Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Il condomino del piano sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che essi dipendono da fatti imputabili a quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le spese per la riparazione di esso, ai sensi dell'arte. 1125 cod. ci., per la presunzione assoluta di comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì l' inapplicabilità' dell'art. 2051 cod. civ. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia, non i comunisti tra loro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE UC, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mantegazza n. 24, presso RD LU, difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE IT
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 864/97 del 26 febbraio 1997, deliberata il 5 marzo 1997 e pubblicata il 24 marzo 1997 (R.G. 426/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, con assorbimento del primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 febbraio 1992 PE UC conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, TE IN: premesso di essere proprietaria in Napoli di un appartamento in via Vico Vacche alla Conceria n. 7 (secondo piano, interno 16) sottostante ad un appartamento (al terzo piano, interno 22) di proprietà della convenuta, che si era verificato un grave deterioramento del solaio divisorio probabilmente a causa del sovraccarico dello stesso, l'attrice chiedeva la condanna della TE al risarcimento dei danni patiti.
Costituitasi tardivamente in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda, eccependo che il danneggiamento lamentato dipendeva dalla vetustà del manufatto e, forse, da infiltrazioni di vecchia data.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale con sentenza 15 maggio 1995 accoglieva la domanda attrice e condannava la TE al pagamento della somma di lire 15 milioni oltre interessi dall'8 febbraio 1992 al saldo.
Gravata tale pronuncia dalla soccombente TE la Corte di appello di Napoli con sentenza 5 - 24 marzo 1997 in totale riforma della decisione dei primi giudici rigettava ogni domanda della PE. Osservavano - infatti - i giudici di secondo grado che l'assunto dell'attrice, cioè che il deterioramento del solaio fossa da attribuire a sovraccarico dello stesso e che di esso comunque fosse responsabile la TE non aveva trovato conferma attraverso gli atti, anche tenuto presente che neppure il c.t.u. era riuscito a identificare con certezza la causa dell' evento.
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso PE UC, affidato a due motivi.
L'intimata TE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva, i giudici di secondo grado, andando di contrario avviso, rispetto a quelli di prime cure, hanno rigettato la domanda proposta da PE UC
contro
TE IT e diretta a sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti per effetto del grave deterioramento del solaio divisorio tra l'appartamento dell'attrice (posto al secondo piano) e quello della convenuta (al terzo piano) dello stesso stabile, per assoluta carenza di prove in ordine ad una responsabilità della convenuta quanto alla causa del lamentato deterioramento.
2. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando "nullità della sentenza, ultrapetizione, contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360 n 4 c.p.c. in relazione degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c.)", fa presente che l'appellante aveva chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e, in applicazione dell'art. 1125 c.c., la declaratoria che la spesa di manutenzione del solaio comune andava sostenuta da entrambi le parti, con rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice e compensazione delle spese di causa, e che la corte di appello di Napoli, per contro, ha provveduto - nel dispositivo - esclusivamente sulla seconda e terza di tali richieste, omettendo qualsiasi pronuncia in ordine alla prima (relativa alla declaratoria che facevano carico ad entrambe le parti le spese di manutenzione del bene comune ai sensi dell'art. 1125 c.c.). Contemporaneamente - sempre con il primo motivo - la ricorrente denuncia "nullità" della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, atteso che mentre nel primo la domanda attrice è stata rigettata, nel secondo si afferma che la rimessione in pristino del solaio comune deve fare carico ad entrambe le parti, secondo il dettato di cui all'art. 1125 c.c.
3. Il motivo è infondato. Sotto entrambi i profili in cui si articola.
3. 1. Come risulta dagli atti di causa - il cui diretto esame è consentito nella specie a questa Corte, denunciandosi un error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado - nel costituirsi in giudizio, in primo grado, la TE ha chiesto il rigetto della domanda attrice, astenendosi dal formulare domande riconvenzionali di sorta.
Certo quanto sopra - a prescindere da ogni altra considerazione [al fine di verificare se le difese svolte dall'appellante ex art. 1125 c.c. integravano mere difese, volte ad ottenere unicamente il rigetto della domanda avversaria, o una vera e propria "nuova" domanda riconvenzionale] - è palese che correttamente i giudici di secondo grado non hanno dichiarato, in dispositivo, che le spese di manutenzione del solaio comune dovevano essere sostenute da entrambe le parti.
Anche nell'ipotesi, infatti, si ritenga che la TE ha proposto, per la prima volta in grado di appello, una domanda nei termini sopra indicati, deve - come anticipato - escludersi che i giudici del merito siano incorsi della violazione dell'art. 112 c.p.c. Deve - al riguardo - in particolare, ulteriormente ribadirsi, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che il mancato esame nel merito di una domanda, da parte del giudice di appello, in quanto preclusa per essere stata proposta in violazione del divieto dello ius novorum, non concreta un'ipotesi di violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (Cass., 4 novembre 1995, n. 11517, specie in motivazione, nonché, sempre nel senso che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a domanda che il giudice di appello non era tenuto a prendere in esame, in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande, sancito dagli artt. 345, comma 1, e 437, comma 2, c.p.c.
[la cui violazione è rilevabile d'ufficio, a prescindere dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, Cass., 23 giugno 1998, n. 6207; Cass., 27 febbraio 1998, n. 2157], Cass., 18 gennaio 1994, n. 418). 3. 2. Deve escludersi - ancora - quanto alla seconda parte della censura, che la sentenza impugnata sia nulla per contrasto tra dispositivo e motivazione.
La circostanza che in dispositivo la sentenza in questa sede gravata contenga esclusivamente la statuizione di "rigetto" della domanda attrice [diretta a conseguire il risarcimento dei danni patiti a causa del deterioramento esistente nel solaio divisorio tra i due appartamenti] - infatti - non è in alcuna contraddizione con l'affermazione, presente nella parte motiva, in cui si precisa che la rimessione in pristino del solaio comune deve fare carico ad entrambe le parti, secondo il dettato di cui all'art. 1125 c.c. La considerazione da ultimo riportata, infatti, lungi dal porsi in contrapposizione con quanto affermato in dispositivo, ne costituisce una logica conseguenza.
Quei giudici, in particolare, escluso che fosse stata raggiunta la prova che del deterioramento lamentato dovesse rispondere - come invocava la attrice - la TE, hanno rigettato la domanda della PE (di risarcimento danni), enunciando il principio, di diritto, secondo cui le spese per la riparazione del solaio dovevano far carico, a norma dell'art. 1125 c.c. ad entrambe le parti in causa.
4. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2051 e 2697 c.c. ed agli artt. 99, 163 nn. 3 e 4 e 194 c.p.c.", censura la sentenza gravata nella parte in cui questa fa riferimento a presunte manchevolezze probatorie da parte della ricorrente perché la stessa nell'atto di citazione di primo grado avrebbe individuato la causa del danno al solaio comune nel sovraccarico anziché ad infiltrazioni.
L'attore, osserva la ricorrente, deve indicare in citazione la cosa oggetto di domanda e gli elementi di essa, e i fatti costitutivi della pretesa, ma non lo specifico fattore causativo dell'evento, quando tra varie cause o concause ignote all'atto di instaurazione del giudizio esso sia comunque imputabile al convenuto. Richiamato - ancora - l'insegnamento costante di questa Corte, secondo cui il giudice non è tenuto a fornire estesa e ripetitiva motivazione del proprio convincimento quando ritenga di fare proprie le conclusioni del c.t.u., la ricorrente evidenzia, ancora, che "costituisce autentico travisamento della realtà dei fatti e dei documenti l'affermazione della Corte di appello secondo cui neppure il c.t.u. sia riuscito ad identificare la causa dell'evento". "L'obiettiva e non preconcetta lettura dell' elaborato peritale - infatti - dimostra che il consulente ha accuratamente analizzato e descritto i luoghi, individuando la causa del sinistro certamente in pregresse quanto copiose infiltrazioni di acqua in parte provenienti dall'impianto di carico e scarico idrico sanitario dei servizi igienici dell'appartamento di proprietà TE ed in altra parte dovuta ad altra origine, che gli sulla scorta anche di dichiarazioni rese da tal OS MA faceva risalire ad una perdita a seguito del contatore idrico avvenuta tempo prima".
5. Al pari del precedente il motivo non coglie nel segno. Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
5. 1. In primis si osserva che l'attrice, che aveva spiegato domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. era onerata del relativo onere probatorio: la stessa pertanto, non poteva limitarsi a dimostrare che l'evento descritto in citazione [il deterioramento della solaio tra i appartamenti] esisteva, ma anche dare la prova che questo fosse, in qualche modo, riferibile ad una condotta della TE. Avendo i giudici del merito - cui in via esclusiva è riservata la valutazione delle risultanze di fatto - escluso che le prove raccolte dimostrassero la responsabilità della convenuta per i fatti descritti dalla attrice, è palese che correttamente la domanda è stata rigettata.
5. 2. Malamente, inoltre, da parte della ricorrente si adombra la applicabilità, al fine di risolvere la controversia, dell'art. 2051 c.c. in tema di "danno cagionato da cosa in custodia", con la conseguenza - pertanto - che era onere della TE dimostrare che il deterioramento fosse dovuto a caso fortuito.
La disposizione - infatti - è diretta, chiaramente, a tutelare "i terzi", danneggiati dalle cose che altri "hanno in custodia". Certo che, per espressa previsione legislativa (cfr. artt. 1125 c.c.), i solai divisori tra due appartamenti sono "in custodia" sia del proprietario dell'alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento), sia del proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), sussistendo una presunzione assoluta di comunione di tale solaio tra i detti soggetti (cfr. Cass., 16 gennaio 1987, n. 283), è palese la inapplicabilità - nei rapporti tra i detti proprietari - del ricordato art. 2051 c.c. Sussistendo, in caso di rovina, o crollo, del solaio divisorio tra due appartamenti - appunto in applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. - la presunzione di corresponsabilità sia del proprietario dell'immobile sovrastante che di quello sottostante (Cass., 30 marzo 1985, n. 2234), è evidente - come correttamente affermato dai giudici di secondo grado - che era onere dell'attrice, al fine di vedere accolta la proposta domanda, dimostrare l'esclusiva responsabilità della controparte, in ordine ai fatti lamentati (non potendo invocare, a differenza di quanto previsto a favore di terzi, estranei, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.). 5. 3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno escluso che dalla lettura della relazione di consulenza tecnica (di cui sono riportati diversi punti salienti) possa ricavarsi, in qualche modo, che il deterioramento del manufatto sia da attribuire a incuria nella manutenzione o ad altri fatti, risalenti alla attività della TE.
Assume la ricorrente che tali conclusioni costituiscono "autentico travisamento della realtà dei fatti e dei documenti" atteso che "l'obiettiva e non preconcetta lettura dell'elaborato peritale dimostra che il consulente ha accuratamente analizzato e descritto i luoghi, individuando la causa del sinistro in pregresse quanto copiose infiltrazioni di acqua in parte provenienti dall'impianto di proprietà della TE".
La deduzione è inammissibile.
Almeno sotto due concorrenti profili.
5. 3. 1. Il travisamento dei fatti - nella specie: delle conclusioni cui sarebbe pervenuto nella propria relazione il consulente tecnico - non può costituire - infatti - motivo di ricorso per cassazione, poiché risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunziabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio: Cass., 23
giugno 1998, n. 6235). 5. 3. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, la valutazione e la interpretazione di tutte le risultanze di causa, non suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità (il quale, contrariamente a quanto assume, pur se implicitamente, parte ricorrente, non è un giudice di merito di terzo grado), se non nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e non certamente - come nella specie - allorché si opponga, ad una data interpretazione delle risultanze di causa data dal giudice del merito, una diversa, soggettiva, interpretazione, più favorevole agli assunti del ricorrente (tra le tantissime, ad esempio, Cass., 21 settembre 1998, n. 9423, nonché Cass., 8 luglio 1998, n. 6667, specie in motivazione).
6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di causa di questo giudizio di cassazione, atteso che parte intimata non ha svolto attività difensiva, in questa fase.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 19 aprile 1999. il Consigliere relatore est.
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.