Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME PO LO ALIAJ041 27 /0 1 REPUBBLICA ITALIANAREPUBE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 931/99 Consigliere Dott. Rafaele CORONA Cron.8815 Rep. 1387 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 05/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORESE N TENZA per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: || 2.3 MAR 2001 IL CANCELLIERE AG MI, EL IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato COZZI A., difesi dall'avvocato BALDASSINI ROCCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti 0066298
contro
IO GE, MA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIRSO 49, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA MAZZAROPPI, difesi dall'avvocato RAVIELE ELIO, giusta delega in atti;
2000 - controricorrenti avverso la sentenza n. 2584/98 della Corte d'Appello 2005 -1- di ROMA, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha conclusoper il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 931/99 Oggetto: Vendita-contratto preliminare-risoluzione per inadempimento- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza impugnata si legge che EL GH e RI CA avevano convenuto davanti al tribunale di AS IN OR ed EL EL per ottenere sentenza ex art.2932 c.c., in relazione al contratto preliminare di con il qualecompravendita stipulato 1'11-5-1988, si erano obbligati ad acquistare, ed i convenuti a vendere, un immobile in frazione Casino Pica del Comune di Atina, con area annessa di mq.800, per il prezzo complessivo di lire 400.000.000, da corrispondere, quanto a lire 95.000.000, mediante lire 30.000.000, in accollo di mutuo, quanto a contanti entro il 1°-7-1988, e, per il resto, in titoli di credito con scadenza 31-3-1989, essendo Aky la somma di lire 80.000.000 a stata già versata titolo di caparra. Avevano dedotto, gli attori, che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato dopo il pagamento dell'intero prezzo, ma i promittenti 스 2 venditori avrebbero dovuto consentire l'anticipato possesso del piano terreno, nel quale era gestito un esercizio di bar, dimostrando entro la stessa data del 1°-7-1988 di avere pagato le relative attrezzature, pure oggetto del preliminare. Senonchè, il giorno stabilito per il saldo " i venditori si erano resi irreperibili" (sic); ed era risultato, inoltre, che l'area circostante il villino non era di mq.800, ma di mq.540. Di qui la domanda per la pronuncia di sentenza di trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art.2932 C.C. e di riduzione del prezzo ex art.1538 C.C., convenuti, costituitisi, opponevano cui i l'inadempimento degli attori, domandando, a loro volta, "la risoluzione in danno del preliminare". Nel corso del giudizio la domanda di esecuzione in forma specifica era mutata in quella di risoluzione inadempienza dei promittenti venditori;
eper l'adito tribunale, accogliendo tale domanda, condannava i convenuti al pagamento del doppio della caparra, erroneamente indicato in lire Oh 180.000.000 (anziché in lire 160.000.000). Cortaplin Impugnata la sentenza da e EL, la corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21 luglio 1998, ha così statuito: 3 13 corregge l'importo della condanna pronunciata con la sentenza impugnata in lire 160.000.000; respinge nel resto l'appello; condanna OR IN e EL SA a rimborsare a GH EL e a CA RI le spese del grado". Con sintetica motivazione il giudice di appello ha spiegato che il termine del 1°-7-1988 non era qualificato essenziale, per cui il suo decorso non rendeva inutili le prestazioni pattuite per quella data: versamento del prezzo, da un lato, e consegna del piano terreno, con dimostrazione di pagamento delle attrezzature del bar. Gli attori avevano dimostrato, con testimoni, che erano pronti ad adempiere e che i convenuti si erano resi irreperibili;
ciò valeva a sminuire l'importanza del loro inadempimento, ma esso non sarebbe stato idoneo comunque a giustificare la pretesa di risoluzione del contratto per loro fatto e colpa, come i convenuti avevano accampato intempestivamente già con le raccomandate del 9 e del 12 luglio 1988, senza avere comunicato una diffida ad adempiere in termine congruo. "Fu dunque questo comportamento di illegittima denuncia del contratto da parte dei promittenti venditori che ne costituì inadempimento grave, 4 impedendo la realizzazione del pattuito programma contrattuale, e che fonda la decisione impugnata". Non costituisce, invece, per 1 1a corte di appello, "violazione del preliminare la richiesta di riduzione del prezzo ex art.1538 c.c., non solo in relazione alla sua fondatezza, quanto perché non era stata mai avanzata in termini ultimativi e tali da escludere la volontà di concludere comunque il contratto definitivo". OR IN e EL LI chiedono la cassazione della sentenza per due motivi;
resistono con controricorso GH EL e CA RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Violazione degli artt. 1453, 1457 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.- Insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, relazione al ritenuto inadempimento dei Chy in promittenti venditori di concludere il contratto, ravvisato nella loro irreperibilità alla data del 1°-7-1988, cioè nel giorno arbitrariamente fissato dai promittenti acquirenti per la stipula del 5 contratto senza neppure indicazione dell'ora e del luogo ove le parti avrebbero dovuto incontrarsi), laddove la data predetta rappresentava soltanto il termine essenziale entro il quale i promittenti acquirenti avrebbero dovuto adempiere alla loro obbligazione, pagando il residuo prezzo e, soprattutto, versando la rata di mutuo all'IICF, che esplicitamente avevano assunto l'obbligo di versare. In tale situazione, legittimamente, quindi, i ricorrenti si sono avvalsi dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., informando, nel contempo, l'altra parte della volontà di trattenere la caparra ai sensi dell'art.1385 c.c. su un punto decisivo della 2) Omessa motivazione controversia - Violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c., in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. La censura si riferisce all'errata valutazione fatta dai giudici di merito degli inadempimenti delle parti, con riguardo alle obbligazioni rispettivamnete assunte con il contratto preliminare, ed al conseguente errato ed immotivato giudizio circa il preteso inadempimento dei promittenti venditori, a fronte dell'incontestabile inadempimento dei promittenti acquirenti, che non 6 avevano pagato il prezzo pattuito entro la data stabilita del 1°-7-1988. Il ricorso è infondato. Premesso che i due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente , osserva la Corte che, una volta ritenuto dal giudice di appello, con giudizio insindacabile in questa sede, non essenziale il termine del 1° luglio 1988 stabilito stipulazione del contrattodalle parti per la definitivo di compravendita dell'immobile e del لناbar, sta di fatto ed anche questa è circostanza accertata e valutata in sede di merito e non suscettibile, pertanto, di ulteriore apprezzamento -da parte del giudice di legittimità che, mentre gli odierni resistenti dimostrarono per facta concludentia, recandosi al domicilio dei promittenti venditori alla predetta data del 1° luglio 1988, di volere adempiere le obbligazioni assunte con il preliminare stipulato 1'11-5-1988, viceversa OR e EL, non facendosi trovare sul posto e non rendendo possibile, in tal modo, l'esecuzione delle prestazioni da parte dei primi ai quali avevano taciuto, tra l'altro, - anche l'esistenza di ipoteca sull'immobile e di 7 pignoramento delle attrezzature del bar ma, soprattutto, non eseguendo le prestazioni cui a - immissione degli loro volta si erano obbligati attori nel possesso del piano terreno dell'immobile adibito a bar e produzione delle fatture relative all'acquisto delle attrezzature del predetto esercizio commerciale, a riprova dell'effettuato pagamento delle stesse si resero essi stessi inadempienti, così come è stato esattamente ritenuto e deciso dai giudici di merito. I quali hanno, poi, ricordato ad abundantiam, a conferma del loro convincimento circa il ritenuto inadempimento dei convenuti, la "illegittima" e tardiva "denuncia", da parte degli stessi, del contratto per preteso inadempimento degli altri contraenti, comunicata a questi ultimi dopo che essi promittenti venditori, come si è appena ricordato, si erano già resi inadempienti. Deve escludersi, pertanto, che sussistano le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dai ricorrenti, essendo stata fornita dai giudici di merito plausibile e convincente spiegazione delle ragioni per le quali, sulla base di corretta valutazione delle risultanze di causa, è stata dichiarata la risoluzione del preliminare 8 dell'11-5-1988 per inadempimento dei convenuti LI e EL. Il ricorso va, dunque, rigettato. Appare, peraltro, conforme a giustizia compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) P Арални 250.000) 60000 TOT 310000 IL CANCELLIERE C1 24,00 Valaria Neri 806 84,10 1 22 MAR 2001 GENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data MAG. 2004Serie 4 versate €18.4.10 (OUTO WEN ROGAN JARN AYTRO/10 p. Dirigente Area Cerzi (Dott.ssa Maria Graa FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACZICHO 004. 9