Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/1999, n. 14643
CASS
Sentenza 7 dicembre 1999

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Massime1

Rientra nello schema dell'art. 49 cod. pen. la contestazione del reato di elusione di un provvedimento di sequestro giudiziario di titoli azionari in danno di un soggetto che, dopo l'emissione del decreto di sequestro, diffidi la banca depositaria dei titoli oggetto della misura cautelare dal dare esecuzione al provvedimento medesimo, se questo sia stato emesso da giudice incompetente. Ciò per l'impossibilità giuridica del sequestrato di essere civilmente esecutato e per l'inutilità della procedura esecutiva autorizzata con il decreto di sequestro. (Nella specie si trattava di sequestro giudiziario ex art. 672 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla abrogazione della norma a seguito della entrata in vigore della l. 26 novembre 1990, n. 353).

Commentario1

  • 1Passaggio da azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ad azione dichiarativa dell’effetto reale da contratto definitivo – “Emendatio” o “Mutatio libelli”?
    Andrea Ippoliti · https://www.diritto.it/ · 7 febbraio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/1999, n. 14643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14643
Data del deposito : 7 dicembre 1999

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