Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
Rientra nello schema dell'art. 49 cod. pen. la contestazione del reato di elusione di un provvedimento di sequestro giudiziario di titoli azionari in danno di un soggetto che, dopo l'emissione del decreto di sequestro, diffidi la banca depositaria dei titoli oggetto della misura cautelare dal dare esecuzione al provvedimento medesimo, se questo sia stato emesso da giudice incompetente. Ciò per l'impossibilità giuridica del sequestrato di essere civilmente esecutato e per l'inutilità della procedura esecutiva autorizzata con il decreto di sequestro. (Nella specie si trattava di sequestro giudiziario ex art. 672 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla abrogazione della norma a seguito della entrata in vigore della l. 26 novembre 1990, n. 353).
Commentario • 1
- 1. Passaggio da azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ad azione dichiarativa dell’effetto reale da contratto definitivo – “Emendatio” o “Mutatio libelli”?Andrea Ippoliti · https://www.diritto.it/ · 7 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/1999, n. 14643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14643 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 07/12/1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 1882
3. Dott. GIUSEPPE LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 18946/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli,
avverso la sentenza 17 febbraio 1999 pronunciata dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di NO IN. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con modifica della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato in quella perché il fatto non sussiste.
Udito il difensore dell'imputato, avvocato, Antonio Coppola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17 febbraio la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione 16 ottobre 1997 del locale Pretore, assolveva, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato - nonostante la già maturata prescrizione del reato stesso - NO IN dalla imputazione di cui all'art.388, 2^ comma, c.p., per avere eluso l'esecuzione del decreto di sequestro giudiziario adottato dal Presidente del Tribunale di Napoli concernente 100.000 azioni della società Rimorchiatori Sardi s.p.a. di proprietà dell'imputato. costituite in pegno alla filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Napoli ma custodite, prima dell'adozione del provvedimento cautelare, presso il caveau della sede centrale della stessa banca in Milano, invitando gli organi dell'istituto di credito a non trasferirle presso la filiale, anche al fine di impedire la costituzione del vincolo su tali azioni. Precisava il giudice a quo che i provvedimenti emessi dal giudice civile ai sensi dell'art. 672 c.p.c. ante riforma, hanno un termine di efficacia limitato ad un mese, così come previsto dall'art. 675 dello stesso codice e che sono eseguibili esclusivamente nell'ambito del circondario del Tribunale. L'addebitata elusione si sarebbe allora incentrata su un provvedimento non eseguito per il decorso di trenta giorni dalla sua adozione, per giunta su beni non compresi nella circoscrizione del Tribunale.
Inoltre, doveva ritenersi carente l'elemento soggettivo del reato, perché la diffida tendeva "non già ad eludere il menzionato provvedimento presidenziale, ma unicamente a contrastare l'illegittima pretesa dei ricorrenti ad ottenere il trasferimento delle azioni nonostante i descritti limiti di efficacia temporo- spaziale".
2. Ora ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, lamentando erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sui punti riguardanti l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato.
Più specificamente, secondo l'Ufficio ricorrente, il giudice a quo, sotto il primo profilo, aveva trascurato che il sequestro era stato autorizzato il 30 aprile 1990 e che la diffida era stata notificata prima della perdita di efficacia della misura, vale a dire il 30 maggio 1990 e che ove non fosse intervenuta la detta diffida sarebbe stato possibile eseguire il sequestro perché era stato assicurato dalla sede di Milano che le azioni sarebbero state trasferite entro il 21 maggio 1990; sotto il secondo profilo aveva errato nel ritenere assente la "coscienza e volontà di eludere il decreto".
3. Il ricorso è infondato.
Ritiene, peraltro, il Collegio che, poiché nella motivazione in diritto della sentenza impugnata sono contenute lacune argomentative e taluni errori di diritto, questa Corte deve procedere a norma dell'art. 619, comma 1, c.p.p., alle necessarie integrazioni e correzioni, così da ricondurre la decisione all'osservanza di principi giuridici consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.
4. Va rilevato, anzi tutto, che l'atto di diffida, anche se preordinato ad impedire l'esecuzione del provvedimento di sequestro, non costituisce atto idoneo a tal fine. Nel caso di specie, essendo comunque la banca, quale possessore delle azioni e, quindi, quale effettiva destinataria dell'ordine di sequestro, tenuta ad ottemperare ove, ciò fosse stato giuridicamente possibile, ad un ordine di simile natura, a nulla rilevando la contraria volontà del proprietario dei titoli. Ed è pacifico che il reato nello specifico contestato è reato proprio in quanto l'agente può essere soltanto il destinatario del provvedimento del giudice nelle materie indicate dall'art. 388, 20 comma, c.p.
5. Sennonché vi è un motivo assorbente che esclude in radice 11 idoneità dell'azione addebitata all'NO.
Nel caso di specie, non rientrando la causa di merito nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, stante, la previsione di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, la competenza ad autorizzare il sequestro giudiziario ante causam va determinata alla stregua del previgente art. 672, 2^ comma, a norma del quale se la competenza a conoscere del merito non è il giudice ordinario, l'istanza si propone al giudice, competente per valore, del luogo dove il sequestro deve essere eseguito.
Da ciò deriva che la diffida, costituente la condotta che si assume elusiva del provvedimento del giudice. va qualificata come comportamento inidoneo, in base ad una valutazione ex ante, a realizzare il fatto di reato descritto nell'art. 388, 2^ comma, c.p. La conseguenza è, dunque, nel senso che pure se l'imputato avesse avuto l'intento di impedire l'esecuzione del sequestro giudiziario in Napoli, mai il reato contestato si sarebbe potuto realizzare, non potendosi la competenza radicare nella circoscrizione di tale ufficio giudiziario, stante la sua incompetenza funzionale. Sul punto appare decisiva la statuizione della Corte di cassazione nel procedimento di convalida.
Ha rilevato la Corte, con riguardo ai procedimenti pendenti, cui risulti applicabile, come a quello di specie, ratione temporis, la norma dell'art. 672 c.p.c., abrogata dall'art. 89, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353, che il luogo in cui il sequestro giudiziario di cosa mobile deve essere eseguito, in ipotesi di controversia non rientrante nella cognizione del giudice ordinario, perché devoluta ad arbitri, è (soltanto) quello in cui la cosa stessa si trovi, giudice competente ad autorizzare il sequestro giudiziario essendo, conseguentemente, il (solo) giudice di tale luogo;
ne' si appalesa idonea a modificare il radicamento di tale competenza (o ad incidere sulla disciplina dell'esecuzione del sequestro, dettata dall'art. 677 c.p.c.), la circostanza della detenzione del bene da parte di un terzo anziché del debitore (tanto se il terzo detenga la cosa senza alcun titolo, quanto se egli vanti la titolarità di un rapporto - come il pegno - avente ad oggetto la cosa stessa). Aggiungendo che, ad evitare il pericolo che, individuata l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare il sequestro in quella del luogo ove si trovano le cose da sottoporre a sequestro (in quanto in tale luogo l'attività esecutiva deve svolgersi), la stessa possibilità di ottenere il provvedimento cautelare possa venir frustrata mediante il continuo spostamento delle cose da sequestrare, è sufficiente il richiamo all'art. 5 c.p.c., a mente del quale i mutamenti della situazione di fatto successivi alla presentazione della domanda (nella specie, di sequestro) non possono spiegare alcuna influenza sulla (ormai definitivamente radicata) competenza ad emanare il provvedimento invocato (Sez. I civ., 16 febbraio 1998, n. 1716). In conclusione, l'impossibilità giuridica di essere civilmente esecutato e l'inutilità della procedura esecutiva autorizzata con il decreto di sequestro giudiziario riconducono la condotta ascritta all'imputato nell'area dell'art. 49 c.p. Donde, a parte i limiti connessi al principio devolutivo delle impugnazioni, la correttezza - contrariamente da quanto dedotto dal Procuratore Generale alla odierna udienza - della formula assolutoria adottata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999