Sentenza 3 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/2004, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MARZIALE PE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso la sede della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato BENITO SPANTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESA ZAPPIA GIUSEPPE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13/01 del Giudice di pace di BRANCALEONE, depositata il 02/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria si opponeva, con citazione dinanzi al giudice di pace di Staiti - Brancaleone, al decreto emesso dallo stesso giudice e notificato il 29 marzo 2000, col quale veniva ingiunto il pagamento, a favore dell'impresa PE IA Autolinee, esercente il servizio pubblico di trasporto locale, di lire 1.953.722 ed accessori, a titolo di interessi per la tardiva erogazione, relativamente al 1990, delle sovvenzioni di esercizio previste dalle L.R. 24 marzo 1982, n. 7, e 11 luglio 1983, n. 22.
Con sentenza del 2 febbraio 2001 il giudice di pace rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque mezzi d'annullamento, col primo dei quali viene dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. IL MOTIVO DI RICORSO SULLA GIURISDIZIONE
Col primo motivo, denunciando difetto di giurisdizione in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., la Regione deduce:
- l'art. 33, comma 1, del d. l.vo 31 settembre 1998, n. 80, stabiliva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle afferenti...ai trasporti". La nozione di pubblico servizio deve essere intesa in senso oggettivo, come precisato al punto D della relazione governativa al detto decreto. Al comma 2 dello stesso art. 33 viene, inoltre, stabilito che tra le controversie indicate al primo comma sono comprese quelle tra "le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di servizi pubblici"; tra queste rientrebbero indubbiamente anche quelle riguardanti il mancato o ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria;
- tale conclusione sarebbe imposta dalla lettera dell'art. 33, primo comma ("tutte le controversie") e risulterebbe confermata dal terzo comma che, per differenziare ai fini della giurisdizione il regime giuridico dei rapporti derivanti da concessione di beni pubblici da quelli concernenti i servizi pubblici ha espressamente soppresso le parole "o di servizi" contenute nell'art. 5 della legge n. 1034/71;
- la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000, n. 292, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 33, non avrebbe alcuna influenza nel caso di specie, sia perché priva di efficacia retroattiva, sia perché il contenuto della norma caducata sarebbe stato riprodotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura in punto di giurisdizione non merita accoglimento. Essendo stata la presente causa introdotta, con la notificazione del decreto ingiuntivo, il 29 marzo 2000, la stessa è da ritenersi soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi applicare le regole di riparto della giurisdizione vigenti prima dell'entrata in vigore del d. l.vo 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000, n. 292, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le cause in materia di pubblici servizi.
Pertanto, poiché nella specie non è contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sugli interessi per il ritardato pagamento è da ritenersi devoluta al giudice ordinario, sia in base ai criteri generali di riparto, trattandosi di diritto soggettivo, sia considerando la prestazione pecuniaria e i suoi accessori come corrispettivi nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblico servizio, e quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della riserva contenuta nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1934.
Nè può ritenersi, come sostenuto dalla Regione ricorrente, che la giurisdizione del giudice amministrativo possa fondarsi sul disposto dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha reintrodotto tale giurisdizione nella materia dei pubblici servizi, essendo tale norma entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda, e non potendo la stessa - secondo una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite: si vedano, fra le altre, le sentenze 27 marzo 2001, n. 129; 11 giugno 2001, n. 7867; 8 agosto 2001, n. 10963 - influire sulla giurisdizione già radicata secondo le regole all'epoca vigenti, per il principio della perpetuano jurisdictionis di cui al nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ.. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai sensi dell'art. 142 delle norme di attuazione del codice di procedura civile gli atti devono essere ristessi al Primo Presidente
affinché siano assegnati a sezione semplice, per la decisione sugli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
rigetta il primo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004