglio 2011. Al proposito occorre ricordare come secondo l'orientamento di legittimità ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 - 01; Sez. 4 , n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01). Il secondo motivo è reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontate essendosi sottolineato, ai fini della negazione della invocata attenuante, l'avvenuta concessione dell'attenuante speciale del fatto tenue in tema di ricettazione proprio sulla base del valore oggettivo delle cose ricettate;
si è così fatta corretta applicazione del principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 gennaio 2023 L CONSIGLIERE E