Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' DE POPOLO IT023 79 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19240/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Rel. Consigliere Cron.4948 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Ud.14/11/00 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta ca ZHORE 714 SENTENZA dal Sig.. per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 19 FEB 2001 NO SC, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE AREA DELLO STRETTO;
- intimato avverso la sentenza n. 753/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 17/11/97 R.G.N. 962/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2.000 udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo 4695 -1- MILEO;
udito l'Avvocato PANUCCI GIUSEPPE per delega PANUCCI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Milo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso del 14 novembre 1983 AN Con assumeva che, insieme ad altri operai, Francesco era stato assunto, tramite la Sezione di Collocamento del Comune di Gallico, dal Consorzio di Bonifica Montana Aspromonte per la realizzazione sistemazione idraulico-forestale neldi opere di cantiere in detto centro, aperto in attuazione di progetti predisposti ed approvati dalla Regione Calabria;
che il Consorzio, cui veniva demandata annualmente la esecuzione dei lavori per finalità occupazionali ed assistenziali, assumeva in due turni un rilevante numero di persone iscritte nelle MI liste dei lavoratori agricoli, e che egli, nel periodo 1977-1982, aveva instaurato con l'Ente un rapporto di lavoro con contratto verbale ogni anno e per un certo numero di giornate, mentre per il periodo successivo era stato assunto annualmente con contratto scritto a termine;
che le prestazioni in tal modo effettuate dovevano considerarsi illegittime in quanto in violazione della legge n. 230/1962, trattandosi in realtà di esecuzione frazionata di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tutto ciò premesso adiva il Pretore di Reggio Calabria per ottenere la declaratoria della unicità del rapporto a tempo indeterminato inefficacia dei nel senso che precede e della intimati di volta in volta a licenziamenti decorrere dal 1977, nonché per la reintegrazione a tempo pieno nel posto di lavoro e la condanna del Consorzio in proprio favore alle retribuzioni non corrisposte nei periodi intermedi di mancata esecuzione del rapporto. Resistente il convenuto, il quale, oltre a prospettare talune eccezioni in via preliminare, sosteneva la infondatezza nel merito delle istanze attoree, sul duplice presupposto che l'attività lavorativa era stata espletata per fini estranei a quelli istituzionali del Consorzio e per la M iles realizzazione di opere di volta in volta commissionate dalla Regione, e che il AN stato avviato periodicamente al lavoro a tempo determinato, con contratto prima verbale e poi scritto, tramite l'Ufficio di collocamento, il giudice adito, espletata prova testimoniale come richiesta dalle parti, dichiarava che il rapporto di lavoro del ricorrente andava qualificato "a tempo indeterminato" dal 1977 al 31.10.1981, ed "a tempo determinato" per il periodo successivo, rigettando tutte le altre domande con sentenza del 4 24 aprile 1990, confermata, all'esito dell'appello del lavoratore, dal Tribunale del luogo con decisione del 21 gennaio 1992. Proposto ricorso per cassazione dal Marciano sulla base di due motivi, la Suprema Corte, con sentenza del 7 novembre 95, accoglieva la prima censura, concernente il dedotto difetto di motivazione circa lo scioglimento per mut consenso stipulati a dei singoli contratti a termine decorrere dal 1982, ed in ordine all'eventuale illegittimo frazionamento-scissione tra i contratti stipulati prima di tale data, ritenuti dai giudici di merito a tempo indeterminato, e quelli successivi, instaurati con atto scritto MI periodicamente a tempo determinato, e, cassata la decisione impugnata sul punto, rimetteva la causa al Tribunale di Locri per il nuovo giudizio in sede rescissoria, che si concludeva con pronuncia del 17.11.1997, di rigetto dell'appello avverso la decisione pretorile. Ritenevano, tra l'altro, i giudici di merito che, approfondita l'indagine in termini dei quesiti devoluti in fase rescindente, sulla base degli accertamenti effettuati, dell'oggetto dei contratti, delle modalità di esecuzione degli stessi, delle periodiche commissioni dei lavori da parte della Regione per tempi limitati e del ruolo rivestito dal Consorzio nella stipula dei contratti medesimi, quelli successivi al 31.10.1981 si qualificavano alla stregua di distinti, autonomi e validi rapporti a termine, senza saldatura con i contratti verbali precedenti, considerati a tempo indeterminato e risolti, per "facta concludentia", per mutuo consenso delle parti. Avverso tale sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a tre motivi variamente articolati;
il Consorzio è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Unices Con i primi due mezzi di impugnazione, che, in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, appare opportuno delibare congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2909 segg. cod. civile, nonché degli artt. 324, 346, 384, 416 cod. proc. civile, in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, e dell'art. 360, n. 5, in riferimento all'art. 384, medesimo codice di rito. Ne articola il contenuto in quattro direzioni e, sulla premessa che la Suprema Corte, con la 6 sentenza rescindente, aveva demandato al Tribunale di Locri di accertare se, stabilito con giudicato che il primo ciclo di contratti verbali costituiva un rapporto a tempo indeterminato, il secondo ciclo, correlato ai contratti scritti ed a tempo determinato, si saldasse con quello precedente, trattandosi eventualmente di un unico rapporto a tempo indeterminato, ovvero configurasse rapporti autonomi, in presenza di scioglimento di quello precedente all'ottobre 1981 per "facta laddove i giudici di merito non concludentia", risposta a detto quesito, portando hanno dato l'indagine, non richiesta, soltanto sulla validità del secondo gruppo di contratti ai sensi della MI legge n. 230/1962, deduce che, in tal modo operando: ne risulta violato il giudicato precedente, atteso che è stata rimessa in discussione la qualifica dei contratti a tempo indeterminato di cui al primo ciclo;
consegue la violazione dell'art. 384 c.p.c., in quanto l'indagine appare effettuata oltre i limiti del rinvio, incentrato sull'accertamento della unicità dell'intero rapporto, e non sulla validità dei contratti del secondo ciclo, anche in considerazione del fatto che la sentenza 7 rescindente aveva enunciato il principio che la eventuale invalidità del primo contratto di tale ciclo esimeva da ogni indagine su quelli successivi;
appare evidente l'errore della sentenza anche per la parte in cui pone a carico del ricorrente l'onere probatorio sul presunto intento fraudolento del Consorzio nel frazionare le singole pattuizioni;
si configura, altresì, la violazione della norma di cui all'art. 416 c.p.c., perché l'indagine sulla validità dei contratti ex lege n. 230/62 non era stata neppure oggetto di eccezione da parte del Consorzio in prime cure, e dunque ne rimaneva preclusa. Aggiunge che il giudizio di rinvio afferiva inoltre all'accertamento, rimasto inevaso, circa la comune volontà delle parti di sciogliere il rapporto a tempo indeterminato, in relazione alla natura dell'attività svolta da esso ricorrente ed nuovo ciclo lavorativoin previsione di un correlato ad atti scritti;
dell'intento comune di risolvere di volta in volta, alla scadenza, i singoli contratti stipulati, ovvero di "separarsi" con l'intesa di riprendere l'attività dopo le periodiche interruzioni;
della natura ed entità dell'intervallo fissato tra le varie pattuizioni 8 stabilire se esso occupazionali, allo scopo di fosse da solo sufficiente a far ritenere detto intento comune di scioglimento, in relazione alle finalità unilaterali del Consorzio;
delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, nonché della inerzia del lavoratore durante i tempi di mancata lavorazione, per dedurne la predetta valenza separatrice, ovvero di implicita intesa di ripresa dell'attività; del comportamento complessivo delle parti e della portata dell'azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore sin dal 1983. Le censure sono infondate in tutte le loro prospettazioni. La sentenza impugnata, pur se, in taluni punti, M iles dissertazioni inconferenti ed esulanti dai con limiti del devoluto, nel contesto della intera motivazione centra tutti i profili dei quesiti demandati, ai quali risponde esaustivamente a fronte del contrario assunto di parte ricorrente, come si evince da tutti i rilievi puntualizzati in tema di rinnovazione periodica dei contratti a termine dopo l'ottobre 1981; di decorso di un lungo e variabile lasso temporale tra l'esecuzione di ogni singolo contratto e quello stipulato successivamente, con insussistenza di alcuna 9 prestazione lavorativa nell'intervallo; di avviamento specifico e rinnovato al lavoro tramite l'Ufficio di collocamento;
di assunzione periodica del AN per l'esecuzione di opere di volta in volta commissionate dalla Regione con riferimento ad autonomi e particolari progetti;
di durata delle intervallate assunzioni, oscillanti ratione temporis in rapporto alla quantità e qualità delle periodiche commesse regionali, e quindi dell'attività complessiva occorrente;
della natura sempre variabile delle opere commissionate, con incidenza sui turni di assunzione dei lavoratori, da predisporre in funzione delle specifiche esigenze settoriali;
di mancate istanze del M iles ricorrente, volte alla propria assunzione da parte del Consorzio nei periodi non lavorativi, e pertanto di fornire proprie prestazioni in tali intervalli di disoccupazione. Elementi, questi, correttamente puntualizzati dal Tribunale, come tutti significativi della ricorrenza di quei "facta concludentia" conclamanti lo scioglimento periodico di singoli rapporti a tempo determinato, senza alcuna intesa tra le parti di una loro provvisoria quiescenza e di protrarne successivamente la sospesa efficacia (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 13 e segg.). Né, d'altronde, va obliterato l'ulteriore che il afferente alla circostanzarilievo Consorzio, come da inequivoca, non contestata precisazione dello stesso, per propria struttura e per compiti statutari non aveva quali scopi il raggiungimento delle finalità di cui alle singole commesse regionali;
ed a maggiore, definitivo argomentativo delle conclusioni cui èsupporto pervenuto il Tribunale si pone, infine, la circostanza, del pari evidenziata dai giudici di merito, che l'Ente consortile doveva necessariamente procedere ad assunzioni periodiche a tempo determinato con contratti specifici, sia -perché appunto in relazione alle sue peculiari, Uniles limitate finalità non aveva un organico idoneo a far fronte alla variabile natura delle commesse affidategli di volta in volta dalla Regione per particolari opere da effettuare, sicché si all'occorrenza assunzioni anch'esse imponevano sotto il profilo quantitativo, variabili qualitativo e temporale, sia tenendo conto del fatto che dette commesse, oltre che mutevoli nel senso che precede, erano anche incerte. Di guisa che, non potendone prevedere né la sussistenza, né 11 la qualità, né la quantità, né la durata di esecuzione, detto Ente non poteva apprestare in correlate assunzioni, conanticipo le la che analogamente, nella specie, conseguenza difettava necessariamente tra le parti ogni tipo di intesa di riprendere il rapporto in ероса successiva allo scioglimento di quello precedente, sì da dar luogo ad un unico rapporto a tempo indeterminato, come invece preteso dal AN. Tanto atteso, e ritenuto che, sia pure con le precisazioni che precedono, il Tribunale, con abbondanza di elementi argomentativi, ha dato pieno riscontro a quanto devolutogli in sede rescissoria, congruamente e correttamente rispondendo ai quesiti Uniles propostigli in tema di natura dei contratti del secondo ciclo e di configurabilità o meno di un unico rapporto a tempo indeterminato per tutto il periodo lavorativo, e dunque anche rispetto a quello concernente il primo ciclo, concludendo per la soluzione negativa, ne consegue che il terzo motivo di impugnazione va ritenuto assorbito. Giacché esso, concernendo la violazione dei principi e degli effetti correlati alla natura del rapporto, da qualificare, secondo parte ricorrente, come unico ed a tempo indeterminato, con connessi 12 inadempimento del Consorzio e risarcibilità del danno, presuppone l'accoglimento delle due censure già esaminate, laddove, alla stregua dei rilievi esposti, la contraria decisione del Tribunale non suscettibile di un controllo negativo di appare legittimità nel senso prospettato dal AN. La sentenza impugnata, pertanto, non risulta dalle violazioni di legge e dai viziinficiata dedotti in ricorso;
questo, per l'effetto, va rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione in ordine I D , A alle spese del presente giudizio di cassazione, S O S L 3 L A 3 0 T O 1 5 , B . A atteso che l'Ente convenuto è rimasto intimato, né I . T S D E N R P A A S ' 3 T I L 7 S - L ha espletato alcuna attività defensionale. N E O 8 G - P D O 1 I M 1 I S A D N A
P.Q.M.
E E E D S G , E I O G T R A E T N L La Corte: S E O I S T G A E T E I L R R L I Rigetta il ricorso. E D D O Nulla per quanto riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione. 1: Cons. estensoreJulemark Roma 14 novembre 2000. {' Presidente: Jeena Mills IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 19 FEB. 2001 Oggi, JULATORATORL IL COLLABORATORE CA DI CANCELLERIA S R P 13