Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
In sede di impugnazione il giudice ha il potere di accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità della norma invocata da colui che ha proposto il gravame, ancorché tale doverosa indagine sia stata omessa nel precedente grado. (Fattispecie relativa all'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in cui la Corte ha ritenuto legittima la conferma del provvedimento da parte del giudice dell'opposizione, sebbene motivata con riferimento alla mancanza di uno dei presupposti di ammissione al beneficio in ordine al quale lo stesso provvedimento non si era pronunciato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2008, n. 33125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33125 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1032
Dott. KOVERCH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 027477/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GN ED N. IL 19/09/1969;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso ORDINANZA del 25/06/2005 TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 21/4/2005 il giudice del Tribunale di Monza rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da NA DE all'udienza dibattimentale tenuta in tale data nell'ambito del processo n 950/05 RG a carico di quest'ultimo e di altri.
Il giudice riteneva che il NA traesse la propria fonte di sostentamento dalle attività illecite risultanti dal certificato penale e che i mezzi di sussistenza fossero superiori all'importo richiesto dalla legge per l'ammissione al beneficio. Avverso tale decisione il NA presentava opposizione che in data 25/6/2005 era respinta dal Presidente Vicario del Tribunale di Monza. Il Presidente rilevava che l'indicazione del codice fiscale del richiedente non corrispondeva a quello effettivo, lo stato di famiglia del NA non era stato da lui rettamente indicato, mancando la specificazione dei figli la cui esistenza era stata attestata dalla convivente del NA medesimo.
Neanche vi era l'indicazione del codice fiscale dei figli. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del NA deducendo che era stata omessa la motivazione del provvedimento impugnato. Nulla era stato detto sull'unico motivo dedotto con l'opposizione. Inoltre, si rilevava che la cognizione del giudice era delimitata dall'effetto devolutivo dell'opposizione proposta. Il ricorrente, poi, osservava che l'istanza conteneva tutti i requisiti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Può convenirsi con il NA che il suo codice fiscale è stato indicato in maniera non corretta per mero errore di trascrizione contenuto nella domanda.
Ciò può desumersi dal fatto che all'istanza di ammissione al beneficio era allegata copia del codice fiscale del NA la cui lettura evidenziava immediatamente come lo stesso fosse stato copiato scrivendo O al posto di P.
La domanda conteneva l'indicazione che il NA conviveva con ON ON e con il figlio di quest'ultima, TE ON, di sette anni, la cui esistenza è stata anche attestata dal ricorrente nella dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Manca del tutto, invece, la menzione del codice fiscale del bambino. Il NA aveva l'obbligo, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 79, di indicare a pena di inammissibilità le generalità proprie e quelle dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali.
Egli non ha ottemperato a tale obbligo relativamente al codice fiscale del figlio della ON con lui convivente. Si trattava di adempimento prescritto a pena di inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 3^, Sent. 42205/04 Cc del 23/9/2004 Mata Olivera Nicolino).
La formulazione letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 imponeva al collegio di compiere la verifica in ordine al contenuto dell'istanza.
Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che vi sia stata da parte del Tribunale violazione del principio devolutivo stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 1. Ed infatti, rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ovvero di opposizione avverso un provvedimento di rigetto accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità di una determinata norma (nel caso, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79), indipendentemente dal fatto che una tale doverosa indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell'istanza abbia trovato altra motivata giustificazione tanto da rendere superfluo l'approfondimento di ulteriori aspetti normativi. Il Presidente, nella fattispecie, si è semplicemente limitato a ricondurre la motivazione del provvedimento adottato nello stretto ambito previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del NA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2008