Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.p.a. POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. in Roma, via Plinio n. 21, presso lo studio dell'avv. Luigi Fiorino che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NO FA;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 17 luglio 2000, n. 2755 (R.G.N. 1005/99);
udita, nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza del 17 luglio 2000 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto dalla S.p.a. Poste Italiane avverso la decisione del 22 aprile 1999 con cui il Pretore del lavoro locale aveva rigettato l'opposizione della società - già Ente Poste Italiane - al decreto ingiuntivo 18 febbraio 1998 dello stesso giudice che aveva ingiunto il pagamento in favore del dipendente VI TO della somma di lire 308.042, oltre accessoria titolo di indennità una tantum per vacanza contrattuale ex art. 65 del C.C.N.L. e 2 punto 5 dell'accordo tra Governo e Organizzazioni
Sindacali del 23 luglio 1993, denominato "Protocollo d'intesa";
considerato che la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi, denunciando violazione dell'art. 6, comma 6, del Decreto legge n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 e, sotto altro profilo, Violazione delle regole sui canoni ermeneutici e vizi di motivazione;
lette e condivise le conclusioni del Pubblico Ministero;
ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato poiché, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione Postale in ente pubblico economico (art. 1 DL n. 487 del 1993, convertito con modificazioni in legge n, 71 del 1994), ai rapporti di lavoro fra l'ente e i propri dipendenti deve ritenersi applicabile, sino alla data di stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusto il disposto dell'art. 6 D.L. citato, con la conseguente inapplicabilità, sino a quella data, della indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 ai predetti dipendenti, già destinatari ex lege di indennità omologa (vedi Cass., 1 ottobre 2002, n. 14111);
rilevato che il giudice di merito non si è attenuto al detto principio e che la sentenza impugnata deve perciò essere cassata;
considerato che, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e che, alla stregua delle considerazioni svolte, va quindi rigettata la domanda del lavoratore VI TO di cui al ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro di Lecce in data 18 febbraio 1998 (lire 308.042, oltre accessoria titolo di indennità una tantum per vacanza contrattuale così come prevista dal Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993);
rilevato altresì che l'intimato non si è costituito e che sussistono in questa sede giusti motivi per la compensazione delle spese;
visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte, in Camera di consiglio, accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore VI TO di cui al ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro di Lecce in data 18 febbraio 1998;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004